Sentenza del 24/11/2016 n. 23957 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso delle somme versate in seguito alla limitazione, per il 2003 e gli anni successivi, del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’art. 8 della L. n. 388/2000. Contestava l’applicazione dell’art. 62, comma 1, lett. a), della L. n. 289/2002 e del relativo decreto attuativo, che avevano sospeso temporaneamente l’utilizzo del credito e ridotto la quota fruibile al 49% per il 2003 e al 6% per gli anni successivi. Con il primo motivo denunciava l’errata applicazione della disciplina, sostenendo che la normativa sopravvenuta avesse ridotto in peius l’agevolazione originaria. Con il secondo lamentava la violazione del divieto di retroattività, dello Statuto del contribuente e del principio di tutela dell’affidamento, richiamando anche i vincoli del diritto comunitario e prospettando una questione di legittimità costituzionale. La CTR del Lazio aveva respinto l’appello e confermato il diniego di rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le contestazioni sulla disciplina del credito d’imposta. Entrambi i motivi erano privi dei quesiti di diritto richiesti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Anche la questione di legittimità costituzionale doveva essere accompagnata dal corrispondente quesito di diritto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Resta quindi ferma la decisione della CTR che aveva confermato il diniego di rimborso.
Norme richiamate
I motivi sono inammissibili perchè del tutto privi dei quesiti di diritto prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 bis c.p.c..
Quando applicabile ratione temporis, la norma imponeva di formulare per ciascun motivo il quesito di diritto; la sua mancanza comporta l’inammissibilità del motivo e del ricorso.
Art. 366-bis c.p.c., in relazione alla prospettazione di una questione di costituzionalità
Con riguardo al "ricorso per cassazione, la prospettazione di una questione di costituzionalità, essendo funzionale alla cassazione della sentenza impugnata e postulando la prospettazione di un motivo che giustificherebbe tale effetto una volta accolta la questione medesima, suppone necessariamente che, a conclusione dell'esposizione del motivo così finalizzato, sia indicato il corrispondente quesito di diritto previsto dall'abrogato art. 366 - bis c.p.c., (ove applicabile "ratione temporis"), indipendentemente dalla rilevabilità d'ufficio della questione di costituzionalità e dall'ammissibilità del ricorso che prospetti soltanto un dubbio di costituzionalità" (Cass., sez. un. 24 gennaio 2013, n. 1707).
La questione di costituzionalità prospettata in cassazione non sostituisce il quesito di diritto: se l’art. 366-bis c.p.c. è applicabile, il quesito deve essere formulato anche quando la questione costituzionale sia rilevabile d’ufficio.
La soccombenza comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come disposto dalla Corte.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., l’assenza del quesito di diritto richiesto comporta l’inammissibilità del motivo, senza che il giudice debba esaminarne la fondatezza sostanziale.
- Chi prospetta una questione di legittimità costituzionale in cassazione deve comunque rispettare i requisiti formali di ammissibilità del motivo, incluso il quesito di diritto quando previsto.
- La decisione è processuale e non stabilisce nel merito se la riduzione del credito d’imposta fosse retroattiva o lesiva dell’affidamento; non se ne può quindi ricavare un principio sostanziale su tali questioni.
- La parte soccombente in cassazione può essere condannata alle spese del giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 23951 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 23979 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 23981 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 23988 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 23989 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 23992 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →