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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32137/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente addetta a mansioni di operatore pluriservizio/cassiera presso un punto vendita autostradale. La lavoratrice aveva contestato di aver omesso, in più occasioni, la contabilizzazione di prodotti venduti e di aver incassato il corrispettivo senza battere lo scontrino, sostenendo di non aver mai posto in essere tali condotte. In primo grado, a seguito del rito di cui all'art. 1, comma 48, L. 92/2012, era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento; la società aveva poi ottenuto in appello la riforma della decisione. In cassazione la lavoratrice ha proposto tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello dato per effettivi i controlli ispettivi e genuini i rapporti investigativi senza considerare anomalie e contestazioni sulla presenza degli operatori incaricati dei controlli e sull'effettivo acquisto dei prodotti; (2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 5 L. 604/1966, per avere attribuito valore decisivo ai rapporti di terzi e tratto da essi, senza adeguato scrutinio critico, la prova dei fatti addebitati e della presenza dei testimoni nei luoghi e nei momenti della presunta consumazione; (3) violazione dell'art. 324 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto coperta da giudicato interno la valutazione di gravità dell'addebito e della giusta causa, benché il primo giudice non avesse effettivamente statuito su quel punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come omesso esame di un fatto decisivo e violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità dei testimoni, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva fondato la decisione su una duplice ratio decidendi autonoma: da un lato la prova dei fatti addebitati tramite le testimonianze e i rapporti ispettivi convalidati; dall'altro la ritenuta idoneità della condotta a integrare giusta causa di licenziamento per l'intensità della violazione fiduciaria, motivazione quest'ultima non specificamente aggredita in modo idoneo. Per questo, a prescindere dalla non perfetta correttezza del riferimento al giudicato interno, l'omessa impugnazione di una delle autonome ragioni decisorie ha reso il ricorso inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 48, L. 92/2012

    ricorso ex art. 1, comma 48

    indica il rito speciale applicabile all'impugnazione del licenziamento

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle argomentazioni

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuta secondo il prudente apprezzamento nei casi in cui ciò sia imposto

  • art. 5 L. n. 604/1966

    richiamato dalla ricorrente in tema di onere probatorio nei licenziamenti; la Corte non ne ha ravvisato violazione, poiché la doglianza era diretta alla rivalutazione del compendio istruttorio

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per contestare il preteso giudicato interno sulla gravità dell'addebito; la Corte ricorda in via generale che il giudicato interno riguarda solo capi autonomi di sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per il contributo unificato aggiuntivo

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012

    ha riformulato il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., limitandolo all'omesso esame di un fatto storico decisivo

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ometta l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera insufficienza, contraddittorietà o non condivisibilità della motivazione né di ottenere una diversa lettura delle prove.
  • La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disatteso una regola legale di valutazione; non basta lamentare che il giudice abbia mal esercitato il proprio prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, della credibilità delle fonti di prova e del peso da attribuire ai diversi elementi istruttori appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo vizi motivazionali nei ristretti limiti consentiti dall'art. 360, n. 5 c.p.c.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non impugna specificamente tutte le ragioni poste a base della decisione.
  • Nel licenziamento disciplinare, la reiterazione dell'omissione di contabilizzazione di incassi in una mansione caratterizzata da particolare affidamento fiduciario può essere ritenuta idonea, in astratto, a integrare giusta causa di recesso, ove il giudice di merito accerti la cosciente e intenzionale violazione del vincolo fiduciario.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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