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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18660/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio di lavoro nel quale il tribunale aveva riconosciuto a una dipendente il superiore inquadramento dal 1° ottobre 2006 e le differenze retributive, rigettando invece la domanda riconvenzionale della società per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal mancato rinvenimento di prodotti risultanti giacenti nel sistema informativo della farmacia. In appello la società aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto delle domande della lavoratrice; la questione processuale sulla tempestività dell’appello era già stata oggetto di un primo ricorso per cassazione, accolto con rinvio limitato a verificare l’efficacia della notificazione della sentenza e l’eventuale incidenza di essa nei confronti di un avvocato deceduto. In sede di rinvio la corte territoriale aveva ritenuto che sul merito si fosse formato giudicato, poiché quel capo non era stato investito dal precedente ricorso, e aveva quindi confermato il rigetto. Con il nuovo ricorso la lavoratrice deduceva: 1) violazione degli artt. 153, 294 e 325 c.p.c., sostenendo che l’appello della società era comunque tardivo perché, anche prendendo come dies a quo la conoscenza effettiva della notificazione, il termine di trenta giorni era spirato; 2) nullità della sentenza per le medesime violazioni processuali; 3) violazione degli artt. 2909, 392 e ss. c.p.c., contestando l’affermazione della corte di rinvio sull’esistenza del giudicato e sostenendo che la precedente cassazione aveva travolto integralmente la sentenza d’appello; 4) censura sulle spese, per la compensazione integrale disposta dalla corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché ha rilevato che il ricorso era improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: la ricorrente non aveva depositato la copia autentica della sentenza impugnata resa in sede di rinvio, ma aveva prodotto la precedente sentenza d’appello già oggetto del giudizio di cassazione concluso con la sentenza n. 33806/2021. Di conseguenza la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dai motivi per sostenere la rimessione in termini e la dedotta violazione processuale

  • art. 294 c.p.c.

    invocato per affermare l’operatività del termine in relazione alla conoscenza dell’atto notificato

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per sostenere la tardività dell’appello rispetto al termine breve

  • art. 2909 c.c.

    invocato per contestare l’affermazione di giudicato formatosi sul capo di merito

  • art. 392 c.p.c. e ss.

    richiamato per censurare la portata del giudizio di rinvio

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    ritenuto norma decisiva: l’omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535

    richiamata quale precedente sulla sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è improcedibile il ricorso quando non sia depositata la copia autentica della sentenza impugnata, essendo irrilevante la produzione di una diversa sentenza precedente tra le stesse parti o nello stesso processo.
  • L’onere di deposito ex art. 369 c.p.c. è rigoroso e va assolto con riferimento proprio al provvedimento oggetto dell’impugnazione; la mancanza non è sanata da richiami contenutistici al provvedimento o da allegazioni sulla sua esistenza.
  • La Corte, rilevata l’improcedibilità per difetto di deposito del provvedimento impugnato, non esamina i motivi di merito o di rito dedotti nel ricorso.
  • In caso di improcedibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dato atto, ove ne ricorrano i presupposti, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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