Cassazione Civile, Ordinanza n. 18647/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da un accertamento giudiziale di un rapporto di lavoro domestico svolto presso l'abitazione del convenuto per un lungo periodo, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, tredicesima, TFR e contributi. Il datore di lavoro ha impugnato la decisione sostenendo che la sentenza di primo grado gli fosse stata erroneamente riferita: in particolare contestava che la correzione del codice fiscale contenuta nella sentenza integrasse un semplice errore materiale, deducendo invece un errore di persona e quindi l'erroneità dell'applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. e delle norme sulla notificazione al contumace. Nei primi tre motivi ha lamentato violazione delle norme sulla correzione degli errori materiali, sull'onere della prova e sull'efficacia del giudicato, sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente attribuito a lui la sentenza di primo grado e avesse trasformato la correzione in una modifica sostanziale della decisione. Con il quarto motivo ha dedotto la necessità di notificargli l'udienza del procedimento di correzione, richiamando anche l'art. 25 Cost. e l'art. 415 c.p.c. Con il quinto motivo ha censurato le statuizioni sulle spese, ma solo in via conseguenziale all'eventuale accoglimento delle altre doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi chiedessero una rivalutazione del merito e dei fatti già esaminati dalla Corte d'appello, la quale aveva motivato in modo логico e congruo che il processo di primo grado si era svolto correttamente nei confronti del datore di lavoro effettivo e che il codice fiscale errato costituiva un mero errore materiale, senza incidere sull'individuazione del destinatario della sentenza. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi: trattandosi di correzione di errore materiale e non di errore di persona, la Corte territoriale aveva correttamente escluso la necessità di notificare l'istanza di correzione al contumace. Il quinto motivo è risultato inammissibile in via derivata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della controparte; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 288 c.p.c.
La correzione del codice fiscale è stata qualificata come correzione di errore materiale, non incidente sul contenuto decisorio della sentenza, e quindi non idonea a mutare il destinatario della decisione.
art. 287 c.p.c.
Richiamato come norma sulla correzione degli errori materiali, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione di merito.
art. 299 c.c.
La Corte d'appello aveva ritenuto che l'istanza di correzione non rientrasse tra gli atti da notificare al contumace; la Cassazione ha ritenuto coerente tale impostazione, sulla base della natura meramente materiale dell'errore.
art. 101 c.p.c.
Invocato dal ricorrente nei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state reputate inammissibili perché volte a contestare valutazioni di fatto già compiute dal giudice di merito.
art. 2700 c.c.
Richiamato nel primo motivo, ma senza che la Corte di cassazione ravvisasse una violazione autonoma rispetto alla contestazione di merito sulla correzione dell'errore materiale.
art. 2909 c.c.
Richiamato nei motivi secondo e terzo, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata una modifica sostanziale della decisione tale da incidere sul giudicato.
art. 25 Cost.
Richiamato nel quarto motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 415, comma 3, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di notificazione dell'udienza, ma la Corte ha escluso la necessità della notifica nell'ipotesi di mera correzione materiale.
art. 292 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che, una volta accertata la natura di errore materiale e la regolare notifica del ricorso originario, non fosse necessaria la notificazione dell'istanza di correzione al contumace.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo sulle spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile in via derivata.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo sulle spese, ma privo di autonoma rilevanza a fronte dell'inammissibilità delle doglianze principali.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità ha comportato l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste della denuncia di violazione di legge quando la censura mira, in sostanza, a rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito e sorretto da motivazione congrua.
- La correzione di un dato meramente materiale della sentenza, quale l'erronea indicazione del codice fiscale, non integra di per sé una modifica del contenuto decisorio né determina un mutamento del soggetto destinatario della decisione, se dagli atti risulta inequivocabilmente l'identità della parte convenuta.
- Quando l'errore sia solo materiale e non vi sia incertezza sull'identificazione della parte, non è necessaria la notificazione dell'istanza di correzione al contumace; la disciplina della correzione non può essere utilizzata per trasformare un refuso in un vizio sostanziale della sentenza.
- Una censura sulle spese processuali proposta in via meramente consequenziale all'accoglimento di motivi principali inammissibili è anch'essa inammissibile in via derivata.
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