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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00539/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento Irpef relativo al reddito imputato per trasparenza in qualità di socio al 51% di una società di persone per l'anno d'imposta 2007. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che, essendo stato annullato in altro giudizio l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, fosse automaticamente venuto meno anche l'accertamento del reddito imputato al socio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 324, 337 c.p.c., 124 disp. att. c.p.c., 2909 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di appello aveva erroneamente presupposto il passaggio in giudicato della sentenza resa nel giudizio sulla società; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e nullità dell'intero giudizio, deducendo la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha rigettato il secondo. Ha ritenuto che, nel giudizio promosso dal singolo socio avverso l'avviso di accertamento a lui notificato per redditi imputati per trasparenza ex art. 5 T.U.I.R., non fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci quando tutti i litisconsorti necessari abbiano già partecipato al giudizio relativo all'avviso emesso nei confronti della società. Ha invece reputato fondato il rilievo dell'Agenzia secondo cui la CTR aveva deciso sulla base dell'erronea convinzione che la sentenza resa nel giudizio sulla società fosse definitiva, mentre quella decisione era stata impugnata per cassazione ed era stata cassata con rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme sulla formazione del giudicato per contestare l'erroneo presupposto di definitività della decisione sul giudizio relativo alla società.

  • art. 337 c.p.c.

    Invocato per affermare che la decisione sulla lite societaria non poteva essere considerata definitivamente consolidata ai fini del giudizio sul socio.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo agli effetti del giudicato e della pendenza di impugnazione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato come norma sull'efficacia del giudicato sostanziale, esclusa nel caso concreto perché la sentenza sulla società non era definitiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo sul preteso errore di ricostruzione dei fatti processuali e del giudicato.

  • art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sul litisconsorzio necessario nel processo tributario.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per sostenere la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo relativo alla disciplina processuale tributaria del litisconsorzio.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la necessità della partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla composizione e decisione del giudizio con litisconsorzio necessario.

  • art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per la disciplina dell'accertamento del reddito di partecipazione nelle società di persone.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte nel chiarire i limiti della sospensione necessaria nei giudizi promossi dai soci.

  • art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla Corte come norma che rende compatibile la sospensione necessaria nel processo tributario.

  • art. 5 T.U.I.R.

    Indicata come base normativa dell'imputazione per trasparenza ai soci dei redditi della società di persone.

  • ordinanza Cass. n. 37233/2022

    Richiamata come precedente relativo al giudizio sull'avviso emesso nei confronti della società, conclusosi con cassazione e rinvio.

  • sentenza Sezioni Unite n. 14815/2008

    Richiamata per il principio del litisconsorzio necessario nei giudizi di impugnazione degli avvisi emessi verso società di persone e soci, con precisazione dei limiti applicativi.

  • Cass. n. 5366/2006

    Richiamata come precedente in tema di sospensione necessaria del processo nel quadro del litisconsorzio necessario.

Massime di principio

  • Nel giudizio instaurato dal singolo socio avverso l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per redditi imputati per trasparenza, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci non è necessaria se tutti i litisconsorti necessari hanno già partecipato al separato giudizio sull'avviso emesso alla società.
  • Il litisconsorzio necessario nel contenzioso tributario relativo a società di persone e soci opera in funzione dell'unicità dell'accertamento, ma non impone duplicazioni processuali quando la totalità dei soggetti necessari ha già preso parte al giudizio pregiudiziale sulla società.
  • La decisione del giudice di merito non può fondarsi sull'assunto della definitività di una sentenza che risulti ancora impugnata; l'erronea considerazione del giudicato integra violazione delle norme che ne disciplinano gli effetti.
  • Nel processo tributario, la pendenza o l'esito del giudizio relativo all'atto impositivo emesso verso la società incide sul giudizio relativo al socio solo nei limiti in cui la decisione societaria sia effettivamente definitiva e rilevante nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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