Cassazione Civile, Sentenza n. 13390/2020 del 01/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito della richiesta del Comune di Roma ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l’Agenzia del territorio ha rideterminato per un’unità immobiliare la classe catastale dalla 5 alla 9, con conseguente modifica della rendita. Il contribuente ha impugnato l’avviso, deducendone, tra l’altro, il difetto di motivazione. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6506/6/17 depositata il 13 novembre 2017, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto il ricorso. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 153, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’appello dell’Agenzia fosse inammissibile perché la prima notifica, tentata il 27 ottobre 2016 presso il precedente studio dei suoi difensori e non riuscita per il loro trasferimento, era stata seguita dalla richiesta di rimessione in termini del 24 novembre 2016 e da una nuova notifica solo il 26 giugno 2017, oltre il termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza di primo grado del 30 marzo 2016. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 62 D.Lgs. n. 546/1992 per insufficiente motivazione dell’avviso. Con il terzo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza regionale per motivazione apparente e contraddittoria, in violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111, sesto comma, Cost., lamentando che la CTR non avesse esaminato le specifiche contestazioni sulla motivazione dell’avviso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: la notifica iniziale dell’appello era stata tentata presso il domicilio precedentemente eletto, senza che risultasse comunicato il trasferimento dello studio dei difensori; dopo averne acquisito conoscenza, l’Agenzia aveva riattivato il procedimento notificatorio, poi concluso con esito positivo, sicché rilevava la tempestività dell’avvio di tale secondo procedimento. Ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, rilevando che, nelle revisioni parziali del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il carattere diffuso dell’operazione non esonera l’amministrazione dall’indicare gli elementi concreti riferibili alla singola unità immobiliare che giustificano la nuova classe. Il richiamo ai presupposti normativi, alla richiesta comunale, a generici interventi pubblici nella microzona, al metodo comparativo e a valutazioni generiche sulla vocazione commerciale, sui trasporti e sui flussi pedonali non soddisfaceva tale onere. La motivazione dell’avviso era stereotipata e priva dei dati essenziali della valutazione individuale. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e annullando l’avviso impugnato. Spese compensate, in considerazione del consolidarsi dell’orientamento di legittimità soltanto nel corso del giudizio.
Norme richiamate
art. 153, comma 2, c.p.c.
Quando la notifica dell’atto di impugnazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell’affidamento dell’impugnante, il termine di proposizione dell’impugnazione, pur formalmente tardiva, purchè risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine.
La rimessione in termini è giustificata quando la notifica dell’impugnazione al domicilio eletto non riesce per un trasferimento dello studio non comunicato e il notificante, una volta appresa formalmente la circostanza, riprende con immediatezza e comunque entro un termine ragionevole il procedimento notificatorio.
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
In sostanza, è proprio in ragione del carattere diffuso dell’operazione e del fatto che essa trae origine da un impulso d’ufficio che si rende tanto più necessaria una adeguata motivazione del singolo provvedimento di accertamento circa gli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
Nella revisione parziale del classamento di una microzona, l’avviso deve esplicitare gli elementi concreti che hanno inciso sulla riclassificazione della singola unità; il carattere diffuso dell’operazione e i presupposti generali della revisione non sostituiscono la motivazione individualizzata.
art. 8 D.P.R. n. 138/1998
In sostanza, è proprio in ragione del carattere diffuso dell’operazione e del fatto che essa trae origine da un impulso d’ufficio che si rende tanto più necessaria una adeguata motivazione del singolo provvedimento di accertamento circa gli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
Gli elementi rilevanti per motivare il riclassamento vanno individuati, tra gli altri, nella qualità urbana e ambientale del contesto e nelle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità, indicando quali abbiano concretamente inciso sul nuovo classamento.
art. 7 L. n. 212/2000
La motivazione nei termini sopra indicati è elemento essenziale dell’atto e, quindi, deve sussistere a prescindere da una eventuale impugnazione di quest’ultimo, essendo la sua funzione quella di far comprendere al contribuente le ragioni poste a fondamento dell’azione amministrativa si da consentirgli di valutare l’opportunità di eventualmente proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria.
La motivazione è requisito essenziale dell’atto e deve rendere comprensibili al contribuente le ragioni concrete dell’azione amministrativa, così da consentirgli di valutare se proporre ricorso.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
La CTR, nell’accogliere l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, non ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove ritiene assolto l’onere motivazionale dalla mera indicazione dei presupposti normativi che legittimano l’Ufficio a procedere al suindicato riclassamento e, in particolare, il riferimento contenuto nell’avviso al procedimento ex art. 1, comma 835, cit., alla richiesta del Comune e a generici interventi pubblici realizzati nel tempo nella microzona nonchè all’utilizzo del metodo comparativo.
La motivazione della decisione che ritiene sufficiente il mero richiamo ai presupposti normativi e a circostanze generiche, senza confrontarsi con l’esigenza di una motivazione concreta e individualizzata dell’avviso, non applica correttamente i principi rilevanti.
art. 111, comma 6, Cost.
La CTR, nell’accogliere l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, non ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove ritiene assolto l’onere motivazionale dalla mera indicazione dei presupposti normativi che legittimano l’Ufficio a procedere al suindicato riclassamento e, in particolare, il riferimento contenuto nell’avviso al procedimento ex art. 1, comma 835, cit., alla richiesta del Comune e a generici interventi pubblici realizzati nel tempo nella microzona nonchè all’utilizzo del metodo comparativo.
Nel caso deciso, il vizio motivazionale denunciato è stato esaminato in relazione alla mancata considerazione delle contestazioni sull’insufficienza della motivazione dell’avviso; la Corte ha ritenuto non corretta la decisione che reputava sufficiente il richiamo a presupposti normativi e a dati generici.
art. 384 c.p.c.
In conclusione la sentenza della CTR deve essere cassata e, poichè non sono necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente, ed annullamento dell’avviso di accertamento opposto.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata, accogliendo il ricorso originario e annullando l’atto impugnato.
Massime di principio
- Nella revisione parziale del classamento catastale di immobili situati in una microzona ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l’avviso deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare; la sola dimostrazione dei presupposti generali della revisione della microzona non è sufficiente.
- La motivazione dell’avviso di riclassamento deve essere individualizzata e analitica, facendo riferimento a elementi pertinenti al singolo immobile, quali la qualità urbana e ambientale del contesto e le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’unità. Non bastano formule stereotipate, il richiamo assertivo a norme, interventi pubblici generici o valutazioni non direttamente riferibili all’immobile.
- La motivazione dell’atto amministrativo deve permettere al contribuente di conoscere le ragioni concrete dell’azione amministrativa e di valutare consapevolmente se impugnarlo; tale requisito sussiste indipendentemente dall’effettiva proposizione del ricorso.
- Se la notifica dell’impugnazione al domicilio precedentemente eletto non riesce a causa del trasferimento non comunicato dello studio del difensore, il termine d’impugnazione può ritenersi rispettato quando, acquisita formalmente conoscenza del trasferimento, il notificante riattiva con immediatezza e comunque entro un termine ragionevole il procedimento notificatorio, poi concluso con esito positivo.
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