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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18831/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente chiedeva il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla propria pensione privilegiata ordinaria militare tabellare per annualità successive al 1991, richiamando un precedente riconoscimento giudiziale riferito ad anni precedenti e la giurisprudenza di legittimità sulla non imponibilità di tale trattamento pensionistico. L'Ufficio riconosceva il rimborso solo per alcune annualità recenti, respingendo la richiesta per il resto. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, ma in appello la CTR riformava la decisione. In Cassazione il contribuente deduceva: 1) omessa valutazione di un documento prodotto, cioè la comunicazione di Poste Italiane attestante la data di accettazione dell'invio dell'appello, che avrebbe provato la tardività dell'impugnazione dell'Ufficio; 2) violazione delle norme sul deposito e sulla notificazione nel processo tributario, sostenendo l'errore della CTR nel ritenere tempestivo l'appello nonostante la documentazione contraria; 3) erronea sussunzione della domanda di rimborso nell'art. 37 d.P.R. 602/1973 anziché nell'art. 34 d.P.R. 601/1973, con richiamo anche a norme civilistiche sulla prescrizione e a principi costituzionali; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. Quanto ai primi due, ha osservato che dagli atti emergeva la prova della tempestiva notifica dell'appello dell'Ufficio, risultando in atti l'avviso di ricevimento con le date di spedizione e consegna, e che le contestazioni del contribuente sulla ritualità della produzione non equivalevano a querela di falso. Sul terzo motivo, la Corte ha ribadito il quadro giurisprudenziale secondo cui la pensione privilegiata ordinaria militare tabellare ha natura non reddituale e non è soggetta a IRPEF, ma il rimborso delle ritenute indebitamente subite richiede comunque la proposizione di apposita istanza entro il termine di decadenza previsto dall'art. 37 d.P.R. 602/1973; nel caso concreto la CTR aveva correttamente applicato tale disciplina. Sul quarto motivo, la Corte ha escluso il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza d'appello esponeva in modo sufficiente i fatti e le ragioni giuridiche della decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato e il contribuente condannato alle spese, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestiva notificazione del ricorso o dell'appello eseguita a mezzo posta si prova con la produzione, al momento della costituzione, della ricevuta di spedizione, dell'elenco delle raccomandate munito di timbro postale oppure dell'avviso di ricevimento recante attestazione postale della data di spedizione; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile salvo rimessione in termini.
  • Il giudice di merito non omette la valutazione di una prova documentale quando dalla sentenza risulta che quel documento è stato esaminato e apprezzato in senso contrario alla tesi della parte; una mera contestazione generica sulla ritualità o attendibilità della produzione non equivale a querela di falso.
  • La pensione privilegiata ordinaria militare tabellare ha natura non reddituale e, per la sua funzione risarcitoria, è assimilabile alle pensioni di guerra ai fini dell'esenzione dall'IRPEF; tale qualificazione non elimina però l'onere del contribuente di presentare un'apposita istanza di rimborso entro il termine decadenziale previsto dalla disciplina fiscale.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ricorre solo quando la sentenza sia priva del 'minimo costituzionale' della motivazione, cioè quando non esponga in modo comprensibile gli elementi posti a base della decisione o li presenti in forma meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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