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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13389/2020 del 01/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, aveva disposto la revisione parziale del classamento dell’unità immobiliare di proprietà della contribuente, situata nella microzona Monti di Roma, con attribuzione di una maggiore rendita. Il ricorso introduttivo contro l’avviso era stato accolto in primo grado; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6794/3/2017 depositata il 22 novembre 2017, aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo adeguata la motivazione dell’atto in considerazione della disciplina applicabile, della microzona, della collocazione e delle caratteristiche del bene. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi: (1) nullità della sentenza per omessa esposizione dei fatti e degli elementi essenziali della controversia, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992; (2) nullità per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe formulato affermazioni apodittiche senza esaminare le circostanze concrete; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione dei documenti e delle allegazioni, in particolare della domanda di condono edilizio del 3 febbraio 1995 e della perizia relativa a infiltrazioni d’acqua, rilevanti rispetto alla classificazione degli immobili indicati nel ricorso con i numeri da 2 a 8; (4) violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, perché l’avviso non avrebbe descritto le caratteristiche specifiche dell’unità né allegato le indagini tecniche, limitandosi a riferimenti generali alla rivalutazione del patrimonio immobiliare, alla riqualificazione urbana ed edilizia e allo sviluppo di attività direzionali e commerciali; (5) omessa pronuncia sull’eccepita illegittimità dell’avviso per mancato sopralluogo, in relazione agli artt. 54 e 61 del D.P.R. n. 1142 del 1949 e all’art. 8 del D.P.R. n. 138 del 1998; (6) violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla stessa eccezione di mancato sopralluogo; (7) il testo non specifica autonomamente il contenuto del settimo motivo, pur riferendo che il Pubblico Ministero ne aveva chiesto l’accoglimento insieme al terzo e al quarto. La Cassazione ha fondato la decisione sul quarto motivo.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo, ritenendo assorbite le restanti censure, e ha cassato la sentenza della CTR. Ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente contro l’avviso. Ha rilevato che l’atto descriveva il quadro normativo, lo scostamento dei valori medi e, in termini generali, la rivalutazione e riqualificazione della microzona, ma non specificava in cosa fossero consistiti gli interventi di riqualificazione né quali caratteristiche della singola unità avessero inciso concretamente sulla maggiore rendita; il riferimento alla posizione nella microzona e a immobili asseritamente simili non colmava tale carenza. La motivazione dell’atto doveva invece indicare, in modo rigoroso e con riferimento alla singola unità, gli elementi posizionali ed edilizi rilevanti, così da rendere conoscibili ex ante le ragioni del riclassamento. La motivazione non può essere integrata dall’Amministrazione nel giudizio, né la possibilità per il contribuente di difendersi può sanare la carenza originaria. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali e del consolidamento dell’orientamento nel corso della causa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004

    In tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d’ufficio ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione

    La revisione del classamento fondata sullo scostamento dei valori medi della microzona richiede una motivazione riferita anche alla singola unità immobiliare. L’avviso deve indicare concretamente quali elementi, tra quelli posizionali, ambientali ed edilizi, abbiano determinato il nuovo classamento, non essendo sufficiente la giustificazione generale dell’intervento di revisione.

  • art. 8, D.P.R. n. 138 del 1998

    non basta la sola indicazione del rapporto di scostamento tra i valori medi di catasto e mercato, quando tale indicazione non si associ alla valutazione caso per caso del singolo immobile, con specifico richiamo ai parametri estimativi e classificatori generali, pur sempre operanti, D.P.R. n. 138 del 1998, ex art. 8; fermo restando il richiamo all’elemento puramente “posizionale” (inclusione dell’unità immobiliare nella microzona omogenea), occorre che l’avviso dia conto pure dell’elemento ‘ediliziò in ragione della singola unità immobiliare e del fabbricato che la ricomprende, “non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe”

    I parametri estimativi e classificatori richiedono una valutazione individualizzata: oltre alla collocazione dell’immobile nella microzona, l’avviso deve dar conto degli elementi edilizi relativi al fabbricato e alla singola unità.

  • art. 7, L. n. 212 del 2000

    il coefficiente esplicatitvo minimo dell’accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 non si discosta dai parametri generali di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3, fermo restando, per la specificità della materia catastale, il più gravoso onere motivazionale in linea generale gravante sull’amministrazione allorquando il riclassamento intervenga d’ufficio

    L’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi si applica anche al riclassamento catastale d’ufficio; la natura diffusa della revisione e la specificità della materia catastale comportano un onere motivazionale più rigoroso, con indicazione degli elementi concretamente riferibili all’immobile.

  • art. 3, L. n. 241 del 1990

    il coefficiente esplicatitvo minimo dell’accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 non si discosta dai parametri generali di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3, fermo restando, per la specificità della materia catastale, il più gravoso onere motivazionale in linea generale gravante sull’amministrazione allorquando il riclassamento intervenga d’ufficio

    La motivazione del riclassamento catastale d’ufficio deve rispettare i parametri generali di motivazione degli atti amministrativi, con un livello di specificità rafforzato dalla natura della materia e dell’operazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente.

    Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale d’ufficio effettuato per revisione dei parametri di una microzona ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, la motivazione deve indicare non solo i presupposti generali della revisione e lo scostamento dei valori medi, ma anche gli elementi che hanno inciso concretamente sul classamento della singola unità immobiliare.
  • La motivazione dell’avviso di riclassamento deve riferirsi ai parametri estimativi pertinenti, compresi l’ubicazione e il contesto urbano e ambientale, nonché le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’unità; la sola appartenenza alla microzona interessata dalla revisione non giustifica automaticamente l’attribuzione di una maggiore rendita.
  • La motivazione carente dell’atto di riclassamento non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio d’impugnazione; la possibilità per il contribuente di svolgere difese nel processo non sana il difetto, perché la sufficienza della motivazione va valutata ex ante sulla base degli elementi esposti nell’atto.

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