Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18644/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice aveva chiesto di dichiarare illegittima la cessione di ramo d'azienda intervenuta tra la società originaria datrice di lavoro e la società cessionaria, con conseguente accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze della cedente. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile la decadenza introdotta dall'art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010 anche al trasferimento avvenuto il 9 novembre 2007, e quindi tardiva l'impugnazione giudiziale proposta nel gennaio 2015. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 32 L. n. 183/2010, sostenendo che il termine decadenziale non potesse operare per una cessione del contratto di lavoro avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010 non si applica alle cessioni di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. il cui trasferimento sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia alla luce del principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata utilizzata come norma del vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010

    Il termine di decadenza previsto per l'impugnazione del trasferimento/cessione del contratto di lavoro si applica solo alle ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge; non opera retroattivamente per trasferimenti anteriori.

  • art. 2, comma 54, D.L. n. 225/2010, conv. in L. n. 10/2011

    Ha disposto la proroga del termine di decorrenza collegato alla disciplina decadenziale richiamata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per dare continuità alle motivazioni già espresse nei precedenti conformi e per sintetizzare il ragionamento decisorio.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    È richiamato quale espressione del criterio di bilanciamento nelle ipotesi di introduzione di un nuovo termine di decadenza, con decorrenza fissata dall'entrata in vigore della modifica legislativa.

  • art. 2112 c.c.

    Individua il trasferimento del rapporto di lavoro o del ramo d'azienda cui si collega la questione della decorrenza del termine decadenziale.

  • art. 3 Cost.

    La questione di costituzionalità prospettata per contrasto con l'art. 3 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 24 Cost.

    La questione di costituzionalità prospettata per contrasto con l'art. 24 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Quando il legislatore introduce per la prima volta un termine di decadenza per l'impugnazione di una determinata fattispecie, la nuova disciplina può applicarsi alle situazioni in essere solo se la norma transitoria o il testo della disposizione consentono di fissare la decorrenza del termine dal momento di efficacia della nuova legge.
  • La formula normativa che indica il termine come decorrente "dalla data del trasferimento" va interpretata, in modo letterale e sistematico, come indicazione del dies a quo del termine decadenziale e, insieme, come delimitazione dell'ambito temporale di applicazione della disciplina, così da escludere i trasferimenti anteriori all'entrata in vigore della legge.
  • In materia di trasferimento del rapporto di lavoro, la decadenza introdotta dall'art. 32 L. n. 183/2010 non opera per le cessioni già perfezionate prima dell'entrata in vigore della legge, perché il fatto generatore del regime decadenziale deve verificarsi sotto la vigenza della nuova disciplina.
  • La scelta di individuare il 'trasferimento' come evento rilevante per la decorrenza del termine mostra che non rileva la sola comunicazione o la successiva conoscenza dell'atto, ma il momento traslativo in sé, che deve collocarsi temporalmente nel periodo di efficacia della norma decadenziale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.