Cassazione Civile, Ordinanza n. 18831/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente chiedeva il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla propria pensione privilegiata ordinaria militare tabellare per annualità successive al 1991, richiamando un precedente riconoscimento giudiziale riferito ad anni precedenti e la giurisprudenza di legittimità sulla non imponibilità di tale trattamento pensionistico. L'Ufficio riconosceva il rimborso solo per alcune annualità recenti, respingendo la richiesta per il resto. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, ma in appello la CTR riformava la decisione. In Cassazione il contribuente deduceva: 1) omessa valutazione di un documento prodotto, cioè la comunicazione di Poste Italiane attestante la data di accettazione dell'invio dell'appello, che avrebbe provato la tardività dell'impugnazione dell'Ufficio; 2) violazione delle norme sul deposito e sulla notificazione nel processo tributario, sostenendo l'errore della CTR nel ritenere tempestivo l'appello nonostante la documentazione contraria; 3) erronea sussunzione della domanda di rimborso nell'art. 37 d.P.R. 602/1973 anziché nell'art. 34 d.P.R. 601/1973, con richiamo anche a norme civilistiche sulla prescrizione e a principi costituzionali; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. Quanto ai primi due, ha osservato che dagli atti emergeva la prova della tempestiva notifica dell'appello dell'Ufficio, risultando in atti l'avviso di ricevimento con le date di spedizione e consegna, e che le contestazioni del contribuente sulla ritualità della produzione non equivalevano a querela di falso. Sul terzo motivo, la Corte ha ribadito il quadro giurisprudenziale secondo cui la pensione privilegiata ordinaria militare tabellare ha natura non reddituale e non è soggetta a IRPEF, ma il rimborso delle ritenute indebitamente subite richiede comunque la proposizione di apposita istanza entro il termine di decadenza previsto dall'art. 37 d.P.R. 602/1973; nel caso concreto la CTR aveva correttamente applicato tale disciplina. Sul quarto motivo, la Corte ha escluso il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza d'appello esponeva in modo sufficiente i fatti e le ragioni giuridiche della decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato e il contribuente condannato alle spese, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dal contribuente come base della domanda restitutoria, ma la Corte valorizza la disciplina speciale del rimborso per ritenute IRPEF operate su pensione assoggettata a tassazione dall'ente erogante solo nei termini di legge
art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
costituisce il termine decadenziale entro cui va proposta l'istanza di rimborso delle ritenute indebitamente subite
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di regole processuali sull'appello nel processo tributario
art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la disciplina del deposito della documentazione e per escludere che il giudice possa sanare l'inammissibilità ordinando successivo deposito, salvo rimessione in termini
art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per affermare la tempestività dell'impugnazione nel termine previsto per l'appello tributario
richiamato dal ricorrente insieme alle norme processuali tributarie, senza esito favorevole
richiamato per censurare l'omessa valutazione di un documento, ma la Corte esclude l'omissione
norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata dal ricorrente
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione, ma non decisivo
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione, ma non decisivo
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione, ma non decisivo
richiamato dal ricorrente in tema di decadenza/prescrizione, ma non decisivo
richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato su precedenti annualità
art. 11 preleggi
richiamato dal ricorrente per l'interpretazione delle norme applicabili
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato dal ricorrente sul dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestiva notificazione del ricorso o dell'appello eseguita a mezzo posta si prova con la produzione, al momento della costituzione, della ricevuta di spedizione, dell'elenco delle raccomandate munito di timbro postale oppure dell'avviso di ricevimento recante attestazione postale della data di spedizione; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile salvo rimessione in termini.
- Il giudice di merito non omette la valutazione di una prova documentale quando dalla sentenza risulta che quel documento è stato esaminato e apprezzato in senso contrario alla tesi della parte; una mera contestazione generica sulla ritualità o attendibilità della produzione non equivale a querela di falso.
- La pensione privilegiata ordinaria militare tabellare ha natura non reddituale e, per la sua funzione risarcitoria, è assimilabile alle pensioni di guerra ai fini dell'esenzione dall'IRPEF; tale qualificazione non elimina però l'onere del contribuente di presentare un'apposita istanza di rimborso entro il termine decadenziale previsto dalla disciplina fiscale.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ricorre solo quando la sentenza sia priva del 'minimo costituzionale' della motivazione, cioè quando non esponga in modo comprensibile gli elementi posti a base della decisione o li presenti in forma meramente apparente.
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