Cassazione Civile, Ordinanza n. 16201/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, per il periodo d'imposta 2009, aveva indicato in dichiarazione la detrazione per spese sostenute per interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi 344 e seguenti, L. n. 296/2006, pro quota in ragione della partecipazione in una società in accomandita semplice proprietaria dell'immobile interessato dagli interventi. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione l'importo detratto mediante cartella ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, ritenendo che il beneficio non spettasse perché l'immobile era locato a terzi, quindi non strumentale all'attività d'impresa ma bene merce, e perché difettava il requisito del possesso o detenzione dell'immobile. Dopo il doppio grado favorevole al contribuente, l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 344 e ss., L. n. 296/2006, dell'art. 2 d.m. 19/02/2007 e dell'art. 43 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato l'agevolazione a una società che esercitava locazione di immobili e che mancasse il presupposto del possesso. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato per nullità della sentenza, lamentando l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo perché, in base a un orientamento consolidato della sezione tributaria, la detrazione per interventi di riqualificazione energetica spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, comprese le società che esercitano la locazione di immobili, quando abbiano sostenuto le spese per interventi su edifici concessi in locazione a terzi. La ratio dell'agevolazione è quella di incentivare il miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale e il risparmio energetico generale, senza limitazioni soggettive o oggettive non previste dalla norma. Conseguentemente la CTR si era conformata a tale principio e la decisione è stata confermata. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito perché subordinato all'accoglimento del principale. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate. Non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché l'Agenzia, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 344 e seguenti, L. n. 296/2006
La detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti opera in modo generalizzato e spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, senza limitazioni soggettive o oggettive non previste dalla legge.
art. 2 d.m. 19/02/2007
È richiamato dall'Ufficio a sostegno della tesi restrittiva, ma la Corte ritiene infondato il motivo di ricorso e conferma l'interpretazione estensiva del beneficio.
È invocato per sostenere che l'immobile fosse bene merce e non strumentale; la Corte non accoglie tale lettura, poiché il beneficio fiscale non è escluso dalla natura dell'immobile locato a terzi.
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Costituisce la base del recupero a tassazione operato dall'Ufficio mediante controllo formale della dichiarazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del ricorso incidentale condizionato, fondato su nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione all'Agenzia delle Entrate, poiché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il beneficio fiscale per interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti ha natura oggettivamente ampia e, in mancanza di espresshe esclusioni normative, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa.
- La locazione dell'immobile a terzi non esclude di per sé l'accesso alla detrazione per riqualificazione energetica, quando l'intervento sia stato effettivamente sostenuto dal soggetto legittimato e ricorrano gli altri presupposti di legge.
- L'interpretazione della disciplina agevolativa deve essere coerente con la finalità pubblica di incentivare il miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale, evitando restrizioni non desumibili dal testo normativo.
- Un ricorso incidentale proposto in via espressamente condizionata all'accoglimento del ricorso principale resta assorbito quando il ricorso principale venga rigettato.
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