Sentenza n. 9718/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, - in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 7 maggio 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato, laddove non figura il nominativo della parte ricorrente; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di inidoneità della parte ricorrente; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 59/100, inferiore alla soglia minima prevista dalla lex specialis, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez P.A. e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez P.A. e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - del verbale d’aula della prova sostenuta in data 6 maggio 2024 presso il padiglione n. 7 della Nuova Fiera di Roma per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. 8 giugno 2023 n. 107; - dei provvedimenti ministeriali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata organizzata la prova in parola e delegata a Formez P.A. la gestione delle operazioni selettive nonché ogni altra attività di supporto per l’espletamento della procedura; - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata dell’intera procedura selettiva, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 46322 del 5 aprile 2024 (pubblicato in pari data sul portale Inpa), recante comunicazione della data e delle modalità di svolgimento della prova scritta per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui è causa; - qualora occorra, del D.M. 8 giugno 2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente; per l’accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione di cui all’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14; e per la conseguente condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni intimate - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre l’ammissione della parte ricorrente al corso intensivo di formazione di cui è causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 12 giugno 2024; per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche, - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 82842 del 10.06.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPA), recante pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del provvedimento direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 76336 del 29 maggio 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante rettifica in autotutela degli esiti della prova scritta a seguito dell’accertamento circa l’erroneità di un quesito, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 23 ottobre 2024: per l’annullamento, - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con L. 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 20 gennaio 2026: per l’annullamento - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18 dicembre 2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla fase successiva della procedura riservata per il reclutamento di dirigenti scolastici, a seguito dell'attribuzione di un punteggio inferiore alla soglia minima nella prova scritta, nonché gli atti successivi di ammissione al corso e di approvazione e rettifica della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, docente di ruolo partecipante alla procedura riservata disciplinata dal D.M. n. 107/2023, ha impugnato l'esito della prova scritta, inizialmente indicato in 59/100 nell'epigrafe e ricostruito in fatto come 58/100, comunque inferiore alla soglia di 60/100 necessaria per accedere alla fase successiva. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 407 ss. d.lgs. n. 297/1994 e della disciplina speciale della procedura, nonché eccesso di potere, sviamento e irragionevolezza, sostenendo che alcuni quesiti e le relative risposte fossero erronei, ambigui o fuorvianti. Ha contestato, in particolare, i quesiti riguardanti il Sistema nazionale di valutazione, le assenze retribuite dei dirigenti scolastici, il dominio riservato alle scuole italiane e l'integrazione scolastica. Ha inoltre censurato il fatto che l'amministrazione avesse corretto un solo quesito senza riesaminare integralmente gli altri. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriori vizi relativi allo svolgimento informatizzato della prova, lamentando che il software avesse imposto ai candidati di scorrere numerosi quesiti linguistici non pertinenti alla lingua prescelta, nonché carenze delle postazioni, insufficienza delle informazioni sul funzionamento del sistema e problemi igienico-sanitari, tali da compromettere la serenità e la capacità di svolgimento della prova. Con i motivi aggiunti ha impugnato l'elenco degli ammessi, i provvedimenti di rettifica degli esiti, la graduatoria nazionale e le successive rettifiche, deducendo anche violazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione carente, sul presupposto che l'amministrazione avrebbe dovuto rettificare il punteggio e ammetterla al corso intensivo di formazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. Quanto alle contestazioni sui quesiti e sulle risposte, ha affermato che la predisposizione delle prove concorsuali rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e può essere sindacata solo in presenza di errori manifesti, oggettivi, di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità. Nel caso concreto, le risposte individuate dalla commissione sono risultate sicuramente corrette, mentre le altre opzioni avevano la funzione di distrattori e presentavano soltanto margini di plausibilità. La ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l'erroneità delle risposte o l'oggettiva erroneità dei quesiti. Il giudice ha escluso che il sindacato possa essere più intenso per i quesiti di natura giuridica, poiché ciò determinerebbe una non giustificata tutela differenziata in base alla materia della prova e comporterebbe la sostituzione del giudice alla commissione nella valutazione dell'idoneità del candidato. Anche la contestazione riferita al tenore dei quesiti non è stata accolta, poiché margini interpretativi sono compatibili con il profilo professionale oggetto della selezione, salvo il caso di errore oggettivo, non ravvisato. La correzione di un solo quesito non imponeva il riesame degli altri, rientrando le relative decisioni nel merito amministrativo. Le doglianze sui disservizi sono state respinte perché rimaste mere allegazioni prive di riscontri probatori. Di conseguenza, l'amministrazione ha correttamente confermato il punteggio, concluso la procedura e approvato e rettificato la graduatoria, senza incorrere nei vizi di autotutela, istruttoria o motivazione dedotti. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione e il contegno processuale delle parti.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Costituzione
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di imparzialità, ragionevolezza e buon andamento della procedura selettiva; il giudice non ha ravvisato violazioni.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi delle procedure di reclutamento; nessuna violazione è stata accertata.
artt. 407 ss. d.lgs. n. 297/1994
Richiamati nel quadro della disciplina del reclutamento del personale dirigenziale scolastico; le censure fondate su tali disposizioni sono state respinte.
art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023
Costituisce la base normativa della procedura riservata e del corso intensivo di formazione per l'inserimento in coda alla graduatoria di merito.
D.M. 8 giugno 2023, n. 107
Disciplina attuativa della procedura riservata di reclutamento e del corso intensivo di formazione.
Invocato dalla ricorrente per contestare la conferma dell'esclusione e la rettifica degli esiti; il giudice ha escluso l'illegittimità dell'operato amministrativo, ritenendo corretta l'assenza di rettifica del punteggio.
Applicato nel precedente provvedimento cautelare monocratico, che ha escluso la sussistenza dei presupposti per misure urgenti.
Richiamato nella domanda di condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso; la domanda è stata respinta in conseguenza del rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La predisposizione dei quesiti e l'individuazione delle risposte corrette nelle prove concorsuali rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi, oppure di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità.
- Le opzioni errate ma plausibili inserite in un quiz possono svolgere la funzione di distrattori e non rendono illegittima la prova, purché la risposta individuata come corretta sia oggettivamente riconoscibile e non siano dimostrati errori manifesti nella formulazione del quesito o nella soluzione prescelta.
- Il sindacato giurisdizionale sulle prove concorsuali non diventa più intenso quando i quesiti hanno contenuto giuridico: la materia della domanda non consente al giudice di sostituirsi alla commissione nell'accertamento dell'idoneità del candidato.
- La contestazione di disservizi nello svolgimento informatizzato di una prova concorsuale deve essere supportata da elementi probatori concreti; la mera allegazione di problemi organizzativi, informatici o ambientali non è sufficiente a invalidare la procedura.
- La correzione in autotutela di un singolo quesito non impone necessariamente il riesame integrale della prova, quando non sia dimostrata l'erroneità oggettiva degli ulteriori quesiti contestati; in tal caso la conferma del punteggio e gli atti successivi della procedura non risultano illegittimi.
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