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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05877/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di due fatture emesse per il servizio di urgenza ed emergenza medica svolto nei mesi di novembre e dicembre 2004 da una struttura privata che assumeva di operare come presidio ospedaliero equiparato a ospedale pubblico in forza di provvedimenti regionali e di una convenzione con l'azienda sanitaria. Ottenuto decreto ingiuntivo, l'azienda sanitaria propose opposizione deducendo che la convenzione per il servizio era cessata al 31.12.2002 e non era stata validamente rinnovata per il 2003 e il 2004, anche a causa di carenze strutturali e organizzative riscontrate nel corso di un sopralluogo e della sospensione del pre-accreditamento. La struttura sanitaria resistette e, in subordine, propose domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. La Corte d'appello rigettò l'appello, ritenendo cessata la convenzione, inesistente una proroga di fatto, irrilevante lo stanziamento regionale in assenza di valido titolo contrattuale e inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. perché proposta tardivamente e comunque non sorretta dai relativi presupposti. Con il ricorso per cassazione la struttura sanitaria dedusse: 1) violazione delle norme sul sistema di accreditamento e remunerazione delle prestazioni sanitarie, sostenendo che l'accreditamento e lo stanziamento regionale avevano mantenuto operante il diritto al compenso per il 2004; 2) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., assumendo che la convenzione dovesse intendersi efficace anche per il 2004 in ragione del testo contrattuale, dell'accreditamento e del comportamento successivo delle parti; 3) nullità della sentenza e violazione di norme processuali per mancata pronuncia sulla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., contestando l'affermazione di inammissibilità della domanda e richiamando la giurisprudenza sull'ammissibilità dell'azione di arricchimento in opposizione a decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nel servizio sanitario nazionale la remunerazione delle prestazioni richiede non solo l'accreditamento ma anche uno specifico rapporto contrattuale scritto con la pubblica amministrazione, non essendo ammissibili proroghe di fatto o accordi taciti. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che l'interpretazione della convenzione effettuata dal giudice di merito era un accertamento di fatto plausibile e logicamente motivato, e comunque conforme ai criteri ermeneutici, poiché la clausola indicava una durata sino al 31.12.2002 con eventuale rinnovo. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che la domanda di arricchimento senza causa, oltre a non poter essere invocata per un mero vizio processuale senza specifica lesione del diritto di difesa, difettava comunque dei presupposti dell'unicità del fatto causativo e della prova dell'arricchimento direttamente riferibile all'ente convenuto; inoltre la PA poteva opporre l'inconsapevolezza dell'eventuale utilità ricevuta. Il rigetto del ricorso principale ha assorbito il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    ricorso per decreto ingiuntivo

    utilizzato per introdurre il procedimento monitorio relativo al pagamento delle fatture insolute.

  • art. 2041 c.c.

    azione di arricchimento senza giusta causa

    è azione sussidiaria e complementare, proponibile solo se manca un titolo specifico e se l'impoverimento e l'arricchimento derivano da un unico fatto causativo; non opera quando l'arricchimento è solo indiretto o riflesso e l'istante deve comunque provare il fatto oggettivo dell'arricchimento.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte distingue tra violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale; il cattivo apprezzamento delle prove non è sindacabile come vizio di motivazione se la sentenza è logicamente e compiutamente argomentata.

  • artt. 1362 c.c. e 1363 c.c.

    richiamati per l'interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che l'interpretazione negoziale è accertamento di fatto del giudice di merito, censurabile solo nei limiti consentiti in cassazione.

  • art. 8 quater d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    nel sistema sanitario, l'accesso alla qualità di erogatore richiede il provvedimento di accreditamento.

  • art. 8 sexies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato insieme all'art. 8 quater per affermare che la remunerazione delle prestazioni presuppone l'esistenza di un valido rapporto contrattuale e dei relativi criteri di prestazione e corrispettivo.

  • art. 6, comma 6, L. 26 dicembre 1994, n. 724

    integra la disciplina del sistema di accreditamento e delle prestazioni a carico del servizio sanitario.

  • art. 22, comma 6, L.R. Veneto 16 agosto 2002, n. 22

    richiamato dalla ricorrente quale base regionale dell'accreditamento e delle prestazioni, ma ritenuto non idoneo a superare l'assenza di un valido contratto scritto.

  • art. 8 quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    gli accordi contrattuali con le strutture accreditate non possono perfezionarsi per facta concludentia; è necessario un contratto scritto con la ASL competente.

  • artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    tutti i contratti con la P.A. devono rivestire forma scritta a pena di nullità.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dalla resistente per sostenere la tardività della domanda ex art. 2041 c.c. proposta solo con la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione.

  • art. 183 c.p.c.

    evocato nel motivo di ricorso processuale sulla proposizione delle domande nel giudizio di primo grado.

  • art. 36 c.p.c.

    richiamato nel motivo processuale come norma asseritamente violata in tema di inammissibilità della domanda subordinata.

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato nel motivo processuale relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel servizio sanitario nazionale, il pagamento delle prestazioni rese da una struttura privata richiede non solo il possesso dell'accreditamento, ma anche uno specifico rapporto contrattuale scritto con la pubblica amministrazione competente; non è sufficiente la mera prosecuzione dell'attività di fatto o il richiamo a provvedimenti amministrativi di finanziamento.
  • I contratti con la pubblica amministrazione soggetti a forma scritta ad substantiam non possono essere integrati o prorogati per facta concludentia; il comportamento successivo delle parti può al più chiarire il testo negoziale, non sostituire la mancata formalizzazione del rinnovo.
  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione mediante una mera contrapposizione di una lettura alternativa, se la motivazione è compiuta, non apparente e giuridicamente plausibile.
  • Il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non integra, di regola, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., né una nullità della sentenza, quando la decisione espone un percorso argomentativo comprensibile e non manca l'esame del fatto storico decisivo.
  • L'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria: richiede la mancanza di un titolo specifico e la prova che l'impoverimento dell'attore e l'arricchimento del convenuto derivino da un unico fatto causativo; è esclusa quando l'arricchimento è solo indiretto o riflesso, salvo i casi eccezionali riconosciuti dalla giurisprudenza.
  • L'attore ex art. 2041 c.c. deve provare il fatto oggettivo dell'arricchimento; la pubblica amministrazione può opporre che l'arricchimento non le è stato consapevolmente imposto o che non ha potuto rifiutarlo.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

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