Cassazione Civile, Ordinanza n. 07325/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, fondato sull’accertamento induttivo mediante redditometro nei confronti di un contribuente titolare di partita IVA che non aveva presentato dichiarazioni dei redditi per gli anni 1998-2005 e che per il 2006 aveva dichiarato solo redditi da fabbricati, a fronte di indici di capacità contributiva ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato. Le riprese riguardavano IRPEF, IRAP, IVA e accessori. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente, con rideterminazione equitativa delle pretese al 50%; in appello la CTR aveva confermato la decisione, rigettando sia l’appello principale dell’Agenzia sia quello incidentale del contribuente. In Cassazione il contribuente ha proposto sette motivi: (1) vizi della notifica dell’avviso di accertamento via posta, deducendo omessa motivazione e violazione delle norme sulla notificazione; (2) omessa pronuncia sulla dedotta incompetenza della Direzione provinciale dell’Agenzia a proporre l’appello; (3) omessa pronuncia e violazione delle norme processuali per asserita carenza di specificità dell’appello dell’Agenzia; (4) e (5) omessa valutazione degli elementi offerti dal contribuente e violazione della disciplina del redditometro, contestando l’accertamento induttivo e l’antieconomicità; (6) violazione della disciplina IVA e mancato esame del recupero a tassazione dell’IVA; (7) violazione della disciplina IRAP e omessa pronuncia sulla relativa ripresa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e infondato perché la doglianza sulla relata di notifica non era stata adeguatamente trascritta e, comunque, i vizi denunciati non integravano inesistenza della notifica ma, al più, nullità sanabile, peraltro sanata dalla tempestiva impugnazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di interesse, poiché le eccezioni preliminari sollevate dal contribuente erano comunque infondate o assorbite dal rigetto nel merito. Ha ritenuto inammissibili i motivi dal quarto al sesto, osservando che la CTR aveva correttamente valutato, in modo complessivo e non atomistico, gli indizi posti a base del redditometro, aveva accertato in fatto l’esercizio di attività commerciale, l’antieconomicità della gestione e la presenza di indici di capacità contributiva, e aveva valutato la prova contraria del contribuente; l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integrava il vizio denunciato quando il fatto storico rilevante fosse stato comunque considerato. Ha dichiarato inammissibile anche il settimo motivo per difetto di specificità, non risultando dal ricorso che l’appello incidentale avesse investito in modo chiaro anche l’IRAP e i relativi presupposti. La condanna alle spese è stata posta a carico del ricorrente.
Norme richiamate
primo comma n. 5; nn. 3 e 5
Il vizio di omesso esame/omessa motivazione è configurabile solo se sia stato trascurato un fatto storico decisivo, non già singoli elementi istruttori o argomentazioni difensive; le censure di violazione di legge devono essere specifiche e correlate alla reale motivazione della sentenza impugnata.
Nel ricorso per cassazione è necessario trascrivere integralmente la relata di notifica quando la censura ne richieda la puntuale lettura per essere compresa.
L’interesse a far valere un’omessa pronuncia manca quando la questione preliminare dedotta è infondata o comunque incompatibile con la decisione resa nel merito.
Richiamato come disciplina dell’accertamento sintetico/redditometrico; la Corte ribadisce che la valutazione degli indizi deve essere complessiva e che il contribuente può superarla con prova contraria.
Richiamato in relazione alla motivazione dell’accertamento; la censura è stata ritenuta inammissibile perché la CTR aveva comunque esaminato il fatto storico rilevante.
La dedotta incompetenza dell’ufficio che propone l’appello è infondata, perché nell’ambito dell’Agenzia delle Entrate rileva l’unitarietà dell’ente e la qualità di parte spetta all’organo che ha emesso l’atto.
La censura di difetto di specificità dell’appello è inammissibile quando il giudice d’appello ha comunque deciso nel merito; l’interesse a far valere l’eccezione difetta se la decisione sul merito è incompatibile con l’accoglimento della preliminare.
Richiamato per la notificazione degli avvisi di accertamento; le irregolarità della relata non sono state ritenute tali da comportare inesistenza della notifica.
art. 20 L. n. 890/92
Richiamato in tema di notificazione a mezzo posta degli atti tributari.
Richiamato per il recupero a tassazione dell’IVA, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato in tema di presupposti IRAP, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato in tema di presupposti IRAP.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si deduca il vizio della notificazione e la censura dipenda dalla lettura della relata, è necessario riprodurre in modo puntuale il contenuto della relata stessa, se ciò è funzionale alla comprensione del motivo.
- Le irregolarità della notificazione di un avviso tributario non integrano inesistenza della notifica se non incidono sull’individuazione dell’atto o sul suo collegamento con il destinatario; in tal caso si tratta, al più, di nullità sanabile, che può ritenersi sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso.
- L’omessa pronuncia su un’eccezione preliminare non è censurabile quando la questione è infondata o quando il giudice abbia comunque deciso il merito in modo incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione.
- In tema di accertamento sintetico/redditometrico, gli indizi vanno valutati complessivamente e in modo non atomistico: la loro gravità, precisione e concordanza si apprezzano nel loro insieme, e ciascun elemento può rafforzarsi reciprocamente con gli altri.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non configura di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- La parte che contesta un accertamento induttivo fondato su presunzioni deve fornire una prova contraria specifica e idonea a superare la ricostruzione presuntiva dell’Amministrazione; la mera riproposizione di difese generiche o non documentate non è sufficiente.
- Nel processo tributario, l’Agenzia delle Entrate opera come ente unitario: l’impugnazione proposta da un’articolazione diversa da quella che ha emesso l’atto non è per ciò solo inammissibile.
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