Cassazione Civile, Ordinanza n. 32140/2024 del 12/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente addetta a mansioni di operatore pluriservizio/cassiera presso un punto vendita autostradale. Alla lavoratrice erano stati contestati plurimi episodi di mancata registrazione di vendite alla cassa, pur a fronte dell'incasso del corrispettivo, condotte che il datore di lavoro aveva qualificato come dolose e riconducibili a un'appropriazione indebita con grave lesione del vincolo fiduciario. In primo grado il licenziamento era stato ritenuto illegittimo, ma in appello la decisione è stata riformata e la domanda della lavoratrice è stata respinta. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 5 l. n. 604/1966, sostenendo che la Corte territoriale aveva attribuito piena prova a relazioni ispettive e deposizioni testimoniali senza un effettivo scrutinio critico, dando per provato l'acquisto di specifici prodotti e valorizzando in modo improprio l'assenza di esuberi di cassa; 2) violazione dell'art. 7 l. n. 300/1970 e di varie norme processuali, assumendo che la Corte d'appello avesse fondato il licenziamento su un fatto diverso e più grave rispetto a quello contestato, con lesione del principio di immutabilità della contestazione e del giudicato interno; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere il giudice di merito esaminato le anomalie che avrebbero inficiato la genuinità del controllo ispettivo e, quindi, la prova dei fatti addebitati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti rigorosi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo: la censura sul giudicato interno è stata giudicata difettosa di autosufficienza e, comunque, infondata perché la parte della sentenza di primo grado richiamata non aveva autonomia di capo decisorio; quanto alla contestazione disciplinare, la Corte ha affermato che non vi è stata mutazione del fatto addebitato, poiché la contestazione dell'avvenuto incasso degli importi corrispondeva sostanzialmente al fatto poi valorizzato come appropriazione indebita di somme corrispondenti alle vendite non battute. È stata quindi confermata la legittimità del licenziamento e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
indicato come base procedurale dell'impugnazione del licenziamento nella fase introduttiva del giudizio
richiamato per la dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto
richiamato per l'error in procedendo prospettato nel secondo motivo
interpretato in senso rigoroso: riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto, non quando si censura il suo prudente apprezzamento
l'onere della prova dei fatti posti a base del licenziamento grava sul datore di lavoro
il principio di immutabilità della contestazione è violato solo se il provvedimento si fonda su fatti nuovi o diversi rispetto a quelli contestati, con concreta lesione del diritto di difesa
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato in relazione ai limiti devolutivi dell'appello/reclamo
richiamato con riferimento all'acquiescenza impropria
richiamato con riferimento al giudicato formale interno
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel rinvio sulla misura del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la selezione delle prove, il giudizio sulla loro attendibilità e il peso attribuito alle singole risultanze appartengono al giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non ricorre quando la censura, anche se formalmente prospettata come omissione, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento; non è invece configurabile quando si lamenta semplicemente un cattivo uso del prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Nei licenziamenti disciplinari, l'onere di provare i fatti posti a base del recesso incombe sul datore di lavoro, ma non vi è violazione della regola probatoria se la decisione si fonda su un accertamento fattuale ritenuto univoco alla luce del complessivo compendio istruttorio.
- Il principio di immutabilità della contestazione disciplinare è violato solo se il recesso è fondato su fatti nuovi o diversi rispetto a quelli contestati, tali da menomare concretamente il diritto di difesa; non rileva, invece, un diverso apprezzamento giuridico del medesimo fatto contestato.
- Il giudicato interno può formarsi solo su un capo autonomo della sentenza di primo grado, dotato di propria individualità decisoria; non si forma su mere premesse logiche o argomentative della decisione.
- Nel sindacato di legittimità sulle controversie disciplinari è centrale la distinzione tra fatto contestato e qualificazione giuridica del fatto: la seconda può essere ricondotta dal giudice a una diversa tipizzazione senza che ciò integri, di per sé, mutamento dell'addebito.
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