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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32158/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli per avere svolto, secondo la società, un'attività concorrenziale con il datore di lavoro, organizzando autonomamente un servizio fuori dall'impresa e instaurando rapporti diretti con un cliente storico della società. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva ritenuto provato il comportamento concorrenziale valorizzando una serie di elementi fattuali (uso della ditta della moglie del dipendente per interventi di ripristino della selleria, partecipazione del lavoratore ai rapporti di fornitura, fatturazione diretta al cliente finale e consegna del bene da parte del lavoratore per conto della ditta della moglie). Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione degli artt. 5 L. n. 604/1966 e 2697 c.c. e dell'art. 244 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio datoriale sulla giusta causa, facendo leva su meri indizi o circostanze insussistenti e su prove orali inammissibili. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., nonché dell'art. 7 L. n. 300/1970, sostenendo di avere sempre eccepito la mancata pubblicità del codice disciplinare e che tale eccezione dovesse essere esaminata anche se non formulata in modo letterale identico in reclamo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: in particolare, il ricorrente non censurava la ratio secondo cui l'eccezione sulla pubblicità del codice disciplinare non era stata tempestivamente proposta nel giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, L. n. 92/2012, né la ratio della irrilevanza della pubblicità del codice disciplinare quando il comportamento sia immediatamente percepibile come illecito e contrario ai doveri fondamentali del lavoratore. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente quale norma sull'onere probatorio in tema di licenziamento; la Corte non entra nel merito perché reputa inammissibile la censura come richiesta di rivalutazione dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare un'erronea distribuzione dell'onere della prova; la censura è dichiarata inammissibile in quanto diretta al riesame delle prove.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'ammissibilità della prova orale dedotta dalla controparte; la doglianza è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla pubblicità del codice disciplinare; la censura è respinta perché non investe tutte le rationes decidendi.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla necessità di riproposizione espressa delle eccezioni non accolte; la Corte osserva che il ricorrente non si confronta con la ratio sulla mancata riproposizione tempestiva.

  • art. 7, comma 1, L. n. 300/1970

    La Corte richiama il principio secondo cui la pubblicità del codice disciplinare è superflua quando la condotta sia immediatamente percepibile come illecita dal lavoratore.

  • art. 1, comma 51, L. n. 92/2012

    È il parametro procedurale del giudizio di opposizione nel rito speciale sul licenziamento; la Corte valorizza la mancata deduzione tempestiva dell'eccezione in tale fase.

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato come dovere fondamentale di fedeltà del lavoratore, la cui violazione può rendere superflua l'affissione del codice disciplinare quando il comportamento sia manifestamente contrario agli interessi d'impresa.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti a sorreggere la decisione impugnata.
  • In tema di licenziamento disciplinare, la mancata affissione o pubblicità del codice disciplinare può essere irrilevante quando la condotta contestata sia immediatamente percepibile dal lavoratore come contraria a doveri fondamentali e manifestamente illecita, in particolare rispetto all'obbligo di fedeltà.
  • Le eccezioni processuali devono essere tempestivamente dedotte e, quando la decisione impugnata fonda il rigetto anche sulla loro mancata riproposizione, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale autonoma ragione decisoria.
  • La prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è valutata dal giudice di merito, cui spetta scegliere le fonti del convincimento e apprezzare la concludenza degli elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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