Sentenza n. 1168/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’amministrazione al relativo accredito
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di 500 euro, con riferimento agli anni scolastici nei quali la ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato, e aveva condannato il Ministero al pagamento di complessivi 500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 settembre 2025 e, secondo la ricorrente, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica con accredito della somma dovuta, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio digitale dell’amministrazione quale titolo esecutivo ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto della condanna, con esclusione di ulteriori accessori poiché la somma non è stata qualificata come voce retributiva. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, ove necessario, allocare la somma in bilancio e compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non fosse giustificata, considerata la nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, nonché la complessità e il carattere seriale del contenzioso relativo all’attivazione della Carta elettronica, che coinvolge più uffici e soggetti operativi. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 440,70 euro, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla decisione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 479 c.p.c.
Come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, consente di considerare le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali quali titoli esecutivi senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede il potere del giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora; nei confronti della pubblica amministrazione la sua applicazione incontra, oltre al limite della manifesta iniquità, anche quello delle altre ragioni ostative.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; valore annuo di € 500,00
Costituisce la base normativa della Carta elettronica oggetto del diritto accertato dal giudicato ottemperando.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell’intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
art. 124 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale disposizione in base alla quale è stato prodotto il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non si conformi all’obbligo derivante dal giudicato.
- Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la prova del passaggio in giudicato della sentenza.
- Quando il giudicato impone all’amministrazione l’attivazione di una Carta elettronica e l’accredito di una somma, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell’esecuzione del giudicato, l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese quelle di allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative, tra cui la nomina di un commissario ad acta, la complessità delle attività necessarie all’adempimento, il carattere seriale del contenzioso e le condizioni della finanza pubblica.
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