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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18690/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere, in relazione a una lunga successione di contratti a termine e di somministrazione intercorsi con una società somministratrice e con l'impresa utilizzatrice, il riconoscimento della continuità sostanziale della prestazione ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio e, conseguentemente, il pagamento delle differenze retributive dovute per il passaggio di livello, per il corretto inquadramento professionale, per gli scatti di anzianità e per ulteriori emolumenti previsti dal CCNL applicato dall'utilizzatrice. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per decadenza; la corte d'appello aveva confermato ritenendo che, dietro la richiesta di "continuità del rapporto", si celasse una domanda di costituzione/accertamento del rapporto in capo all'utilizzatrice o di impugnazione dei contratti a termine, con conseguente applicazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato: (i) violazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, per avere la corte territoriale esteso indebitamente la decadenza a una mera domanda di differenze retributive fondata sul principio di parità di trattamento; (ii) violazione della stessa norma in combinato con l'art. 39, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, poiché non aveva mai chiesto la dichiarazione di invalidità/irregolarità dei contratti di somministrazione né la costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore; (iii) violazione degli artt. 3 e 36 Cost., della direttiva 2008/104/CE e delle norme sul trattamento economico dei lavoratori somministrati, per la mancata liquidazione delle differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la domanda non fosse un'impugnazione dei contratti a termine né una richiesta di costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore, ma una domanda di mero accertamento della continuità di fatto della prestazione e di pagamento delle differenze retributive secondo il principio di parità di trattamento; ha quindi escluso l'applicabilità della decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte territoriale, che dovrà esaminare nel merito la domanda applicando i principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra lavoratori somministrati/ a termine e lavoratori comparabili dell'utilizzatore, nonché provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010

    "in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto"

    la decadenza non si applica alla domanda che miri solo al riconoscimento di differenze retributive per il lavoro effettivamente svolto e alla corretta anzianità, se non è chiesta la costituzione o l'accertamento del rapporto in capo all'utilizzatore né l'impugnazione dei contratti a termine.

  • art. 6, L. n. 604/1966

    è la norma cui rinvia l'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 per l'operatività dei termini di decadenza nelle impugnazioni del rapporto di lavoro.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto che la censura investisse anche il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice di merito aveva qualificato come domanda di costituzione/accertamento del rapporto una pretesa che era invece limitata a differenze retributive.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è la base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dal ricorrente.

  • art. 23 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato come norma applicabile ratione temporis per il principio di parità di trattamento tra lavoratori somministrati e dipendenti dell'utilizzatore a parità di mansioni.

  • art. 35 d.lgs. n. 81/2015

    "Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore"

    la domanda del lavoratore si fondava su tale regola di equiparazione economico-normativa, da verificare in concreto ai fini delle differenze retributive reclamate.

  • art. 39, comma 1, d.lgs. n. 81/2015

    richiamato dal ricorrente per sostenere che non era stata proposta alcuna domanda di invalidità o irregolarità dei contratti di somministrazione.

  • art. 3 Cost.

    invocato nel terzo motivo in relazione al principio di non discriminazione tra lavoratori comparabili.

  • art. 36 Cost.

    invocato nel terzo motivo per il diritto alla giusta retribuzione e al corretto trattamento economico.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    è richiamata come fondamento del divieto di trattamenti meno favorevoli per il solo fatto di avere un contratto a termine, salvo ragioni oggettive.

  • direttiva 2008/104/CE

    richiamata per il principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati.

  • art. 3, par. 1, e art. 5, par. 1, direttiva 2008/104/CE

    richiamati nel terzo motivo a sostegno del divieto di disparità di trattamento nei confronti del lavoratore somministrato.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato solo in precedenti giurisprudenziali delle Sezioni Unite menzionati dalla Corte come esempi di applicazione del principio di non discriminazione; non costituisce il nucleo decisorio del caso.

Massime di principio

  • La decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010 opera solo quando il lavoratore chieda la costituzione o l'accertamento del rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, oppure impugni i contratti a termine; non può essere estesa a una domanda che si limiti a pretendere differenze retributive fondate sul lavoro effettivamente prestato e sul principio di parità di trattamento.
  • Ai fini della qualificazione della domanda il giudice deve guardare al contenuto sostanziale della pretesa e non alla sola formula letterale utilizzata dalla parte; se la domanda non contiene una censura di invalidità dei contratti né una richiesta di conversione o di imputazione del rapporto all'utilizzatore, non può essere trattata come impugnazione del contratto.
  • La richiesta di computare in modo unitario la prestazione resa in successione di contratti leciti, per verificare il maturare di scatti, avanzamenti di livello o altri trattamenti economici collegati all'anzianità, appartiene al merito della controversia e non implica di per sé la caducazione dei singoli contratti.
  • Nel lavoro somministrato e nel lavoro a termine il principio di non discriminazione impone, a parità di mansioni e di condizioni comparabili, l'equiparazione del trattamento economico e normativo rispetto ai lavoratori comparabili dell'utilizzatore o a tempo indeterminato, salvo oggettive ragioni giustificative.
  • Quando il ricorso per cassazione denuncia l'erronea qualificazione della domanda e la violazione dell'art. 112 c.p.c., il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti per verificare il reale contenuto della pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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