Cassazione Civile, Ordinanza n. 18940/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di alcuni ex dipendenti, già in quiescenza, di ottenere l'accertamento del diritto a continuare a fruire delle riduzioni tariffarie sull'energia elettrica previste dalla disciplina collettiva del settore elettrico succedutasi nel tempo. I ricorrenti sostenevano che il beneficio, introdotto nei contratti collettivi e progressivamente confermato, avesse natura retributiva o comunque fosse divenuto un diritto quesito, non comprimibile da una disdetta unilaterale della società; inoltre contestavano che la disdetta dell'accordo del 19 aprile 2002 potesse incidere anche sui lavoratori assunti prima del 1 agosto 1979, lamentavano il difetto di rappresentanza delle organizzazioni sindacali nella revoca, deducevano violazione di buona fede e correttezza nella cessazione del beneficio, nonché la nullità o inefficacia della disdetta per assenza di una disciplina sostitutiva e per l'asserita necessità di una giusta causa per lo scioglimento anticipato. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto in primo grado della domanda. In cassazione sono stati proposti sei motivi, formulati con pluralità di censure ex art. 360 c.p.c., tra violazione di legge, violazione dei contratti collettivi e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui prospettavano il vizio di omesso esame di fatti decisivi, sia perché dedotte in un giudizio di doppia conforme, sia perché formulate in modo promiscuo e non specifico. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità di varie doglianze per cumulo eterogeneo di vizi, per difetto di specificità delle censure di violazione di legge e per mancata adeguata indicazione e localizzazione dei testi contrattuali richiamati. Nei limiti in cui le questioni di diritto erano scrutinabili, la Corte le ha dichiarate infondate: ha ricostruito l'evoluzione della disciplina collettiva del beneficio, ha escluso che l'agevolazione tariffaria avesse natura retributiva in rapporto alla prestazione del singolo lavoratore, ha negato la configurabilità di un diritto quesito al suo mantenimento in capo agli ex dipendenti e ha affermato che, in mancanza di un termine predeterminato, la disciplina collettiva poteva essere validamente disdettata. Conseguentemente, la cessazione del beneficio disposta dalla società è stata ritenuta legittima. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo ex n. 5 non è deducibile nei limiti della doppia conforme; il motivo ex n. 3 richiede specificità nell'indicazione delle norme violate e delle affermazioni in diritto censurate.
Preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado in un regime di doppia conforme.
Richiamato per l'interpretazione dei contratti e accordi collettivi, ma le censure fondate su di esso sono state ritenute inammissibili o infondate.
La disciplina collettiva non vincola per sempre le parti in assenza di termine predeterminato; è ammissibile il recesso/disdetta del rapporto collettivo di durata.
Il recesso unilaterale deve comunque confrontarsi con buona fede e correttezza, ma nel caso di specie non è stato ravvisato un abuso.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'intangibilità del beneficio, ma la Corte non ha accolto tale impostazione.
art. 36 Cost.
Esclusa l'applicabilità del principio di proporzionalità e sufficienza alla tariffa agevolata, perché non collegata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamato per la disciplina processuale che ha introdotto il limite alla deduzione del vizio di motivazione nei giudizi di doppia conforme.
Conversione del d.l. n. 83/2012, rilevante per il regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato nel ricostruire la trasformazione dell'ENEL da ente pubblico economico a società per azioni.
Conversione del d.l. n. 333/1992, rilevante nel contesto evolutivo della disciplina del settore elettrico.
Richiamato come fonte della liberalizzazione del mercato elettrico, elemento che ha inciso sulla disciplina dell'agevolazione tariffaria.
direttiva 96/92/CE
Richiamata quale base europea della liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica.
Richiamato per il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico.
Conversione del d.l. n. 73/2007.
Massime di principio
- Le censure di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili nel giudizio di cassazione quando la sentenza impugnata è resa in grado di appello in regime di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è ammissibile cumulare nello stesso motivo violazioni di legge, vizi motivazionali e contestazioni eterogenee senza chiarire quale sia la concreta affermazione di diritto censurata.
- La deduzione della violazione di contratti collettivi richiede la puntuale indicazione del contenuto delle clausole invocate e della loro localizzazione processuale; non basta il mero elenco seriale delle fonti o un rinvio generico ai fascicoli di causa.
- Un'agevolazione prevista dalla contrattazione collettiva non ha natura retributiva se non è correlata alla qualità, quantità o durata della prestazione del singolo lavoratore, ma costituisce un beneficio derivante dal regolamento complessivo del rapporto.
- Nel rapporto di lavoro, il diritto quesito è configurabile solo per situazioni già entrate nel patrimonio del lavoratore; le mere aspettative al mantenimento nel tempo di una disciplina collettiva più favorevole possono essere modificate o soppresse dalla successiva contrattazione collettiva.
- Le clausole della contrattazione collettiva, salvo apposite clausole di salvaguardia o specifici mandati/ratifiche individuali, non si incorporano stabilmente nel contratto individuale e possono essere sostituite da successive discipline collettive.
- Un contratto collettivo o accordo collettivo senza termine predeterminato non è destinato a vincolare indefinitamente le parti: il recesso o la disdetta costituisce ordinario modo di estinzione del vincolo di durata, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza.
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