Cassazione Civile, Ordinanza n. 32137/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente addetta a mansioni di operatore pluriservizio/cassiera presso un punto vendita autostradale. La lavoratrice aveva contestato di aver omesso, in più occasioni, la contabilizzazione di prodotti venduti e di aver incassato il corrispettivo senza battere lo scontrino, sostenendo di non aver mai posto in essere tali condotte. In primo grado, a seguito del rito di cui all'art. 1, comma 48, L. 92/2012, era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento; la società aveva poi ottenuto in appello la riforma della decisione. In cassazione la lavoratrice ha proposto tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello dato per effettivi i controlli ispettivi e genuini i rapporti investigativi senza considerare anomalie e contestazioni sulla presenza degli operatori incaricati dei controlli e sull'effettivo acquisto dei prodotti; (2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 5 L. 604/1966, per avere attribuito valore decisivo ai rapporti di terzi e tratto da essi, senza adeguato scrutinio critico, la prova dei fatti addebitati e della presenza dei testimoni nei luoghi e nei momenti della presunta consumazione; (3) violazione dell'art. 324 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto coperta da giudicato interno la valutazione di gravità dell'addebito e della giusta causa, benché il primo giudice non avesse effettivamente statuito su quel punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come omesso esame di un fatto decisivo e violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità dei testimoni, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva fondato la decisione su una duplice ratio decidendi autonoma: da un lato la prova dei fatti addebitati tramite le testimonianze e i rapporti ispettivi convalidati; dall'altro la ritenuta idoneità della condotta a integrare giusta causa di licenziamento per l'intensità della violazione fiduciaria, motivazione quest'ultima non specificamente aggredita in modo idoneo. Per questo, a prescindere dalla non perfetta correttezza del riferimento al giudicato interno, l'omessa impugnazione di una delle autonome ragioni decisorie ha reso il ricorso inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 48, L. 92/2012
ricorso ex art. 1, comma 48
indica il rito speciale applicabile all'impugnazione del licenziamento
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle argomentazioni
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuta secondo il prudente apprezzamento nei casi in cui ciò sia imposto
art. 5 L. n. 604/1966
richiamato dalla ricorrente in tema di onere probatorio nei licenziamenti; la Corte non ne ha ravvisato violazione, poiché la doglianza era diretta alla rivalutazione del compendio istruttorio
art. 324 c.p.c.
invocato per contestare il preteso giudicato interno sulla gravità dell'addebito; la Corte ricorda in via generale che il giudicato interno riguarda solo capi autonomi di sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per il contributo unificato aggiuntivo
art. 54 d.l. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012
ha riformulato il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., limitandolo all'omesso esame di un fatto storico decisivo
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ometta l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera insufficienza, contraddittorietà o non condivisibilità della motivazione né di ottenere una diversa lettura delle prove.
- La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disatteso una regola legale di valutazione; non basta lamentare che il giudice abbia mal esercitato il proprio prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, della credibilità delle fonti di prova e del peso da attribuire ai diversi elementi istruttori appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo vizi motivazionali nei ristretti limiti consentiti dall'art. 360, n. 5 c.p.c.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non impugna specificamente tutte le ragioni poste a base della decisione.
- Nel licenziamento disciplinare, la reiterazione dell'omissione di contabilizzazione di incassi in una mansione caratterizzata da particolare affidamento fiduciario può essere ritenuta idonea, in astratto, a integrare giusta causa di recesso, ove il giudice di merito accerti la cosciente e intenzionale violazione del vincolo fiduciario.
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