Sentenza n. 1172/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 565/2025, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore annuo di 500 euro, con riferimento agli anni scolastici nei quali il ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato, condannando il Ministero al pagamento complessivo di 1.500 euro. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione spontanea del giudicato, nonostante la notificazione della sentenza al domicilio digitale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'attivazione della Carta elettronica con l'accredito dell'importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato della sentenza, nonché incontestata la mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante attivazione della Carta elettronica e versamento sulla stessa dell'importo di 1.500 euro, senza ulteriori accessori, poiché la somma non è stata qualificata come voce retributiva. Ha nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche all'allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur ritenendo astrattamente ammissibile la penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, il TAR ha ravvisato altre ragioni ostative, valorizzando la nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica, l'articolazione del procedimento necessario per attivare la Carta elettronica, il coinvolgimento di più soggetti e la mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro, oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al decisum.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità non è stata applicata per la presenza di ragioni ostative.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ne ha constatato il decorso infruttuoso.
art. 479 c.p.c.
A seguito delle modifiche richiamate nella sentenza, le copie attestata conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato previsto dalla disposizione è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente; il giudicato da eseguire ne aveva riconosciuto l'applicazione al ricorrente per gli anni di servizio considerati.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato per evidenziare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non adempia all'obbligo di conformarsi al contenuto della decisione.
- La notificazione del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell'amministrazione, unitamente alla documentazione attestante il passaggio in giudicato e al decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, consente di procedere all'azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine specifico e nominare sin d'ora un commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine per provvedere in caso di persistente inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittime cause di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto alla luce delle difficoltà organizzative e finanziarie dell'adempimento, della complessità del procedimento esecutivo, del coinvolgimento di più strutture e della nomina di un commissario ad acta.
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