Cassazione Civile, Ordinanza n. 22749/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista che aveva rilasciato il visto di conformità su una dichiarazione Mod. 730/2015 per un contribuente contestava una cartella di pagamento notificatagli dall'Agenzia delle Entrate, con cui gli venivano richieste IRPEF, sanzioni e interessi per complessivi euro 4.064,34, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997, per asserita infedeltà del visto. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione era stata riformata e la cartella ritenuta legittima. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, sostenendo che la competenza all'iscrizione a ruolo spettasse alla Direzione Regionale e non alla Direzione Provinciale che aveva emesso la cartella; 2) vizio di motivazione della sentenza d'appello; 3) omessa pronuncia su due motivi subordinati relativi all'illegittimità e inapplicabilità delle sanzioni; 4) violazione del giudicato, assumendo che precedenti sentenze definitive tra le medesime parti avessero già dichiarato nulli atti analoghi per incompetenza dell'ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dal responsabile dell'assistenza fiscale per visto infedele competesse alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e non alla Direzione Provinciale. Ha rigettato il secondo e il quarto motivo, dichiarato assorbito il terzo, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto il ricorso originario del professionista e annullato la cartella di pagamento per nullità derivante dall'incompetenza dell'ufficio che aveva proceduto alla contestazione. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per la novità della questione al momento dell'introduzione del giudizio.
Norme richiamate
comma 1, lett. a); comma 2
La responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele su dichiarazione dei redditi presentata con modello 730 comporta il pagamento di una somma pari a imposta, sanzione e interessi; la competenza a contestare e a iscrivere a ruolo tali somme appartiene in via esclusiva alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, con conseguente illegittimità dell'atto emesso da ufficio incompetente.
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
"La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata"
È richiamato dalla Corte territoriale per sostenere la competenza dell'ufficio sul controllo delle dichiarazioni, ma la Cassazione chiarisce che non deroga alla speciale disciplina dell'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 per la riscossione nei confronti del R.A.F.
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
È richiamato come parametro del meccanismo di recupero delle somme che sarebbero state richieste al contribuente in caso di visto infedele.
Le comunicazioni con cui sono richieste le somme costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo.
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato nel motivo sul vizio di motivazione; la Corte ritiene la sentenza d'appello adeguatamente motivata.
Richiamato dal ricorrente per il vizio di motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
Richiamato dal ricorrente sul requisito della motivazione della sentenza.
Invocato per omessa pronuncia su motivi subordinati riproposti in appello; il motivo è stato dichiarato assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo.
Invocato per sostenere l'efficacia di precedente giudicato tributario; la Corte esclude il giudicato esterno perché le precedenti cause riguardavano rapporti giuridici di contribuenti diversi.
Consente, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito con accoglimento del ricorso originario e annullamento dell'atto.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia di visto di conformità infedele su dichiarazioni fiscali, la competenza a contestare e a iscrivere a ruolo le somme dovute dal responsabile dell'assistenza fiscale è speciale e inderogabile: spetta alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, con nullità dell'atto emesso da ufficio diverso.
- Il meccanismo previsto dall'art. 39 d.lgs. n. 241/1997 distingue il recupero delle somme dovute per visto infedele dalla mera irrogazione di sanzioni amministrative in altre ipotesi, sicché non è consentito confondere i due regimi procedimentali per fondare la competenza dell'ufficio territoriale.
- Il giudicato esterno nel processo tributario richiede identità del rapporto giuridico sostanziale e non basta la mera identità della questione interpretativa di una norma in giudizi relativi a contribuenti diversi.
- Il vizio di motivazione è insussistente quando la sentenza d'appello espone in modo sufficiente le ragioni della decisione sia sulla competenza sia sulla fondatezza della pretesa tributaria.
- Quando la Corte di cassazione accoglie un motivo di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito e annullare direttamente l'atto impugnato.
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