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Sentenza

Sentenza n. 1169/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di complessivi € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del valore annuo di € 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, per complessivi € 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 luglio 2025 e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso senza adempimento. La ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica mediante accredito dell’importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione, costituiva titolo esecutivo, il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso e il passaggio in giudicato risultava documentato. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l’importo di € 2.000,00, senza ulteriori accessori, non trattandosi di somme retributive. È stato nominato, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o l’assenza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa per la sussistenza di altre ragioni ostative. Nel caso concreto ha valorizzato la nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica, l’ammontare del debito pubblico e la particolare complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate ed è inserito in un contenzioso seriale di dimensioni eccezionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere dall’amministrazione l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la misura può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00.

  • art. 479 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo; a seguito della modifica normativa indicata nella sentenza, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale base del certificato prodotto per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato per individuare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pronuncia contenga un obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.
  • La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni consentono di accertare l’inerzia dell’amministrazione e di ordinare l’esecuzione del giudicato.
  • In sede di ottemperanza il giudice può imporre all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia, conferendogli i poteri necessari anche per reperire e impegnare le risorse di bilancio.
  • L’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto, tra cui l’adeguatezza della nomina del commissario ad acta, la complessità dell’adempimento, il coinvolgimento di più strutture amministrative e la dimensione eccezionale del contenzioso seriale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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