Cassazione Civile, Sentenza n. 13391/2020 del 01/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione tributaria)
La controversia
La controversia riguardava la variazione dei redditi dominicali risultante dalle operazioni di aggiornamento catastale, resa nota mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 7 marzo 2007. La Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva dichiarato inammissibile l’opposizione alle rendite catastali, riconoscendo tuttavia al contribuente il diritto alla riduzione dell’ICI, da determinarsi da parte del Comune di Carinola. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 255/2016, depositata il 15 gennaio 2016, aveva rigettato l’appello, ritenendo tardiva la contestazione perché proposta oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato previsto dall’art. 2, comma 33, del D.L. n. 262/2006. Il contribuente ha proposto cinque motivi: (1) ha sostenuto che tale disposizione consentisse un’impugnazione anticipata, senza sostituire il termine ordinario dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, e ha contestato che il sistema permettesse forme di notificazione diverse da quelle individuali; (2) ha dedotto che la deroga all’art. 74 della L. n. 342/2000 non potesse operare perché il comunicato previsto dal comma 34 non era stato pubblicato entro il 30 novembre 2007; (3) ha censurato la mancata indicazione, nel comunicato, dell’autorità giudiziaria competente e delle forme e dei termini d’impugnazione; (4) ha negato la natura perentoria del termine di 120 giorni in assenza di un’espressa previsione; (5) ha lamentato la lesione del diritto di difesa per l’esclusione della necessità di una notificazione individuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, giudicando infondati i motivi. Ha interpretato l’art. 2, comma 33, del D.L. n. 262/2006 come disciplina speciale derogatoria, per le fattispecie considerate, sia dell’art. 74 della L. n. 342/2000 sia dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992: l’aggiornamento catastale diviene efficace senza notificazione individuale e il termine per ricorrere è di 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato, anziché decorrere dalla notificazione. Resta applicabile la disciplina generale dell’art. 21 per ciò che non è derogato, compresa l’inammissibilità del ricorso tardivo; non occorre quindi che la norma speciale ripeta espressamente la perentorietà o la sanzione d’inammissibilità. La Corte ha inoltre respinto le censure sull’omessa indicazione dell’autorità competente e delle modalità dell’impugnazione, richiamando l’applicabilità della disciplina generale per gli aspetti non derogati. Il contribuente è stato condannato a rifondere le spese di legittimità, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge e 15% per spese generali; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 33, D.L. n. 262/2006
Pertanto, la norma applicata dalla CTR si pane come norma in deroga non solo rispetto alla L. n. 342 del 2000, art. 74, ma arche rispetto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, richiamato dall’art. 74.
La disposizione è speciale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria sulla notificazione degli atti attributivi o modificativi delle rendite e sul termine d’impugnazione: rende efficace l’aggiornamento senza notificazione individuale e fa decorrere dalla pubblicazione del comunicato il termine di 120 giorni.
art. 74, comma 1, L. n. 342/2000
Questa è tuttavia una interpretazione in aperto contrasto con la lettera della legge, che per esplicita volontà del legislatore è formulata come norma speciale in deroga, e quindi si applica – solo alle fattispecie in essa considerate – in luogo della norma generale nella parte in cui stabilisce la deroga, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalla norma generale.
La regola ordinaria che subordina l’efficacia degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali alla notificazione è derogata, per le fattispecie comprese nell’art. 2, comma 33, del D.L. n. 262/2006, dal meccanismo di pubblicità ivi previsto.
art. 21 D.Lgs. n. 546/1992
Non vi è quindi necessità che l’art. 2 cit., comma 33, stabilisca espressamente la perentorietà del termine o sancisca l’inammissibilità del ricorso perchè ciò è già previsto dalla norma generale, che resta applicabile nella parte in cui non è derogata dalla norma speciale (cfr in questo senso CE, SS 3297/2019; Cass. 4220/2019).
La disciplina generale dell’art. 21, inclusa l’inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine, continua ad applicarsi agli aspetti non modificati dalla norma speciale; il termine speciale decorre dalla pubblicazione del comunicato e ha durata di 120 giorni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una norma speciale stabilisce espressamente di derogare alla disciplina generale per una determinata categoria di aggiornamenti catastali, essa sostituisce la regola generale limitatamente agli aspetti regolati dalla deroga; per quelli non modificati continua ad applicarsi la disciplina generale.
- Per gli aggiornamenti catastali ricadenti nell’art. 2, comma 33, del D.L. n. 262/2006, la pubblicazione del comunicato rende efficace la variazione senza necessità di notificazione individuale e il ricorso va proposto entro 120 giorni dalla pubblicazione.
- Se la norma speciale modifica la decorrenza e la durata del termine d’impugnazione, ma non esclude la disciplina generale sulla tardività, il ricorso presentato oltre il termine speciale è inammissibile anche senza che la norma speciale ripeta espressamente tale sanzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13446/2020 del 01/07/2020
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13388/2020 del 01/07/2020
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13389/2020 del 01/07/2020
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13392/2020 del 01/07/2020
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13393/2020 del 01/07/2020
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13390/2020 del 01/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →