Cassazione Civile, Ordinanza n. 11000/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Palermo per gli anni 2017, 2018 e 2019 su immobili appartenenti alla Città Metropolitana di Palermo e destinati, secondo la contribuente, a sedi di istituti scolastici, uffici dell'amministrazione provinciale/metropolitana, case cantoniere, usi culturali, attività di culto, beni confiscati alle mafie e altri immobili già assoggettati a imposta. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto solo in parte gli appelli delle parti, distinguendo tra immobili utilizzati direttamente dall'ente e immobili destinati ad altri usi. In Cassazione il Comune ha eccepito l'inammissibilità per tardività del ricorso, sostenendo che la notifica della sentenza d'appello via PEC avesse fatto decorrere il termine breve. La Città Metropolitana ha replicato che la notifica era inesistente o invalida perché priva di relata redatta da un avvocato, con conseguente mancata decorrenza del termine breve. Nel merito, con unico motivo, ha denunciato violazione delle norme sull'esenzione IMU per gli enti pubblici, sostenendo che l'esenzione spetti anche per immobili concessi in comodato a enti funzionalmente o strutturalmente collegati, e che la Corte tributaria abbia erroneamente negato l'esenzione per immobili destinati a istituti scolastici pubblici e altri beni ad attività non lucrative o istituzionali.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la notificazione della sentenza d'appello non fosse idonea a far decorrere il termine breve, perché la relata di notifica era inesistente in quanto non redatta da un avvocato, come richiesto dall'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso dell'ente locale: ha affermato che, in tema di IMU, gli enti pubblici indicati dalla normativa possono beneficiare dell'esenzione anche per immobili non destinati ai propri compiti istituzionali, se gli immobili sono concessi in comodato a enti pubblici o privati strutturalmente o funzionalmente collegati al comodante e se resta la destinazione esclusiva ad attività non commerciali previste dalla legge. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53
la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e allegato alla PEC, è riservata all'avvocato; la mancanza di tale relata rende la notifica inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione
art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
richiamato quale base dell'esenzione IMU per gli immobili degli enti pubblici e non commerciali, in coordinamento con l'art. 13, comma 13, d.l. n. 201 del 2011 e con la disciplina successiva
art. 13, comma 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
rinvia alla disciplina dell'art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011 in materia di IMU
art. 1, comma 759, lett. g), l. 27 dicembre 2019, n. 160
riconosce l'esenzione IMU secondo l'interpretazione autentica successiva, coordinata con la disciplina degli immobili degli enti pubblici e non commerciali
art. 1, comma 71, l. 30 dicembre 2023, n. 213
fornisce l'interpretazione autentica della disciplina dell'esenzione IMU, chiarendo che l'agevolazione può operare anche in caso di comodato a enti collegati, purché permanga la destinazione esclusiva ad attività non commerciali
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
l'esenzione riguarda gli immobili posseduti da specifici enti pubblici e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
l'esenzione opera per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività elencate dalla norma; la Corte ne estende l'ambito anche agli enti pubblici, nei limiti indicati dalla disciplina successiva
art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
non ha innovato la disciplina sostanziale dei requisiti soggettivi dell'esenzione, ma è stato letto dalla Corte costituzionale come conferma dell'impostazione già esistente
la certificazione di passaggio in giudicato rilasciata in presenza di termine lungo ancora pendente è erronea
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica via PEC della sentenza è idonea solo se il notificante dimostra il corretto perfezionamento dell'adempimento, inclusa la relata di notifica redatta e sottoscritta digitalmente da un avvocato; la mancanza di tale relata rende la notificazione inidonea a produrre l'effetto acceleratorio del termine.
- In tema di IMU, l'esenzione per gli immobili degli enti pubblici non si esaurisce nel caso di utilizzo diretto per compiti istituzionali: la disciplina vigente, letta anche alla luce dell'interpretazione autentica, consente l'agevolazione pure per immobili concessi in comodato ad altri enti, purché ricorra un collegamento strutturale o funzionale tra comodante e comodatario e l'immobile resti destinato esclusivamente ad attività non commerciali previste dalla legge.
- L'esenzione IMU va verificata distinguendo tra la fattispecie degli immobili posseduti e utilizzati direttamente per fini istituzionali e quella degli immobili destinati ad attività non commerciali tramite soggetti collegati; il giudice di merito deve accertare in concreto la destinazione esclusiva e la natura del collegamento tra gli enti.
- Le norme comunali o regolamentari non possono alterare in senso sostanziale i requisiti dell'esenzione se la disciplina primaria non attribuisce ai Comuni un potere derogatorio in tal senso; la lettura sistematica deve mantenere la coerenza tra disciplina originaria, interpretazioni giurisprudenziali e interventi legislativi successivi.
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