Cassazione Civile, Sentenza n. 13392/2020 del 01/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento del Comune per ICI relativa agli anni 2007 e 2008, concernenti il compossesso con la sorella di un’area fabbricabile e di un terreno agricolo, nonché sette unità immobiliari non dichiarate. La Commissione tributaria provinciale di Modena aveva respinto i ricorsi della contribuente; la CTR di Bologna, con sentenza n. 609/2015, depositata l’8 marzo 2016, aveva rigettato l’appello. La CTR aveva rilevato, in via preliminare, la genericità dei motivi di appello e, nel merito, escluso l’esenzione dei fabbricati per ragioni catastali e reddituali e quella delle aree fabbricabili anche perché i terreni erano condotti da una società. Dopo il decesso della contribuente, il giudizio è stato proseguito dagli eredi. Con il primo motivo è stata contestata la valutazione di difetto di specificità dell’appello, sostenendo che le doglianze erano sufficientemente comprensibili. Con il secondo motivo è stata denunciata motivazione apparente, per avere la CTR trattato le risultanze catastali e i requisiti di ruralità in modo asseritamente contraddittorio o generico. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 557/1993: secondo i ricorrenti, la CTR aveva errato nell’escludere l’agevolazione per i terreni agricoli in ragione della conduzione societaria e aveva travisato la documentazione sulla prevalenza del reddito agricolo, lamentando anche la violazione del principio di non contestazione. È stato inoltre dedotto che la normativa consente l’agevolazione alle società agricole in presenza dei requisiti prescritti. Con il quarto motivo sono state lamentate omissioni di pronuncia sulla tassazione dei terreni, sulla comunicazione tardiva della variazione di destinazione e sulla sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa che avrebbero giustificato la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: benché la CTR avesse menzionato la carenza di specificità dell’appello, aveva poi esaminato il merito, escludendo così implicitamente l’inammissibilità. Ha rigettato il secondo motivo, perché la motivazione non era apparente: la CTR aveva indicato le ragioni dell’esclusione dell’agevolazione per i fabbricati e i ricorrenti avevano dimostrato di averne compreso l’iter argomentativo. Ha rigettato il terzo motivo quanto ai fabbricati: ai fini dell’esenzione ICI per ruralità è decisiva la classificazione catastale conforme, e la CTR aveva inoltre accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, la mancanza del requisito reddituale. Ha invece accolto il terzo motivo limitatamente alle aree fabbricabili: l’agevolazione può spettare anche a una società agricola di persone, ricorrendone i requisiti, sicché non era corretto escluderla per la sola conduzione del terreno da parte di una società. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza è stata cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR dell’Emilia-Romagna, sezione distaccata di Bologna, in diversa composizione, affinché accerti se la contribuente fosse proprietaria e coltivatrice diretta della società semplice di cui faceva parte, se anche gli altri soci fossero coltivatori diretti del terreno e se almeno un socio ricavasse dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
Il vizio è circoscritto all’inesistenza della motivazione nei suoi casi radicali o all’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è sufficiente che il giudice non abbia menzionato singoli elementi istruttori, se il fatto storico cui essi si riferiscono è stato comunque considerato.
art. 9 del D.L. n. 557/1993, convertito dalla L. n. 133/1994
Il requisito della “ruralità”, quale presupposto del trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, richiede infatti che il contribuente il quale invochi la natura rurale dell’immobile al fine di usufruire del regime agevolato d’imposta, dimostri (circostanza, nella fattispecie in esame, incontestata): a) il possesso dei terreni da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principava; b) la diretta conduzione dei medesimi da parte dei predetti soggetti; o) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione.
Il contribuente che invoca l’agevolazione per ruralità deve dimostrare i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla disposizione, inclusi il possesso qualificato, la diretta conduzione e l’effettiva utilizzazione agricola del terreno.
art. 9, comma 3, lett. d), del D.L. n. 557/1993, convertito dalla L. n. 133/1994
Tuttavia, ai fini del riconoscimento della validità, deve sussistere, unitamente agli altri requisiti sopra richiesti, anche la condizione di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3, lett. d), convertito nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, quale novellato dal D.L. 1 ottobre 2007,, n. 159, art. 42-bis, convertito nella L. 29 novembre 2007, n. 222, la quale dispone che il volume d’affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
Il requisito reddituale va verificato con riferimento al soggetto che conduce il fondo: il volume d’affari agricolo deve superare la metà del suo reddito complessivo, esclusi dal calcolo i trattamenti pensionistici derivanti da attività agricola.
In questa prospettiva giova ricordare che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 228 del 2001, e del D.Lgs.n. 99 del 2004, hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell’agevolazione fornendo una lettura più in linea con la normativa Eurounitaria e quindi ritenere applicabile anche ad una società agricola di persone le agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, sia pure condizionate all’esistenza di determinati requisiti (società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi del Reg. (CE) n. 1257 del 1999 del Consiglio, art. 5, e dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., almeno il cinquanta per cento del proprio tempo cV lavoro complessivo ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.
L’agevolazione ICI può essere riconosciuta anche a una società agricola di persone, purché siano soddisfatte le condizioni soggettive e statutarie indicate e siano verificati i requisiti relativi ai soci e alla loro attività agricola. La mera forma societaria non è, da sola, ostativa.
art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992
Si è infatti affermato che per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1953, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. n. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a);
Per i fabbricati l’esenzione ICI per ruralità presuppone la classificazione catastale nella categoria rurale pertinente; l’immobile così iscritto è escluso dall’imposizione secondo la disciplina richiamata.
Massime di principio
- Nel regime ICI, per ottenere l’esenzione di un fabbricato in ragione della sua ruralità, è decisiva la classificazione catastale conforme: se il fabbricato è iscritto in una categoria non rurale, il contribuente che invoca l’esenzione deve impugnare il classamento; se è iscritto in categoria rurale, il Comune deve contestare autonomamente tale attribuzione per pretenderne l’assoggettamento a imposta.
- Per i fabbricati rurali, la mera strumentalità concreta all’attività agricola non consente al giudice tributario di prescindere dalla classificazione catastale; resta distinta l’ipotesi del fabbricato non accatastato, per il quale la ruralità può essere accertata giudizialmente, gravando sul contribuente la prova dei requisiti.
- Il riconoscimento dell’agevolazione per i terreni agricoli non è escluso per il solo fatto che la conduzione avvenga tramite una società agricola di persone: occorre accertare in concreto la sussistenza dei requisiti soggettivi, statutari e reddituali richiesti, anche con riguardo alla qualifica e all’attività dei soci.
- Il requisito del volume d’affari agricolo superiore alla metà del reddito complessivo va riferito al soggetto che conduce il fondo; nel calcolo del reddito complessivo non confluiscono i trattamenti pensionistici corrisposti in conseguenza di attività svolta in agricoltura.
- Ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di singole risultanze istruttorie non integra il vizio se il fatto storico cui esse si riferiscono è stato comunque preso in considerazione; è invece rilevante l’omissione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti.
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