Cassazione Civile, Ordinanza n. 32144/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intercorso tra una persona che svolgeva attività presso un centro sportivo e la società gestrice della struttura. Il rapporto era stato formalizzato inizialmente come collaborazione autonoma dal 5.12.2015 al 12.12.2016 e, per il periodo successivo, come incarico di Direttrice tecnica del centro sportivo. La lavoratrice ha chiesto che il rapporto fosse qualificato come subordinato e che fosse dichiarata l'illegittimità di un licenziamento orale che assumeva intimato il 15.5.2017. La Corte d'appello aveva già respinto la domanda ritenendo non provato l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare datoriale e, quanto al licenziamento orale, reputando il materiale istruttorio contraddittorio, anche perché il rapporto era proseguito fino a luglio 2017. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi, tutti centrati su violazione di legge e vizio motivazionale: i primi quattro lamentavano, in sintesi, un errato apprezzamento delle testimonianze e della documentazione (messaggi WhatsApp, badge, orari delle lezioni, richieste di ferie degli istruttori, foto di eventi, richieste di modifica delle lezioni) che, considerati unitariamente, avrebbero dimostrato la subordinazione; il quinto censurava il preteso omesso esame della richiesta di ulteriori testimoni e una motivazione apparente o contraddittoria sulla relativa istanza istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, che le censure mescolavano in modo indistinto profili di merito e questioni di diritto, lasciando al giudice di legittimità l'onere di isolare le singole doglianze; inoltre, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque non deducibile in presenza di doppia conforme, senza specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. La Corte ha ribadito che la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo è, una volta correttamente enunciati i criteri astratti, essenzialmente un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Ha altresì escluso che vi fosse una violazione dell'art. 116 c.p.c. o un vizio censurabile per omessa ammissione di prove, osservando che la Corte territoriale aveva già spiegato perché gli elementi allegati non dimostravano ordini e direttive, obblighi di orario, né esercizio del potere disciplinare, e che le attività documentate erano compatibili anche con un rapporto di collaborazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
È stata richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha però escluso la deducibilità del vizio motivazionale nei limiti prospettati, anche per la presenza di doppia conforme.
art. 414 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione decisiva nel caso concreto.
art. 420 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 421 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'attività istruttoria del giudice; la Corte non ha ravvisato un vizio di legittimità.
art. 356 c.p.c.
Richiamato in più motivi; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché confuse tra merito e diritto.
art. 2094 c.c.
Richiamato per contestare la qualificazione del rapporto; la Corte ha ribadito che la verifica della subordinazione, correttamente applicati i criteri legali, è giudizio di fatto riservato al merito.
art. 116 c.p.c.
La violazione è stata ritenuta configurabile solo nei casi in cui il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disattenda la regola legale di valutazione; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo per asserita motivazione apparente o mancante; la Corte ha comunque dichiarato il motivo inammissibile.
art. 111 Cost.
Richiamato nel quinto motivo per contestare la motivazione della sentenza impugnata; non è stato ritenuto fondato.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha applicato la regola della c.d. doppia conforme, escludendo la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando appello e primo grado hanno ricostruito i fatti nei medesimi termini.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012
È stato richiamato per la disciplina temporale del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. nel regime successivo alla riforma.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
L. 134/2012
Richiamata quale legge di conversione del d.l. 83/2012, rilevante per la disciplina del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
d.l. n. 83/2012
Richiamato per la disciplina del nuovo perimetro del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Richiamato come intervento normativo che ha inserito nella formulazione dell'art. 360 c.p.c. la regola sulla non deducibilità del vizio motivazionale in caso di doppia conforme.
Cass. S.U. n. 9100 del 2015
Richiamata sul principio secondo cui un motivo può contenere più profili solo se le censure sono chiaramente distinguibili tra violazione di legge e accertamento di fatto.
Cass. n. 26790 del 2018
Richiamata a sostegno dell'inammissibilità dei motivi che costringono la Corte a separare da sola le doglianze di merito da quelle di diritto.
Cass. n. 33399 del 2019
Richiamata nello stesso senso circa l'inammissibilità di censure commiste e non chiaramente articolate.
Cass. n. 23021 del 2014
Richiamata sul divieto di dedurre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme.
Cass. n. 26774 del 2016
Richiamata per l'onere del ricorrente di indicare le differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per superare l'inammissibilità da doppia conforme.
Cass. n. 20944 del 2019
Richiamata in continuità con il principio appena indicato.
Cass. n. 9808 del 2011
Richiamata sul principio per cui la qualificazione del rapporto di lavoro è censurabile in cassazione solo quanto ai criteri generali, non quanto alla valutazione delle prove.
Cass. n. 9256 del 2009
Richiamata sul medesimo principio relativo alla qualificazione del rapporto subordinato/autonomo.
Cass. n. 7740 del 2003
Richiamata come precedente in tema di qualificazione del rapporto di lavoro di musicisti, a conferma del principio generale.
Cass. n. 8444 del 2020
Richiamata in continuità sul medesimo tema della qualificazione del rapporto.
Cass. Sez.U. n. 11892 del 2016
Richiamata per delimitare l'ambito della violazione dell'art. 116 c.p.c. e del sindacato sul prudente apprezzamento della prova.
Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020
Richiamata sullo stesso tema della corretta deduzione del vizio di valutazione della prova.
Cass. n. 13960 del 2014
Richiamata a sostegno del principio per cui il cattivo esercizio del prudente apprezzamento è censurabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Cass. n. 27415 del 2018
Richiamata sul principio che l'omessa ammissione di una prova è deducibile in cassazione solo se determina assenza di motivazione su un punto decisivo.
art. 2094 c.c.
Definisce il parametro legale di subordinazione rispetto al quale sono stati valutati i fatti allegati.
Massime di principio
- In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, una volta correttamente individuati i criteri legali della subordinazione, la valutazione delle risultanze istruttorie che porta a ricondurre il rapporto nello schema subordinato o autonomo è giudizio di fatto riservato al merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi mescolano senza distinzione censure di violazione di legge e censure attinenti alla ricostruzione del fatto, imponendo alla Corte un'attività di selezione e riqualificazione delle doglianze che non le compete.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile contro una sentenza di appello che confermi integralmente la decisione di primo grado con identica ricostruzione dei fatti, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non si configura per il semplice dissenso rispetto alla valutazione del materiale probatorio, ma solo quando il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o disapplichi una regola legale di valutazione.
- L'omessa ammissione di prove testimoniali o documentali è censurabile in cassazione solo se si traduce nella totale assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia.
- La prova della subordinazione richiede elementi sintomatici dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; la mera documentazione di attività svolte, badge, messaggi o organizzazione pratica del lavoro non basta, se tali elementi sono compatibili anche con un rapporto di collaborazione autonoma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32136/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32137/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32139/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32140/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32143/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32147/2024 del 12/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →