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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17857/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione Modello Unico 2011 relativa al periodo d’imposta 2010, l’Ufficio ha disconosciuto un credito IVA riportato dalla società come residuo della precedente dichiarazione. Il disconoscimento è dipeso dal fatto che la dichiarazione relativa al 2010 era stata presentata oltre il termine di 90 giorni e quindi considerata omessa ai sensi dell’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1998. È stata quindi emessa cartella di pagamento, impugnata dalla contribuente e annullata nei primi due gradi. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, 54-bis d.P.R. n. 633/1972 e 6, comma 5, L. n. 212/2000, lamentando che la CTR avesse ritenuto necessario un avviso di recupero del credito o comunque un contraddittorio endoprocedimentale prima della cartella; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di considerare che la dichiarazione annuale era omessa, con conseguente onere della prova in capo al contribuente circa l’effettiva spettanza del credito. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che, nel controllo automatizzato, la cartella è legittima anche senza previa comunicazione di avviso bonario quando non vi siano irregolarità che impongano un contraddittorio; l’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente richiede il contraddittorio solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza non necessaria nei controlli meramente documentali ex artt. 36-bis e 54-bis. Ha inoltre ribadito che, in caso di omessa dichiarazione IVA, l’iscrizione a ruolo dell’imposta e il recupero del credito possono avvenire con procedure automatizzate, restando salva la possibilità per il contribuente di dimostrare in giudizio i presupposti sostanziali della detrazione. Poiché la dichiarazione per il 2010 era stata presentata oltre 90 giorni ed era quindi omessa, non sussisteva l’obbligo di invio dell’avviso bonario; la CTR si era limitata a una valutazione formale senza verificare il contenuto concreto del controllo automatizzato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato sulla dichiarazione consente l’emissione della cartella senza previo avviso bonario quando non emergano irregolarità o incertezze rilevanti tali da imporre il contraddittorio.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Nel sistema IVA il fisco può operare un controllo formale/documentale e iscrivere a ruolo l’imposta o disconoscere il credito mediante procedure automatizzate, salvo prova contraria del contribuente sui presupposti sostanziali della detrazione.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale è dovuto solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è imposto in via generale per ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato.

  • art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1998

    La dichiarazione presentata oltre 90 giorni è considerata omessa.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta contestata la spettanza del credito in presenza di dichiarazione omessa, grava sul contribuente l’onere di dimostrare i presupposti sostanziali del diritto alla detrazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma richiamata come parametro del primo motivo per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma richiamata come parametro del secondo motivo per omesso esame di fatto decisivo / vizio motivazionale nei limiti dedotti.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la cartella di pagamento può essere validamente emessa senza previa comunicazione di avviso bonario quando l’operazione si limiti a un riscontro documentale dei dati dichiarati e non emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del contribuente non ha portata generalizzata, ma opera solo nei casi in cui l’esito del controllo presenti incertezze rilevanti che richiedano interlocuzione con il contribuente.
  • Se la dichiarazione annuale è considerata omessa perché presentata oltre il termine di 90 giorni, l’Amministrazione può procedere al recupero del credito esposto o detratto mediante iscrizione a ruolo e cartella, restando al contribuente l’onere di provare in giudizio la sussistenza dei presupposti sostanziali della detrazione.
  • Il giudice di merito, investito dell’impugnazione della cartella, non può limitarsi a un rilievo formale sull’assenza di avvisi, ma deve verificare il contenuto effettivo del controllo automatizzato e la concreta sussistenza o meno delle condizioni che rendono necessario il contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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