Cassazione Civile, Ordinanza n. 18663/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro nel quale il tribunale, dopo aver dichiarato la contumacia della società datrice, ha letto il dispositivo di una sentenza che ha accertato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, ha dichiarato nullo il licenziamento e ha condannato la società alla reintegrazione della lavoratrice e al pagamento delle conseguenze risarcitorie e patrimoniali previste dalla legge. Poiché il giudice decidente è deceduto prima del deposito della motivazione, il presidente del tribunale ha emesso un decreto attestante l'impossibilità di depositare i motivi. La società sostiene di non avere avuto conoscenza del procedimento e del provvedimento se non molto più tardi e impugna la sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile il suo appello per tardività. Con i primi quattro motivi lamenta, in sintesi, la nullità/inesistenza delle notifiche compiute nel primo grado e della notificazione del dispositivo e del decreto presidenziale, deducendo che la notifica alla società tramite le forme di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c. e L. n. 890/1982 non sarebbe consentita, e che per la parte contumace sarebbe necessaria una comunicazione della cancelleria del decreto del presidente ai sensi degli artt. 292 e 430 c.p.c.; con il quinto motivo contesta, sul merito del rapporto, la decisione che ha escluso il vizio della risoluzione del rapporto al termine del periodo formativo, richiamando l'art. 2118 c.c. La corte di cassazione osserva però che le doglianze sulle notifiche del primo grado non erano state ritualmente riproposte in appello e sono quindi nuove e inammissibili; inoltre, anche a voler ritenere nulla la notifica del dispositivo eseguita dalla controparte, ciò avrebbe inciso solo sul termine breve di impugnazione, non su quello lungo. Quanto alla decorrenza del termine lungo, la Corte afferma che, nei giudizi di lavoro, il contumace non ha diritto a una specifica comunicazione della sentenza o del decreto presidenziale da parte della cancelleria; è sufficiente il deposito del provvedimento del presidente che attesta l'impossibilità di redigere la motivazione, da cui decorre il termine lungo per impugnare. Ne consegue che l'appello proposto oltre un anno da tale deposito era tardivo. Il quinto motivo è dichiarato inammissibile perché attiene al merito della decisione di primo grado, ormai precluso dalla mancata tempestiva impugnazione in appello.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso per cassazione. Conferma la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello della società. Precisa che: (i) le censure sulle notifiche del primo grado erano nuove e quindi non deducibili per la prima volta in cassazione; (ii) l'eventuale nullità della notifica del dispositivo eseguita dalla controparte non avrebbe comunque impedito la decorrenza del termine lungo; (iii) nel rito del lavoro, quando la motivazione non può essere depositata per impossibilità sopravvenuta del giudice, il termine lungo per impugnare decorre dal deposito del decreto del presidente del tribunale che attesta tale impossibilità, senza necessità di ulteriore comunicazione alla parte contumace; (iv) il quinto motivo, relativo al merito, era precluso. La ricorrente è condannata alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 890/1982
Richiamata in tema di notificazioni a mezzo posta; la Corte esclude che le modalità di deposito dell'avviso previste da tale legge possano legittimare la notifica alla società nelle forme contestate, ma ritiene comunque irrilevante la questione ai fini del termine lungo di impugnazione.
artt. 138, 139, 140, 143 c.p.c.
Richiamati per contestare la validità delle notifiche; la Corte osserva che le doglianze sulla ritualità delle notifiche del primo grado sono nuove e inammissibili in cassazione.
art. 149 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulle notificazioni postali; la Corte non ne fonda una diversa soluzione rispetto alla tempestività dell'impugnazione.
art. 11 L. n. 53/1994
Invocato per censurare le notifiche eseguite dalla parte; la Corte lo richiama nel contesto delle doglianze sulle notificazioni, ma ritiene tali censure in parte nuove e in parte irrilevanti.
art. 292 c.p.c.
La notifica al contumace del dispositivo e del decreto è richiamata dalla corte territoriale; la Corte di cassazione chiarisce che il contumace non ha un autonomo diritto alla comunicazione della cancelleria del provvedimento presidenziale e che il deposito del decreto è sufficiente per far decorrere il termine lungo.
art. 430 c.p.c.
Richiamato come norma del rito del lavoro in materia di deposito della sentenza e comunicazioni; la Corte afferma che, se la motivazione non può essere depositata, il termine lungo decorre dal deposito del decreto presidenziale che dà atto dell'impossibilità.
art. 133 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di comunicazioni di cancelleria; la Corte esclude che nel caso in esame fosse necessaria una specifica comunicazione del decreto presidenziale.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte non accoglie la censura perché la questione è comunque inammissibile o irrilevante ai fini della tempestività dell'appello.
art. 360 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso; la Corte valuta i motivi come in parte nuovi, in parte infondati e in parte inammissibili.
art. 325 c.p.c.
Richiamato per il termine breve di impugnazione; la Corte precisa che l'eventuale nullità della notifica del dispositivo inciderebbe solo su tale termine, non sul termine lungo.
art. 326 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per affermare che il termine breve resta ferma solo in caso di valida notifica ad opera della parte.
art. 327 c.p.c.
È la norma decisiva: il termine lungo per proporre l'appello decorre dal deposito del provvedimento che attesta l'impossibilità di depositare la motivazione, e l'appello proposto oltre un anno e due mesi è tardivo.
art. 2118 c.c.
Invocato nel quinto motivo per contestare il merito sulla cessazione del rapporto al termine del periodo formativo; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché il merito era ormai precluso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, ove spettante, in presenza di rigetto del ricorso.
Cass. Sez. Un. n. 26/1999
Richiamata per affermare che il termine annuale per impugnare decorre dal deposito della sentenza anche nei confronti del contumace, senza che l'art. 292, quarto comma, c.p.c. imponga una diversa decorrenza.
Cass. n. 10839/2008
Richiamata a sostegno del principio per cui il termine per impugnare decorre dal deposito del provvedimento presidenziale nei casi in cui non sia possibile depositare la motivazione.
Cass. n. 18948/2006
Richiamata in senso conforme alla decorrenza del termine di impugnazione dal deposito del provvedimento presidenziale.
Cass. n. 6654/2018
Richiamata, insieme a Cass. n. 6112/2018, per l'orientamento sulla nullità della notifica alla società eseguita con modalità non consentite dagli artt. 140 e 143 c.p.c.
Cass. n. 6112/2018
Richiamata in tema di invalidità della notificazione alla società eseguita con forme assimilabili all'art. 140 c.p.c.
Cass. Sez. Un. n. 23535/2019
Richiamata per il principio sul contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, se la sentenza non può essere completata con la motivazione per impossibilità sopravvenuta del giudice, il termine lungo per impugnare decorre dal deposito del provvedimento presidenziale che attesta tale impossibilità, senza che sia necessaria una ulteriore comunicazione di cancelleria al contumace.
- Il contumace non può dedurre per la prima volta in cassazione vizi di notificazione del primo grado se tali questioni non risultano ritualmente proposte nei precedenti gradi di merito.
- L'eventuale nullità della notificazione del dispositivo eseguita dalla controparte può incidere sul termine breve di impugnazione, ma non esclude la decorrenza del termine lungo quando questo è già maturato.
- Le censure attinenti al merito della decisione di primo grado sono inammissibili in cassazione quando l'impugnazione di merito è stata dichiarata tardiva e il relativo potere di contestazione è ormai precluso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18644/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18647/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18658/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18660/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18662/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18690/2025 del 08/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →