Sentenza n. 1170/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, avente ad oggetto l’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e l’accredito di complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per ciascun anno scolastico nel quale aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di 1.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 15 luglio 2025, era passata in giudicato ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha dedotto l’inerzia ministeriale e ha chiesto l’attivazione della Carta con l’accredito dell’importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione, costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso inutilmente e il passaggio in giudicato risultava dal certificato prodotto. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l’importo di 1.500 euro, senza ulteriori accessori, poiché la somma non è stata qualificata come voce retributiva. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto ostativa, nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta, oltre alla crisi della finanza pubblica, all’ammontare del debito pubblico e alla complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più strutture e soggetti, nonché alla mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro, oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità non è stata applicata per la presenza di ragioni ostative, tra cui la nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica e la complessità dell’adempimento.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 479 c.p.c.
A seguito delle modifiche richiamate nella sentenza, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La disposizione è richiamata quale fonte della modifica dell’art. 479 c.p.c. relativa alla sufficienza della copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale quale titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di 500 euro.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato per individuare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di assegnare un termine per l’esecuzione, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando il titolo accerti un obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla decisione per il caso concreto.
- La nomina di un commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere spontaneamente; il commissario può essere incaricato anche delle necessarie operazioni contabili e finanziarie.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittime cause di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; l’organo commissariale deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: anche quando sia astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, può essere esclusa in presenza di altre ragioni ostative, valutate in concreto, tra cui la nomina di un commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica e la particolare complessità o serialità dell’adempimento.
- Quando l’esecuzione del giudicato richiede un procedimento articolato, il coinvolgimento di più strutture amministrative e soggetti esterni e l’attivazione di sistemi centralizzati, tali circostanze possono concorrere a escludere, in concreto, l’applicazione dell’astreinte, senza esonerare l’amministrazione dall’obbligo di eseguire il giudicato entro il termine assegnato.
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