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Sentenza

Sentenza n. 1171/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni di servizio a tempo determinato e condannato l’amministrazione al pagamento di complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore annuo di 500 euro, relativamente agli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento di complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 16 luglio 2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la ricorrente ha lamentato l’inerzia ministeriale e ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica con accredito dell’importo riconosciuto, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha verificato che il titolo giudiziale era stato notificato secondo legge, che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato. Poiché l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi integralmente al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, disponendo l’attivazione della Carta elettronica e il versamento su di essa dell’importo di 2.000 euro, senza ulteriori accessori, non trattandosi di voci retributive. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli altri 60 giorni dalla comunicazione dell’incarico. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordine e pagamento, e non potrà addurre come impedimento l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa. La domanda di astreinte è stata respinta. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora potesse essere esclusa per la sussistenza di ragioni ostative, individuate nella crisi della finanza pubblica, nell’ammontare del debito pubblico, nella nomina del commissario ad acta e nella complessità e serialità del contenzioso relativo all’attivazione della Carta elettronica, che coinvolge più uffici e soggetti tecnici. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La norma consente di proporre l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante obblighi a carico della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente esclusa, ma può essere negata in presenza di ragioni ostative.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto presupposto per l’azione di ottemperanza nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta dal giudicato anche con riferimento agli anni di servizio a tempo determinato secondo quanto accertato dal giudice ordinario.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione, anche alla luce della novella richiamata dal giudice.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    È richiamato per la regola secondo cui le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato con riguardo al coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato prodotto dalla ricorrente ai sensi della disposizione ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso, purché sia comprovato il passaggio in giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione.
  • Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione è idonea, e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente di procedere all’esecuzione secondo gli strumenti previsti dal processo amministrativo.
  • Quando l’amministrazione non esegue il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia, attribuendogli anche gli atti contabili necessari per rendere effettivo il pagamento o l’altra prestazione dovuta.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per reperire e impegnare le risorse occorrenti.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative, tra cui la nomina di un commissario ad acta, la complessità organizzativa dell’adempimento, la serialità del contenzioso e le condizioni della finanza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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