Cassazione Civile, Ordinanza n. 11167/2026 del 25/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente assunto nel 1992 come agente tecnico presso un ente pubblico regionale sosteneva che il proprio rapporto fosse stato in passato disciplinato dalla contrattazione collettiva dei dipendenti regionali e che, dopo la privatizzazione del pubblico impiego siciliano, fosse stato formalmente inquadrato nel 2002 nella categoria C con corrispondente trattamento economico. Pur a fronte di tale inquadramento, lamentava di aver continuato a svolgere mansioni manuali ed esecutive di agente tecnico (cura e governo degli equidi), chiedendo l'adibizione a mansioni corrispondenti alla categoria C e il risarcimento del danno da demansionamento. In primo grado la domanda di adibizione era stata accolta e quella risarcitoria rigettata; in appello l'ente datore sosteneva invece che l'inquadramento nella categoria C avesse valore solo economico e fosse comunque incompatibile con la disciplina di legge sul ruolo degli agenti tecnici. La Corte d'appello ha quindi ritenuto nullo il provvedimento commissariale di inquadramento nel 2002, rilevandone d'ufficio la nullità. In cassazione il lavoratore ha censurato tale rilievo officioso, deducendo violazione dell'art. 1421 c.c., ultrapetizione, violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e mancato rispetto delle decadenze ex art. 437 c.p.c., sostenendo che la nullità della deliberazione non fosse stata ritualmente eccepita né dedotta in appello e che la Corte territoriale avesse superato i limiti del devolutum.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha escluso, anzitutto, che vi fosse una autonoma ratio decidendi non censurata; ha poi affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il datore pubblico non può attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo né adottare atti in deroga, anche migliorativa, alle disposizioni pattizie, trattandosi di atto nullo sia come negozio per violazione di norma imperativa sia come atto amministrativo per difetto assoluto di attribuzione. Ha quindi ribadito che la nullità per violazione di norme imperative, essendo posta a tutela di interessi di ordine pubblico, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in appello, purché i fatti costitutivi siano già acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni istruttorie e assertive. Ne consegue che la censura fondata su ultrapetizione, principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e decadenze processuali non poteva essere accolta. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la nullità del titolo costitutivo della pretesa può essere rilevata d'ufficio dal giudice, trattandosi di eccezione in senso lato
la censura sul principio della domanda è inconferente quando il giudice rilevi d'ufficio la nullità di un atto costitutivo della pretesa
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato dal rilievo officioso della nullità in iure di un atto dedotto in giudizio
le decadenze del rito del lavoro non impediscono il rilievo officioso della nullità, se i fatti sono già acquisiti al giudizio
nel pubblico impiego contrattualizzato il rapporto è regolato dai contratti collettivi e dalle leggi sul lavoro privato; la PA non può modificare unilateralmente la disciplina pattizia
la materia dell'organizzazione degli uffici resta sottratta alla contrattazione collettiva
art. 21-septies l. n. 241/1990
l'atto amministrativo adottato in contrasto con la disciplina pattizia o in difetto assoluto di attribuzione è nullo
comma 1-quater; comma 1-bis
viene posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il datore di lavoro pubblico non può attribuire inquadramenti o mansioni in contrasto con la disciplina collettiva o con norme imperative, e l'atto difforme è nullo anche se favorevole al dipendente.
- La nullità di un atto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio integra un'eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche in appello, purché i fatti rilevanti siano già emersi nel processo nel rispetto delle preclusioni.
- Il rilievo officioso della nullità non viola, di per sé, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando incide sui presupposti giuridici della domanda e non introduce un thema decidendum del tutto nuovo basato su fatti non acquisiti.
- Nel lavoro pubblico privatizzato, gli atti di inquadramento adottati dalla pubblica amministrazione in deroga alla disciplina legale e contrattuale possono essere affetti da nullità per violazione di norme imperative e per difetto assoluto di attribuzione.
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