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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32143/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, transitato da un'amministrazione ministeriale a un ente pubblico di ricerca a seguito di riorganizzazione normativa, aveva impugnato un'ordinanza ingiunzione con cui l'ente gli aveva intimato di restituire euro 8.265,33, oltre accessori, asseritamente percepiti in eccesso a titolo di trattamento di fine servizio. La Corte d'appello aveva ritenuto legittimo sia l'uso del procedimento di ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 da parte dell'ente, sia la ricostruzione del trattamento di fine servizio come composto da due quote distinte: una per il periodo precedente presso il Ministero, da liquidare come indennità di buonuscita, e una per il periodo successivo presso l'ente, da liquidare come indennità di anzianità. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) illegittimità dell'utilizzo dell'ingiunzione amministrativa da parte dell'ente; (2) inesistenza di un valido titolo esecutivo e vizio motivazionale; (3) insussistenza del potere di accertamento dell'ente; (4) erronea esclusione di una decadenza dal potere di rettifica prevista da un accordo con l'INPDAP; (5) errata applicazione della disciplina del trattamento di fine servizio, con frazionamento del periodo lavorativo e mancata applicazione dell'anzianità maturata; (6) erronea applicazione della disciplina dell'indebito ex art. 2033 c.c. Il resistente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, dichiarato inammissibile il quarto per difetto di specificità, accolto il quinto motivo e dichiarato assorbito il sesto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. La decisione di legittimità ha affermato che, nel caso del personale trasferito al CRA ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 454 del 1999, il rapporto di lavoro è unico e il trattamento di fine servizio deve essere liquidato unitariamente, senza frazionare il periodo svolto presso il Ministero da quello svolto presso il CRA; conseguentemente è errata la pretesa di recuperare somme basata su una liquidazione frammentata del TFS.

Norme richiamate

  • R.D. n. 639 del 1910, art. 1

    Il procedimento di ingiunzione può essere utilizzato dalla pubblica amministrazione per la riscossione coattiva, anche in relazione a crediti di diritto privato.

  • R.D. n. 639 del 1910, art. 2

    L'ingiunzione è l'atto iniziale del procedimento di coazione e cumula la funzione di titolo esecutivo e di precetto.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato per contestare la sussistenza del titolo esecutivo; la Corte conferma la natura di titolo dell'ingiunzione amministrativa nei casi previsti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per vizio di motivazione; la Corte esclude la nullità della sentenza d'appello.

  • d.lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 2

    Richiamato dal ricorrente per contestare il potere di accertamento dell'ente; la censura è respinta.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2

    Richiamato dal ricorrente per contestare il potere di accertamento dell'ente; la censura è respinta.

  • dPR n. 1032 del 1973, art. 3

    Richiamato per la quota di buonuscita relativa al periodo precedente, ma la Corte finale afferma che nel caso concreto il TFS va liquidato unitariamente.

  • dPR n. 1032 del 1973, art. 30, commi 2 e 3

    Invocato nel quarto motivo per sostenere una decadenza dal potere di rettifica; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • d.lgs. n. 454 del 1999, art. 1

    Istituisce il CRA come ente nazionale di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico.

  • d.lgs. n. 454 del 1999, art. 9, comma 3

    Prevede il trasferimento del personale nel ruolo organico del CRA, con mantenimento dell'anzianità di servizio maturata; la Corte valorizza questa previsione per affermare l'unicità del rapporto di lavoro.

  • legge n. 70 del 1975, art. 13

    Per il personale degli enti pubblici l'indennità di anzianità va liquidata; nel caso di personale trasferito, la liquidazione deve essere unitaria, non frazionata.

  • legge n. 70 del 1975, art. 6, comma 4

    Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo; la Corte lo considera nell'ambito della disciplina del trattamento di fine servizio applicabile.

  • legge n. 70 del 1975, art. 13

    La Corte lo assume come base della liquidazione unitaria del trattamento di fine servizio per il rapporto unico del personale trasferito.

  • legge n. 554 del 1998, art. 6, comma 4

    Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo; la Corte lo considera nella contestazione della disciplina applicabile al TFS.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo in tema di indebito; il motivo è assorbito dopo l'accoglimento della censura principale sulla liquidazione unitaria del TFS.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La mancata allegazione e riproduzione dell'accordo INPDAP-CRA determina l'inammissibilità del quarto motivo per difetto di specificità.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la deduzione dei vizi di violazione di legge e nullità della sentenza.

Massime di principio

  • L'ingiunzione amministrativa ex R.D. n. 639 del 1910 può essere utilizzata dalla pubblica amministrazione anche per il recupero di somme indebitamente corrisposte in rapporti di diritto privato, senza necessità di un separato atto di accertamento del credito.
  • L'ingiunzione amministrativa, nel sistema della riscossione coattiva, cumula le funzioni di titolo esecutivo e di precetto, e il debitore conserva la possibilità di contestarne giudizialmente i presupposti sostanziali.
  • Quando una riorganizzazione normativa trasferisce il personale da un'amministrazione a un ente pubblico mantenendo l'anzianità di servizio, il rapporto di lavoro deve essere considerato unico e il trattamento di fine servizio va liquidato unitariamente, senza artificioso frazionamento dei periodi lavorativi.
  • In presenza di trasferimento con conservazione dell'anzianità, non è consentito distinguere, ai fini del trattamento di fine rapporto, tra il periodo svolto presso l'amministrazione di provenienza e quello svolto presso l'ente di destinazione se la legge configura continuità del rapporto.
  • Il motivo di ricorso fondato su un atto o accordo collettivo o convenzionale non riprodotto né allegato nel ricorso è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrattamento di fine rapporto
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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