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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03207/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un soggetto indicato come legale rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno 2008, con cui l'Ufficio rideterminava l'IVA dovuta dall'associazione e lo riteneva solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 38 c.c. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, in appello dell'Ufficio, rigettava l'impugnazione ritenendo non provata dall'Amministrazione una concreta operatività ed effettività del contribuente nella gestione dell'associazione e non risultando provate le funzioni da lui svolte. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva deciso su una nullità dell'atto per violazione del contraddittorio preventivo mai dedotta dal contribuente; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice di appello annullato l'atto senza applicare la prova di resistenza e senza verificare se le deduzioni del contribuente avrebbero potuto condurre a diversa decisione; 3) violazione degli artt. 36 e 38 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR preteso la prova, da parte dell'Ufficio, della concreta imputabilità degli atti di gestione al contribuente, anziché ritenere sufficiente la prova della carica rivestita. Il resistente proponeva controricorso e ricorso incidentale deducendo, da un lato, il giudicato interno sulla insufficiente motivazione dell'avviso e sulla violazione delle norme procedimentali e, dall'altro, la mancata condanna dell'Ufficio alle spese dei due gradi di merito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse commesso ultrapetizione pronunciandosi su un vizio non dedotto in primo grado e, nel merito, abbia errato nel distribuire l'onere della prova in materia di responsabilità ex art. 38 c.c. in ambito tributario, dovendosi invece porre a carico del chiamato a rispondere della obbligazione ex lege la prova della propria estraneità alla gestione dell'ente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su una domanda, eccezione o questione non devoluta dalle parti; la decisione su una nullità non dedotta integra ultrapetizione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato come motivo di ricorso per nullità della sentenza derivante da violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    La censura dell'Ufficio veniva riferita alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    In materia di obbligazioni ex lege di natura tributaria, l'onere della prova della qualità di rappresentante/gestore e degli elementi che la integrano grava su chi invoca la responsabilità; spetta al chiamato a rispondere provare la propria estraneità alla gestione.

  • art. 36 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 38 c.c. per escludere che sia sufficiente la mera carica formale quando si discute della responsabilità per obbligazioni dell'ente in ambito fiscale.

  • art. 38 c.c.

    Per le obbligazioni dell'associazione, in ambito tributario, la responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell'ente si collega ai poteri gestori e alla rappresentanza; il soggetto chiamato può liberarsi provando la propria estraneità alla gestione.

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale in relazione al preteso giudicato interno, ma la relativa doglianza è stata respinta.

  • art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha escluso che si fosse formato giudicato sulla specifica questione così come prospettata.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    Richiamato nel ricorso incidentale per dedurre la violazione degli obblighi di motivazione degli atti fiscali, ma senza accoglimento del motivo.

  • art. 10, comma 1, L. 212/2000

    Citato nel ricorso incidentale in combinazione con le norme sulla motivazione dell'atto e sul giudicato interno.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in chiusura per il contributo unificato, ma il testo fornito risulta tronco e non consente ulteriori dettagli.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni, il giudice non può decidere su una questione di fatto o di diritto che non sia stata effettivamente dedotta dalla parte nel grado di merito; la pronuncia su un profilo non devoluto integra ultrapetizione e determina nullità della sentenza.
  • Nel contenzioso tributario relativo alla responsabilità ex art. 38 c.c. di chi abbia agito per un'associazione, non è sufficiente la sola prova della carica formale rivestita, ma occorre valorizzare la posizione gestoria del soggetto rispetto all'obbligazione fiscale contestata.
  • Per le obbligazioni ex lege di natura tributaria, l'onere probatorio si ripartisce diversamente rispetto alle obbligazioni di fonte negoziale: l'Amministrazione deve provare gli elementi da cui desumere la qualità di rappresentante o gestore, mentre il chiamato a rispondere deve dimostrare la propria estraneità alla gestione dell'ente.
  • La censura di giudicato interno presuppone che la questione sia stata proposta nei medesimi termini nei precedenti gradi di merito; se la doglianza attuale è nuova o diversa, il giudicato non si forma e il motivo è infondato.
  • Una motivazione della sentenza di merito che si fondi esclusivamente sulla mancata prova della concreta attività svolta, senza considerare la disciplina speciale dell'obbligazione tributaria dell'ente e il relativo assetto dell'onere probatorio, è censurabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniContributi previdenziali
RamiTributiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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