Sentenza n. 1167/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive per retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 642/2025 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti in relazione a servizio prestato a tempo determinato e il Ministero era stato condannato al pagamento di € 490,87, oltre interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo. La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, ma non era stata spontaneamente eseguita. La ricorrente ha quindi dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, nonché la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell’azione, in quanto la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997, tra la notificazione della sentenza e la notificazione del ricorso per ottemperanza. Poiché la sentenza non era stata eseguita, ha ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente € 490,87, oltre agli interessi legali sulle singole poste creditorie fino al saldo, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, con facoltà di subdelega a un altro dirigente ministeriale, assegnando al commissario un ulteriore termine di 60 giorni. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice. La domanda di astreinte è stata ritenuta adeguatamente soddisfatta dalla nomina del commissario ad acta ed è stata quindi respinta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 440,70, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la penalità di mora; nel caso concreto la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta misura adeguata e non è stata riconosciuta un’ulteriore astreinte.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con modificazioni dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione può essere proposta, nel caso considerato, dopo la notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
d.m. 13 agosto 2022, n. 147
valori tabellari vigenti per le controversie fino a € 1.100,00
I compensi professionali sono stati liquidati secondo i valori tabellari applicabili, ridotti della metà per il carattere seriale e la limitata complessità della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna emessa dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono condizioni per la proponibilità dell’azione, secondo l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- Accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione debitrice di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, per l’esercizio delle funzioni commissariali non deve essere liquidato uno specifico compenso.
- La nomina di un commissario ad acta può essere ritenuta misura esecutiva adeguata a soddisfare la pretesa del creditore, con conseguente mancato accoglimento di una distinta richiesta di penalità di mora quando il giudice ritenga che l’astreinte non sia necessaria.
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