Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18662/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito in primo grado nei confronti del proprio datore di lavoro sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, chiedendo la reintegra in ragione della mancata rinnovazione di un contratto a tempo determinato reiterato per circa dieci anni, oltre al risarcimento del danno e al pagamento del TFR. Il tribunale aveva accolto la domanda condannando l’ente al risarcimento del danno, quantificato in 11 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, e al TFR. In appello, l’ente aveva sostenuto che, essendo intervenuta la procedura concorsuale, la domanda pecuniaria era improponibile o improseguibile e doveva essere fatta valere mediante insinuazione al passivo; la corte d’appello aveva accolto tale impostazione, qualificando la domanda come volta non a tutelare uno status lavorativo, ma ad ottenere crediti risarcitori/pecuniari, e aveva dichiarato l’improseguibilità temporanea dell’originaria domanda. Il ricorso per cassazione censurava tale qualificazione, deducendo violazione degli artt. 208 e 209 l. fall. e sostenendo che la domanda riguardasse la reintegra, quindi una controversia sul rapporto di lavoro e sulla competenza del giudice del lavoro, non del giudice fallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito e che, nel caso concreto, la corte territoriale aveva accertato che il rapporto di lavoro si era già stabilizzato prima del ricorso e che il primo giudice aveva pronunciato solo una condanna risarcitoria e al TFR, senza statuire sul rapporto di lavoro o sullo status del lavoratore. Di conseguenza, poiché non era in discussione alcuna controversia sullo status né una domanda costitutiva o di accertamento necessaria alla tutela interna al rapporto, la pretesa rientrava nella cognizione del giudice fallimentare e doveva essere fatta valere nel concorso. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione di norme di diritto nella qualificazione della domanda e nel riparto di competenza

  • artt. 208 e 209 R.D. n. 267/1942

    disciplinano il riparto tra giudice del lavoro e procedura concorsuale; le azioni di accertamento o costitutive sono fuori dal concorso solo se dirette a tutelare uno specifico interesse alla definizione dello status o dell’assetto del rapporto, mentre i crediti patrimoniali vanno insinuati al passivo

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice della procedura concorsuale, il discrimine dipende dalla natura della domanda: le controversie sullo status del lavoratore, sulla costituzione, vigenza, cessazione o qualificazione del rapporto restano attratte al giudice del lavoro, mentre le domande di accertamento di crediti retributivi, risarcitori o indennitari, quando sono funzionali alla partecipazione al concorso, spettano al giudice fallimentare.
  • Se il rapporto di lavoro è già definitivamente sorto o stabilizzato e la domanda mira soltanto a ottenere una condanna pecuniaria, non vi è un interesse autonomo alla tutela dello status idoneo a sottrarre la controversia alla procedura concorsuale.
  • La qualificazione della domanda è apprezzamento riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, è sindacabile solo nei limiti del vizio di violazione di legge o dell’erronea applicazione dei criteri giuridici di qualificazione.
  • Per i crediti derivanti dal rapporto di lavoro nei confronti di soggetto assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, la tutela ordinaria è l’insinuazione al passivo, salvo che sia necessaria una pronuncia costitutiva o di mero accertamento sul rapporto di lavoro o sulla posizione professionale del dipendente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLiquidazione giudizialeCompetenza
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.