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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09516/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società che gestiva un bar situato in un immobile comunale ha convenuto il Comune chiedendo, in via principale, l'accertamento che il rapporto inter partes avesse natura di locazione e non di concessione amministrativa, con conseguente nullità di alcune clausole che avrebbero posto l'ente in posizione di vantaggio rispetto a un locatore ordinario e sostituzione automatica con la disciplina delle locazioni urbane. Ha inoltre contestato la validità della disdetta alla prima scadenza, deducendo di aver dovuto cessare l'attività per un'ordinanza comunale legata a problemi di instabilità dei locali, e ha chiesto il risarcimento del danno da mancato guadagno, in subordine l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale e, in ogni caso, la restituzione della cauzione. La sentenza di appello, pur discostandosi sul piano qualificatorio dal Tribunale, ha ritenuto il rapporto una concessione amministrativa su bene patrimoniale indisponibile e ha escluso responsabilità del Comune e diritto all'indennità di avviamento. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione delle norme processuali per avere la Corte d'appello omesso di esaminare l'appello incidentale condizionato del Comune sulla giurisdizione, nonostante avesse qualificato il rapporto come concessione; 2) violazione delle norme sul patrimonio indisponibile per avere attribuito natura pubblica al bene senza i presupposti di legge, mancando un atto di destinazione e la concreta utilizzazione a pubblico servizio; 3) violazione delle regole sul riparto di giurisdizione, assumendo che la controversia investisse poteri discrezionali della PA; 4) violazione delle norme sulle preclusioni e sull'onere della prova, per avere la Corte d'appello considerato provata la restituzione della cauzione tramite un documento prodotto solo in appello; 5) violazione dei criteri di liquidazione delle spese, per avere liquidato compensi superiori ai valori medi tabellari senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: il primo perché la parte ricorrente, pur soccombente nel merito, non era legittimata a impugnare sul punto della giurisdizione, e comunque la qualificazione del rapporto come concessione non implicava di per sé la decisione sulla giurisdizione; il secondo perché, pur riconoscendo l'esistenza di un errore sulla mancata verifica della concreta e attuale destinazione del bene a pubblico servizio, tale errore non era decisivo, essendo comunque corretta la conclusione della Corte territoriale sulla cessazione del rapporto per impossibilità sopravvenuta non imputabile al Comune e sull'assenza del diritto all'indennità di avviamento; il terzo perché sostanzialmente sovrapposto al primo e autocontraddittorio; il quarto per difetto di specificità e autosufficienza e perché non esiste una preclusione alla produzione in appello di documenti formati dopo la chiusura delle preclusioni istruttorie di primo grado; il quinto perché la liquidazione delle spese restava entro i limiti del parametro tabellare e non richiedeva ulteriore motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro formale richiamato per la deduzione dei motivi di ricorso; la Corte ne ha escluso l'utilizzabilità o la fondatezza nei singoli motivi scrutinati.

  • artt. 1 e 276 c.p.c.

    invocati per censurare l'ordine di trattazione delle questioni e l'omesso esame dell'appello incidentale condizionato.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'ordine logico di trattazione.

  • artt. 826 e 828 c.c.

    la Corte richiama la disciplina dei beni patrimoniali indisponibili, affermando che occorrono sia un atto amministrativo di destinazione sia la concreta e attuale destinazione a pubblico servizio.

  • art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. 104/2010

    è richiamato per precisare che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle concessioni di beni pubblici riguarda gli atti e provvedimenti relativi al rapporto, con esclusione delle controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi.

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato per evidenziare il principio secondo cui, nei giudizi di impugnazione, l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.

  • art. 59 l. 69/2009

    richiamato in relazione alla translatio iudicii e agli effetti conservativi delle attività svolte davanti al giudice preventivamente adito.

  • art. 34 l. 392/1978

    richiamato in relazione all'indennità di avviamento commerciale, negata nel caso di cessazione del rapporto per impossibilità sopravvenuta non imputabile.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato per escludere che dalla norma derivi una preclusione alla produzione in appello di documenti sopravvenuti.

  • art. 184-bis c.p.c.

    richiamato come precedente disciplina della rimessione in termini, con funzione analoga all'art. 153, comma 2, c.p.c.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    la Corte afferma che vieta nuovi mezzi di prova e nuovi documenti in appello salvo prova della non imputabilità della mancata produzione in primo grado, ma non impone la preclusione invocata dalla ricorrente per i documenti formati dopo le preclusioni.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza.

  • d.m. 55/2014

    la Corte ribadisce che la liquidazione tra minimo e massimo dei parametri tabellari è discrezionale e non richiede motivazione specifica, mentre la motivazione è necessaria solo per scostamenti ulteriori.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della liquidazione delle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo motivazionale della decisione sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo ai fini del raddoppio del contributo unificato, quale effetto processuale della soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • L'attore che abbia scelto il giudice ordinario non è legittimato a impugnare la sentenza di merito per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito, se non è soccombente su quello specifico capo autonomo della decisione.
  • La qualificazione di un rapporto come concessione di bene pubblico richiede, ai fini dell'appartenenza del bene al patrimonio indisponibile, un doppio requisito: un atto amministrativo di destinazione e la concreta, attuale utilizzazione del bene a pubblico servizio; in mancanza, il rapporto tende a essere ricondotto allo schema della locazione privatistica.
  • La mera qualificazione giuridica del rapporto in termini di concessione o locazione non coincide necessariamente con la decisione sulla giurisdizione, che va verificata alla luce del petitum e della causa petendi e della specifica materia devoluta al giudice amministrativo.
  • L'indennità per la perdita dell'avviamento non è dovuta quando la cessazione del rapporto dipende da impossibilità sopravvenuta non imputabile che estingue il rapporto principale e anche l'obbligazione accessoria collegata.
  • In appello sono ammissibili i documenti nuovi solo nei limiti dell'art. 345 c.p.c.; tuttavia non è configurabile una preclusione automatica alla produzione di documenti formatisi dopo la chiusura delle preclusioni istruttorie di primo grado, se non nei limiti espressamente previsti dalla legge.
  • Nella liquidazione delle spese processuali, il giudice può esercitare discrezionalmente il proprio potere entro il minimo e il massimo dei parametri tabellari; la motivazione specifica è necessaria solo se il giudice si discosta ulteriormente dai valori tabellari.
  • Le censure di legittimità devono essere specifiche e autosufficienti, indicando il contenuto della decisione impugnata e del motivo di gravame su cui si fondano.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniSpese di liteProprietàLocazione commerciale
RamiProcesso civileDiritti realiLocazioniImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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