Cassazione Civile, Sentenza n. 13388/2020 del 01/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 14 giugno 2017, che aveva accolto l’impugnazione della contribuente contro l’avviso di accertamento catastale relativo a un’unità immobiliare sita a Roma, nella microzona Prati. L’avviso aveva disposto d’ufficio una revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, in ragione dello scostamento tra il rapporto valore di mercato/valore catastale della microzona e quello delle altre microzone comunali. La CTR aveva ritenuto l’atto carente di motivazione perché non individuava con concretezza le caratteristiche dell’immobile e i fattori posizionali ed edilizi che giustificavano il nuovo classamento, limitandosi a riferimenti generali alla riqualificazione urbana e alla rivalutazione del patrimonio immobiliare della zona. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004 e dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, sostenendo che, trattandosi di revisione massiva per microzone e non di revisione puntuale, la motivazione poteva limitarsi a indicare i presupposti generali della procedura, senza riferirsi alle specifiche caratteristiche della singola unità. In memoria l’Agenzia ha inoltre sostenuto la sufficienza del parametro comparativo con immobili similari e ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla valutazione dei presupposti della microzonizzazione.
La decisione
La Corte ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia riguardava la motivazione dell’atto individuale di riclassamento e l’attribuzione della nuova rendita, non la legittimità degli atti amministrativi generali di microzonizzazione. Ha quindi rigettato l’unico motivo, ritenendo applicabile anche alle revisioni massive l’obbligo di motivazione riferita agli elementi che, in concreto, incidono sul classamento della singola unità: non sono sufficienti l’indicazione dello scostamento dei valori medi e il richiamo generico alla riqualificazione della microzona, né un confronto con immobili asseritamente similari privo di elementi concreti. Nel caso specifico l’avviso descriveva il quadro normativo e lo scostamento dei rapporti medi, ma non precisava in che cosa fossero consistiti gli interventi di riqualificazione né quali caratteristiche dell’immobile e quale incidenza concreta della riqualificazione giustificassero la maggiore rendita; il richiamo alla similarità con altre unità era apodittico. La motivazione non poteva essere integrata dall’Amministrazione nel giudizio, né la possibilità per la contribuente di difendersi poteva sanarne ex post l’insufficienza. La Corte ha pertanto confermato il rigetto dell’accertamento impugnato e ha compensato le spese dell’intero giudizio, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali. Non ha applicato l’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
In tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d’ufficio ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione
La revisione per microzone richiede che l’avviso esponga non soltanto lo scostamento generale che giustifica l’operazione, ma anche gli elementi concreti, riferiti alla singola unità immobiliare e individuati tra i parametri catastali pertinenti, che hanno determinato il nuovo classamento.
non basta la sola indicazione del rapporto di scostamento tra i valori medi di catasto e mercato, quando tale indicazione non si associ alla valutazione caso per caso del singolo immobile, con specifico richiamo ai parametri estimativi e classificatori generali, pur sempre operanti, D.P.R. n. 138 del 1998, ex art. 8; fermo restando il richiamo all’elemento puramente “posizionale” (inclusione dell’unità immobiliare nella microzona omogenea), occorre che l’avviso dia conto pure dell’elemento “edilizio” in ragione della singola unità immobiliare e del fabbricato che la ricomprende, “non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe”
I parametri estimativi e classificatori dell’art. 8 devono essere applicati alla singola unità: oltre alla collocazione nella microzona, l’atto deve considerare le caratteristiche edilizie dell’unità e del fabbricato, poiché l’appartenenza alla stessa zona non comporta necessariamente una classe identica.
il coefficiente esplicativo minimo dell’accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non si discosta dai paranietri generali di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3, fermo restando, per la specificità della materia catastale, il più gravoso onere motivazionale in linea generale gravante sull’amministrazione allorquando il riclassamento intervenga d’ufficio, e non a seguito di procedura partecipata Docfa
Gli obblighi generali di motivazione degli atti sono applicabili anche al riclassamento catastale d’ufficio; la natura della procedura catastale impone inoltre un onere motivazionale più rigoroso.
il coefficiente esplicativo minimo dell’accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non si discosta dai paranietri generali di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3, fermo restando, per la specificità della materia catastale, il più gravoso onere motivazionale in linea generale gravante sull’amministrazione allorquando il riclassamento intervenga d’ufficio, e non a seguito di procedura partecipata Docfa
La motivazione del riclassamento deve rispettare i requisiti generali dell’art. 3 e, quando la revisione è disposta d’ufficio, deve essere rafforzata in modo da rendere conoscibili le ragioni specifiche della nuova classificazione.
Solo la controversia sugli atti amministrativi genèrali esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, il cui potere di annullamento riguarda soltanto gli atti indicati dal precisato D.Lgs., art. 19 o a questi assimilabili, e non si estende agli atti amministrativi generali, dei quali l’art. 7 dello stesso D.Lgs. n. consente soltanto la disapplicazione, ferma restando l’impugnabilità degli stessi dinanzi al giudice amministrativo.
La giurisdizione tributaria comprende l’impugnazione dell’atto individuale di classamento e attribuzione della rendita; gli atti amministrativi generali presupposti restano impugnabili davanti al giudice amministrativo e possono essere disapplicati dal giudice tributario nei limiti previsti.
Solo la controversia sugli atti amministrativi genèrali esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, il cui potere di annullamento riguarda soltanto gli atti indicati dal precisato D.Lgs., art. 19 o a questi assimilabili, e non si estende agli atti amministrativi generali, dei quali l’art. 7 dello stesso D.Lgs. n. consente soltanto la disapplicazione, ferma restando l’impugnabilità degli stessi dinanzi al giudice amministrativo.
Il potere di annullamento del giudice tributario riguarda gli atti impugnabili individuati dall’art. 19 o quelli assimilabili, non gli atti amministrativi generali di microzonizzazione.
Solo la controversia sugli atti amministrativi genèrali esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, il cui potere di annullamento riguarda soltanto gli atti indicati dal precisato D.Lgs., art. 19 o a questi assimilabili, e non si estende agli atti amministrativi generali, dei quali l’art. 7 dello stesso D.Lgs. n. consente soltanto la disapplicazione, ferma restando l’impugnabilità degli stessi dinanzi al giudice amministrativo.
Gli atti amministrativi generali non sono annullabili dal giudice tributario, che può soltanto disapplicarli nei limiti consentiti, restando ferma la loro impugnabilità davanti al giudice amministrativo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del ò contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale d’ufficio disposto ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, il carattere diffuso della revisione per microzone non attenua l’obbligo di motivazione dell’atto individuale: l’avviso deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul classamento della singola unità immobiliare.
- La motivazione dell’avviso di riclassamento non è sufficiente se si limita a riportare lo scostamento tra i valori medi di mercato e catastali o richiama genericamente la riqualificazione urbana della microzona; occorre specificare i fattori posizionali e quelli edilizi rilevanti per l’immobile e il fabbricato che lo comprende.
- Il richiamo a immobili similari non giustifica da solo la nuova classe o rendita quando la similarità è affermata apoditticamente e l’atto non espone le caratteristiche dell’unità interessata né l’incidenza concreta dei fattori di zona.
- La motivazione dell’atto di riclassamento deve consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni concrete della determinazione; non può essere integrata dall’Amministrazione nel giudizio e non è sanata dal fatto che il contribuente abbia comunque svolto difese.
- La controversia sull’avviso individuale di classamento e attribuzione della rendita catastale appartiene alla giurisdizione tributaria; la contestazione degli atti amministrativi generali presupposti di microzonizzazione esula da tale giudizio, ferma la possibilità di disapplicazione prevista dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13446/2020 del 01/07/2020
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13389/2020 del 01/07/2020
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13392/2020 del 01/07/2020
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13393/2020 del 01/07/2020
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13390/2020 del 01/07/2020
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13391/2020 del 01/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →