Cassazione Civile, Sentenza n. 13446/2020 del 01/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionarie)
La controversia
Il gruppo imprenditoriale operante nel settore delle costruzioni, che svolgeva la propria attività sostanzialmente in via esclusiva per la società concessionaria, lamentava inadempimenti verificatisi a partire dal 1992: mancato pagamento dei lavori eseguiti, ritardata approvazione delle perizie di variante, mancata rimozione degli impedimenti alla regolare esecuzione delle opere e ritardato esame delle richieste di maggiori oneri. Secondo le attrici, tali condotte avevano causato la perdita di liquidità e l’insolvenza delle società del gruppo, poi messe in liquidazione, nonché la cancellazione della holding il 6 luglio 2005. La società acquirente degli attivi e dei diritti del gruppo e la società fiduciaria, che si dichiaravano titolari delle azioni e dei diritti rilevanti, avevano chiesto il risarcimento del danno. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 maggio 2016, accolse la domanda e condannò la concessionaria a pagare alla società acquirente Euro 43.489.000, oltre interessi e rivalutazione dal 7 dicembre 1994. La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11 dicembre 2017, respinse l’appello incidentale della concessionaria e confermò la condanna, respingendo anche l’appello principale della società acquirente quanto alla limitazione del danno risarcibile. La concessionaria propose ricorso per cassazione articolato in sette motivi: contestò la valutazione della propria censura sulla titolarità attiva delle attrici e la ripartizione dell’onere probatorio; l’idoneità delle visure camerali e delle comunicazioni delle procedure concorsuali a provare i trasferimenti dei diritti; la valutazione di una precedente transazione quale elemento di riconoscimento della titolarità; la declaratoria di genericità e inammissibilità delle censure relative all’efficacia interruttiva della prescrizione di una missiva dell’avvocato Lippi e di una nota dell’avvocato Ratto; la valutazione della responsabilità della concessionaria per gli inadempimenti delle concessionarie nei rapporti con le imprese appaltatrici e la motivazione sul punto; e, infine, il computo degli interessi e la dedotta duplicazione di somme già comprese in una transazione del 2005. La società acquirente propose ricorso incidentale tardivo, contestando la limitazione della responsabilità risarcitoria della concessionaria in rapporto alla ripartizione delle responsabilità tra i possibili corresponsabili. La società fiduciaria chiese l’estromissione dal giudizio, deducendo di avere ritrasferito alla società acquirente le azioni rilevanti.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché tardivo. La notificazione, il 22 febbraio 2018, della citazione per revocazione della stessa sentenza d’appello aveva fatto decorrere il termine breve di sessanta giorni per il ricorso per cassazione; la notificazione del ricorso, avvenuta il 30 aprile 2018, era quindi successiva alla scadenza del termine previsto dall’art. 325, comma 2, c.p.c. La Corte ha escluso che rilevasse il fatto che la revocazione fosse stata proposta tramite un difensore del libero foro anziché tramite l’Avvocatura dello Stato: l’effetto di conoscenza della sentenza si produce nei confronti della parte indipendentemente dal difensore, e la concessionaria non era tenuta ad avvalersi obbligatoriamente della difesa erariale. Ha inoltre rilevato che la concessionaria non aveva provato l’eventuale notificazione dell’atto di revocazione alla società fiduciaria, circostanza invocata per paralizzare l’eccezione di tardività. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato nel merito i sette motivi del ricorso principale. Il ricorso incidentale tardivo della società acquirente è stato dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. La concessionaria è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione a entrambe le controricorrenti, liquidate per ciascuna in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi, spese forfetarie del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 325, comma 2, c.p.c.
Orbene, poichè nel caso in esame la proposizione della revocazione della sentenza di appello (sentenza fatta oggetto anche di ricorso per cassazione) è avvenuta con atto di citazione notificato a Luxo il 22 febbraio 2018, entro sessanta giorni da tale data avrebbe dovuto compiersi anche la notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta, invece, il 30 aprile 2018, con conseguente violazione del termine breve ex art. 325 c.p.c., comma 2.
La notificazione della citazione per revocazione della sentenza d’appello fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione; il successivo ricorso deve essere notificato entro sessanta giorni, salvo sospensione del termine disposta dal giudice della revocazione.
art. 326, comma 1, c.p.c.
La conoscenza della sentenza è, infatti, rivelata nel processo dalla necessaria implicazione che deriva dall’essere essa sottoposta a critica mediante un’impugnazione. Detta conoscenza, poi, è rivelata sempre tramite atto dell’ufficiale giudiziario, cioè tramite la notificazione dell’impugnazione.
La notificazione dell’impugnazione manifesta legalmente la conoscenza della sentenza impugnata e può produrre il decorso del termine breve per un’altra impugnazione esperibile.
art. 334, comma 2, c.p.c.
In ragione dell’inammissibilità del ricorso principale, quello incidentale di Luxo è privo di efficacia ex art. 334 c.p.c., comma 2.
L’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia quando l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
art. 398, comma 4, c.p.c.
la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4)
La sospensione del termine per ricorrere per cassazione, conseguente alla proposizione della revocazione, opera se il giudice della revocazione la dispone su istanza di parte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
A carico della ricorrente principale rimasta soccombente, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La notificazione della citazione per revocazione di una sentenza d’appello equivale, ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione, alla notificazione della sentenza stessa; il ricorso per cassazione deve quindi essere notificato entro sessanta giorni, salvo che il giudice della revocazione sospenda il termine ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c.
- L’effetto di conoscenza legale della sentenza prodotto dalla notificazione dell’impugnazione si verifica nei confronti della parte indipendentemente dal difensore che ha sottoscritto l’atto, quando la parte non è obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
- La parte che invoca una circostanza processuale idonea a neutralizzare l’eccezione di tardività del ricorso ha l’onere di provarla; in mancanza della prova, la circostanza non può impedire la declaratoria di inammissibilità.
- L’inammissibilità dell’impugnazione principale rende inefficace l’impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.
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