Cassazione Civile, Ordinanza n. 32136/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una società postale a un dipendente addetto alle mansioni di portalettere. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendo che i fatti posti a base della sanzione fossero estranei al rapporto di lavoro, perché commessi in un periodo in cui il rapporto non era ancora in corso; inoltre deduceva che la Corte d'appello avesse valorizzato in modo inadeguato la gravità concreta della condotta, senza considerare l'elemento intenzionale, l'assenza di precedenti disciplinari, l'assenza di danno per la società e il grado di affidamento richiesto dalle mansioni. Sosteneva anche che la clausola disciplinare collettiva richiamata dalla datrice presupponesse la pendenza del rapporto, circostanza che, a suo dire, mancava nel caso di specie. La società replicava che il lavoratore era stato condannato con sentenza penale irrevocabile per truffa e falso, per avere predisposto falsa documentazione finalizzata a ottenere indebite prestazioni pensionistiche, e che tali fatti, per gravità e per il vulnus al vincolo fiduciario, integravano giusta causa di licenziamento anche se commessi prima dell'instaurazione del rapporto, essendo stata la condanna pronunciata quando il rapporto era ormai in essere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure del lavoratore, formalmente prospettate come violazione di legge in relazione all'art. 2119 c.c., mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito circa la gravità dei fatti, la lesione del vincolo fiduciario e la proporzionalità del licenziamento. La Corte ha ribadito che la nozione di giusta causa è una clausola generale che il giudice di merito integra con apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo per errori di sussunzione o per la violazione degli standard giuridici di riferimento, non per una mera dissociazione valutativa. Ha inoltre confermato il principio secondo cui anche condotte penalmente rilevanti poste in essere prima dell'instaurazione del rapporto possono legittimare il licenziamento per giusta causa, se la condanna irrevocabile interviene quando il rapporto è in corso e se tali condotte, considerate in concreto, sono incompatibili con la permanenza del vincolo fiduciario; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la natura di servizio pubblico dell'attività del datore e l'elevato grado di affidamento richiesto dalle mansioni di portalettere.
Norme richiamate
La giusta causa è una clausola generale da integrare in concreto alla luce degli standard dell'ordinamento e della realtà sociale; il suo apprezzamento di merito è censurabile in cassazione solo come violazione di legge se si dimostra una falsa sussunzione o il contrasto con i parametri giuridici applicabili.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione o sussunzione della norma; non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del fatto e del bilanciamento degli elementi concreti effettuati dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di un parametro fattuale decisivo va dedotto, se del caso, come vizio motivazionale e non come violazione di legge, quando si assuma che l'elemento trascurato avrebbe potuto condurre a un diverso esito.
Prima dell'instaurazione del rapporto non è configurabile un obbligo di diligenza lavorativa la cui violazione integri responsabilità disciplinare.
Prima dell'instaurazione del rapporto non è configurabile un obbligo di fedeltà lavorativa la cui violazione integri responsabilità disciplinare.
La sanzione disciplinare presuppone la violazione di doveri inerenti a un rapporto di lavoro già in corso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi stabiliti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la determinazione del contributo unificato dovuto.
art. 54, comma 6, lett. h, CCNL Poste Italiane 30.11.2017
La Corte di cassazione non ha affrontato nel merito l'applicabilità della clausola collettiva, ritenendo assorbita o comunque non decisiva la questione rispetto alla giusta causa accertata in concreto.
art. 80, lett. e, CCNL Poste Italiane 30.11.2017
Richiamato nel provvedimento disciplinare, ma non oggetto di autonoma decisione di merito da parte della Cassazione.
Massime di principio
- La giusta causa di licenziamento costituisce una clausola generale: il giudice di merito deve integrarla mediante la valutazione complessiva dei fatti concreti, secondo standard giuridici e valori dell'ordinamento; il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito.
- Il ricorso per cassazione denunciato come violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste formale della falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., mira in realtà a contestare l'apprezzamento di gravità, proporzionalità e tenuta del vincolo fiduciario compiuto dal giudice di merito.
- Condotte penalmente rilevanti commesse prima dell'instaurazione del rapporto possono ugualmente integrare giusta causa di licenziamento se la sentenza penale irrevocabile interviene quando il rapporto è in corso e se, valutate in concreto, risultano incompatibili con la permanenza del vincolo fiduciario.
- Nella valutazione della giusta causa assume rilievo la specifica natura dell'attività del datore di lavoro e delle mansioni svolte dal dipendente: l'esercizio di un servizio pubblico e l'elevato grado di affidamento richiesto possono rendere decisivi anche comportamenti extralavorativi del lavoratore.
- L'omesso esame di un elemento fattuale decisivo, se effettivamente rilevante, va veicolato attraverso il vizio motivazionale pertinente e non mediante una generica denuncia di violazione di legge.
- La responsabilità disciplinare presuppone condotte tenute in costanza di rapporto; fatti antecedenti possono incidere non come illiceità disciplinare in senso stretto, ma come causa di rottura del vincolo fiduciario rilevante ai fini della giusta causa.
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