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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13393/2020 del 01/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007 e 2008, riguardanti il compossesso con la sorella di un’area fabbricabile e di un terreno agricolo, nonché altre sette unità immobiliari non dichiarate. La CTP di Modena ha respinto i ricorsi e la CTR di Bologna, con sentenza indicata nella motivazione come n. 609/2016 e nel frontespizio come n. 608/2015, ha rigettato l’appello. La CTR ha ritenuto generici i motivi di gravame, ha escluso vizi di motivazione degli avvisi e, quanto ai fabbricati, ha richiamato la rilevanza dell’iscrizione catastale e l’assenza dei requisiti di ruralità, anche per il requisito reddituale; quanto alle aree, ha escluso la ruralità perché condotte da una società. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) erroneità della valutazione di difetto di specificità dell’appello, sostenendo che le doglianze erano state esposte in modo sufficiente; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione alla decisione sulle risultanze catastali e sui requisiti di ruralità; 3) violazione del D.P.R. n. 557 del 1993, art. 9, per l’esclusione delle agevolazioni, censurando la valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi, la rilevanza attribuita alla conduzione in forma societaria e l’accertamento della prevalenza del reddito agricolo; con il medesimo motivo ha inoltre lamentato l’omessa pronuncia sulla tassazione dei terreni, sulla tardiva comunicazione della variazione di destinazione e sulla disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; 4) ulteriore censura, il cui contenuto specifico non è esposto nel testo, assorbita dalla Corte.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: pur avendo la CTR rilevato la non specificità dell’appello, ha esaminato il merito e deciso per il rigetto, escludendo così implicitamente una pronuncia d’inammissibilità. Ha rigettato il secondo motivo: la motivazione della CTR non era apparente e la ricorrente aveva compreso l’iter argomentativo; inoltre, il nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. consente il sindacato nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo o dei vizi motivazionali radicali indicati dalla giurisprudenza, non per il mero omesso esame di elementi istruttori. Ha rigettato il terzo motivo nella parte relativa ai fabbricati, confermando che l’esenzione ICI per ruralità dipende dalla classificazione catastale pertinente e che, se il bene è iscritto in categoria diversa, il contribuente deve impugnare il classamento; ha inoltre ritenuto non censurabile in cassazione l’accertamento di fatto della CTR sull’assenza del requisito reddituale. Ha invece accolto il terzo motivo con riguardo alle aree fabbricabili, perché la conduzione tramite una società agricola non esclude di per sé la possibilità di fruire dell’agevolazione: occorre verificare i requisiti previsti per la società e per i soci. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla CTR di Bologna, in diversa composizione, affinché accerti se la contribuente sia proprietaria e coltivatrice diretta della società semplice di cui fa parte, se anche gli altri soci siano coltivatori diretti del terreno e se almeno un socio ricavi dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito; al giudice di rinvio è stata demandata anche la decisione sulle spese della fase di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un Iato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto ai vizi radicali e all’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti; non basta denunciare che il giudice non abbia considerato singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque esaminato.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Ciò posto nel caso di specie non si può ritenere che la motivazione posta a fondamento della decisione sia apparente nel senso sopra precisato.

    La motivazione non è apparente quando consente di individuare le ragioni della decisione e l’iter seguito dal giudice, anche se la parte dissente dalla valutazione delle risultanze.

  • D.P.R. n. 557 del 1993, art. 9

    Il requisito del volume d’affari deve intendersi riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo.

    Ai fini del requisito reddituale di ruralità, il volume d’affari agricolo va rapportato al soggetto che conduce il fondo.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9

    Il requisito della “ruralità”, quale presupposto del trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, richiede infatti che il contribuente il quale invochi la natura rurale dell’immobile al fine di usufruire del regime agevolato d’imposta, dimostri (circostanza, nella fattispecie in esame, incontestata): a) il possesso dei ter-eni da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale; b) la diretta conduzione dei medesimi da parte dei predetti soggetti; o) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione.

    L’agevolazione per ruralità richiede la prova del possesso da parte dei soggetti qualificati, della conduzione diretta e della persistente utilizzazione agricola del fondo; per le aree condotte tramite società, va verificata la sussistenza dei requisiti societari e dei soci richiamati dalla decisione.

  • D.Lgs. n. 228 del 2001

    In questa prospettiva giova ricordare che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 228 del 2001, e del D.Lgs.n. 99 del 2004, hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell’agevolazione fornendo una lettura più in linea con la normativa Eurounitaria e quindi ritenere applicabile anche ad una società agricola di persone le agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, sia pure condizionate all’esistenza di determinati requisiti (società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi del Req. (CE) n. 1257 del 1999 del Consiglio, art. 5, e dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro” (Cass. Cass. 2019 11415; n. 28062 del 2018, Cass. n. 375 del 2017).

    Le agevolazioni ICI possono essere riconosciute anche a una società agricola di persone, se ricorrono i requisiti per qualificarla come imprenditore agricolo professionale e quelli richiesti in capo ad almeno un socio, compresi l’impegno lavorativo agricolo e la quota minima di reddito derivante dall’attività.

  • art. 2135 c.c.

    società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi del Req. (CE) n. 1257 del 1999 del Consiglio, art. 5, e dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro” (Cass. Cass. 2019 11415; n. 28062 del 2018, Cass. n. 375 del 2017).

    Per la qualificazione agricola della società, l’oggetto sociale deve consistere nell’esercizio esclusivo delle attività agricole contemplate dalla norma; la decisione richiede inoltre la verifica dei requisiti professionali e reddituali in capo ad almeno un socio.

  • L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20

    La contribuente si duole infine dell’omessa pronuncia in ordine alle condizioni obbiettive di incertezza sulla norma impositiva che avrebbero dovuto portare alla disapplicazione delle sanzioni.

    Nessuna interpretazione della disposizione è ricavabile: il testo la riporta soltanto come parte della censura della contribuente, senza una decisione specifica della Corte su tale questione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, l’omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, principale o secondario, discusso tra le parti; non coincide con la mancata considerazione di singole risultanze istruttorie quando il fatto sia stato comunque esaminato.
  • La motivazione non è apparente quando le ragioni della decisione e il percorso logico seguito sono identificabili; la circostanza che il giudice non abbia dato conto di ogni elemento probatorio non integra, da sola, un vizio motivazionale radicale.
  • Ai fini dell’esenzione ICI per ruralità dei fabbricati, la classificazione catastale è determinante: il contribuente che invoca l’esenzione per un immobile iscritto in una categoria non rurale deve impugnare l’atto di classamento; il Comune deve invece impugnare l’attribuzione delle categorie catastali di ruralità se intende assoggettare il fabbricato a imposta.
  • La ruralità richiesta per le agevolazioni presuppone, oltre agli altri requisiti, il possesso del fondo da parte di soggetti qualificati, la conduzione diretta e la persistente utilizzazione agricola; il requisito del volume d’affari agricolo va riferito al soggetto che conduce il fondo.
  • La conduzione o gestione dell’attività agricola tramite una società non esclude automaticamente le agevolazioni ICI: per una società agricola di persone occorre accertare i requisiti di qualificazione della società e quelli richiesti in capo ai soci, inclusa la quota di reddito agricolo indicata dalla disciplina applicabile.

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