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Parere

Parere n. 214/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal signor Marco Maranzani (Avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza) contro il Comune di Capaci e nei confronti del condominio di via Primo Carnera 12/D, per l’annullamento del provvedimento comunale prot. n. 0006455 del 7 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202600108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento comunale prot. n. 0006455 del 7 aprile 2025, recante la dichiarazione di inefficacia di tre CILA relative a opere interne, trasformazione di una finestra in porta e realizzazione di una pavimentazione esterna.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Capaci ha dichiarato inefficaci la CILA dell’11 aprile 2022, relativa alla diversa distribuzione interna dell’appartamento, l’integrazione del marzo 2023 relativa alla trasformazione di una finestra in porta e la CILA tardiva dell’11 marzo 2024 relativa alla trasformazione dell’infisso e alla realizzazione di una pavimentazione esterna preceduta da sbancamento. Sono stati dedotti: la riconducibilità delle opere alla CILA o all’edilizia libera; la violazione degli artt. 3, 41 e 117 Cost., dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 6 del d.P.R. 380/2001 e degli artt. 3, 7, 19 e 21-nonies della l. 241/1990, per tardività, difetto di partecipazione, motivazione e interesse pubblico; la violazione dei limiti dell’autotutela; il difetto di istruttoria e motivazione; l’asserita necessità di un assenso condominiale ai sensi dell’art. 1102 c.c. Il Comune ha sostenuto l’infondatezza del ricorso. Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’ordinanza comunale di ripristino n. 438 del 13 novembre 2023, relativa alle opere esterne e alla trasformazione della finestra in porta, non era stata impugnata e aveva consolidato i propri effetti.

Il parere

Il parere accoglie parzialmente il ricorso. Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse nella parte relativa alle opere esterne e alla trasformazione della finestra in porta, poiché tali interventi erano già stati autonomamente contestati e sanzionati con l’ordinanza di ripristino n. 438 del 13 novembre 2023, non impugnata. L’eventuale annullamento del provvedimento di inefficacia delle CILA non avrebbe potuto rimuovere gli effetti ormai consolidati dell’ordinanza repressiva. Inoltre, la CILA successiva non era idonea a legittimare opere già oggetto di accertamento e repressione ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 380/2001. Il Collegio ha altresì precisato che la disciplina dell’edilizia libera relativa alla pavimentazione e alla finitura degli spazi esterni è di stretta interpretazione: tali opere sono sottratte al controllo edilizio solo quando, per entità e rapporto con il contesto, siano realmente irrilevanti e non determinino una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia. È invece fondata la censura relativa alla CILA dell’11 aprile 2022, concernente la sola diversa distribuzione interna dell’appartamento. Tali opere, scindibili e autonomamente valutabili rispetto agli interventi esterni, rientrano nella disciplina dell’art. 6 del d.P.R. 380/2001, come recepito dall’art. 3 della l.r. 16/2016, e non risultano coinvolte dall’ordinanza di ripristino. Il Comune non poteva quindi dichiarare inefficace anche tale CILA. Per le opere interne, secondo la documentazione asseverata, non era necessario un ulteriore assenso del condominio o di altri enti. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati e non idonei a modificare l’esito.

Osservazioni

Opere esterne e trasformazione della finestra in porta

La parte del ricorso relativa alla pavimentazione esterna preceduta da sbancamento e alla trasformazione di una finestra in porta è inammissibile per carenza di interesse. Tali opere erano già state autonomamente contestate e assoggettate a ordine di ripristino con l’ordinanza n. 438 del 13 novembre 2023, non impugnata dal ricorrente, sicché i relativi effetti si sono consolidati.

CILA postuma e repressione degli abusi

La CILA successiva non è contenutisticamente diversa dalle opere già contestate e non può legittimare interventi rispetto ai quali il Comune aveva già esercitato il potere repressivo previsto dall’art. 27 del d.P.R. 380/2001.

Pavimentazione e finitura degli spazi esterni

La disciplina dell’edilizia libera è di stretta interpretazione. La pavimentazione esterna è sottratta al controllo edilizio soltanto se presenta entità minima, in assoluto e in rapporto al contesto e all’edificio, ed è quindi concretamente irrilevante sotto il profilo urbanistico-edilizio. Devono essere considerate, tra l’altro, la trasformazione permanente del suolo, la riduzione della superficie filtrante, la percepibilità esterna e la creazione di una superficie utile, anche senza nuova volumetria.

CILA dell’11 aprile 2022 - diversa distribuzione interna

È fondata la censura relativa alla dichiarazione di inefficacia della CILA prot. n. 4953 dell’11 aprile 2022. Le opere interne, autonomamente valutabili e circoscritte all’unità immobiliare, rientrano nell’art. 6 del d.P.R. 380/2001, come recepito dall’art. 3 della l.r. 16/2016, e non erano state contestate dall’amministrazione né comprese nell’ordinanza di ripristino.

Assenso condominiale

Per le opere interne oggetto della CILA del 2022, secondo la documentazione depositata e asseverata, non risultava necessario l’assenso del condominio o di altri enti. La dichiarazione di inefficacia è quindi illegittima anche sotto tale profilo.

Ulteriori motivi di ricorso

Le censure concernenti i termini dell’art. 19 della l. 241/1990, l’autotutela ex art. 21-nonies, la partecipazione, la motivazione e l’istruttoria non conducono a un esito diverso; il Collegio ha ritenuto il ricorso, per la restante parte, inammissibile e infondato.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Il Comune ha trasmesso il rapporto e la documentazione utile per la decisione del ricorso.

    La disposizione è richiamata quale base dell’obbligo dell’amministrazione resistente di trasmettere il rapporto istruttorio nel procedimento relativo al ricorso straordinario.

  • art. 3, comma 2, l.r. Sicilia n. 16/2016

    Le opere interne oggetto della CILA sono ricondotte alla disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata.

    La norma, quale disciplina regionale di recepimento della normativa edilizia statale, consente per gli interventi interni di modesto impatto l’esecuzione mediante CILA, senza necessità di un diverso titolo abilitativo.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    La disciplina è richiamata come normativa sull’attività edilizia libera.

    La disposizione è interpretata restrittivamente, poiché sottrae al controllo pubblico soltanto opere realmente irrilevanti sul piano urbanistico-edilizio. Le opere di pavimentazione esterna vi rientrano solo quando abbiano entità minima e non comportino una significativa trasformazione dei luoghi.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale disciplina degli interventi subordinati a CILA asseverata.

    Il riferimento concorre a qualificare il regime edilizio delle opere interne comunicate con la CILA del 2022.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Il Comune ha esercitato il potere di repressione degli abusi edilizi.

    Una volta esercitato il potere repressivo mediante l’ordinanza di ripristino, una successiva CILA non può legittimare opere già accertate come abusive e già oggetto di sanzione.

  • art. 19 l. 241/1990

    Il ricorrente ha dedotto il decorso del termine di sessanta giorni.

    La questione è stata prospettata dal ricorrente con riferimento alla tardività dell’intervento comunale, ma non ha determinato l’accoglimento del ricorso nella parte relativa alle opere esterne.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il ricorrente ha invocato lo sbarramento temporale di dodici mesi.

    La censura sull’autotutela e sull’assenza di un interesse pubblico specifico è stata ritenuta non decisiva ai fini dell’esito, restando ferme l’inammissibilità o l’infondatezza della restante parte del ricorso.

  • art. 3 Cost.

    Il Collegio richiama il canone di ragionevolezza.

    Il principio di ragionevolezza impone di interpretare la disciplina dell’edilizia libera in modo da escludere dal controllo soltanto le pavimentazioni esterne di entità realmente minima e urbanisticamente irrilevante.

  • art. 1102 c.c.

    Il ricorrente ha dedotto che non fosse necessario l’assenso condominiale.

    Per le sole opere interne oggetto della CILA del 2022, il Collegio esclude la necessità di un assenso condominiale sulla base della loro natura interna e della documentazione asseverata.

  • art. 140 c.p.c.

    Il Comune ha riferito la notificazione dell’ordinanza mediante le forme previste dalla disposizione.

    Il richiamo è utilizzato per ritenere provata la conoscibilità dell’ordinanza di ripristino non impugnata.

Massime di principio

  • Nel ricorso contro un provvedimento che dichiara inefficace una CILA, non possono essere riesaminate le opere già autonomamente contestate e sanzionate con un’ordinanza di ripristino non impugnata, poiché tale ordinanza consolida il carattere abusivo degli interventi e rende priva di interesse la contestazione del successivo atto dichiarativo.
  • Una CILA successiva o tardiva non è idonea a legittimare opere che siano già state accertate come abusive e siano già state oggetto dell’esercizio del potere repressivo comunale ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 380/2001.
  • La disciplina dell’edilizia libera relativa alle pavimentazioni e finiture di spazi esterni deve essere interpretata restrittivamente: l’esenzione dal titolo edilizio opera solo quando l’intervento sia di entità minima, in assoluto e in rapporto al contesto, e non produca una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia.
  • Le opere edilizie oggetto di un’unica vicenda possono essere valutate separatamente quando siano scindibili, autonomamente descritte nelle comunicazioni presentate e dotate di distinta rilevanza giuridica; pertanto, l’illegittimità relativa ad alcune opere non giustifica automaticamente la dichiarazione di inefficacia della CILA riguardante autonome opere interne conformi al relativo regime edilizio.
  • Le opere interne di modesto impatto, circoscritte all’unità immobiliare e riconducibili alla CILA, non possono essere dichiarate inefficaci per il solo fatto che, nello stesso immobile, siano state realizzate altre opere esterne abusive e non possono essere assoggettate, per tale ragione, a un ulteriore assenso condominiale, ove la documentazione asseverata non evidenzi incidenze sulle parti comuni.

Impugnazione della dichiarazione di inefficacia delle CILA

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal proprietario di un appartamento contro il Comune di Capaci, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0006455 del 7 aprile 2025. Il Comune aveva dichiarato inefficaci tre comunicazioni edilizie: la CILA dell’11 aprile 2022, relativa alla diversa distribuzione interna dell’appartamento; l’integrazione del marzo 2023, relativa alla trasformazione di una finestra in porta; e la CILA tardiva dell’11 marzo 2024, riferita alla trasformazione dell’infisso e alla realizzazione di una pavimentazione esterna.

Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, essendo stato proposto nel termine di 120 giorni e risultando regolare quanto al contributo unificato.

Vicenda edilizia e provvedimenti comunali

La prima CILA riguardava esclusivamente opere interne di ristrutturazione finalizzate a una diversa distribuzione degli ambienti. Durante un sopralluogo del marzo 2023, il Comune ha accertato anche opere ulteriori: uno sbancamento del terreno esterno, una gettata di cemento con successiva pavimentazione e la trasformazione di una finestra in porta.

Con ordinanza n. 438 del 13 novembre 2023, il Comune ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, rilevando la violazione della normativa urbanistica ed edilizia in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico. L’ordinanza non è stata impugnata dal ricorrente. Successivamente, il Comune ha accertato la mancata ottemperanza all’ordine di ripristino e, con il provvedimento del 7 aprile 2025, ha dichiarato inefficaci tutte le CILA presentate.

Opere esterne e ordinanza di ripristino

Il Collegio ha distinto le opere interne da quelle esterne già oggetto dell’ordinanza repressiva. L’ordinanza n. 438 del 13 novembre 2023 aveva carattere lesivo autonomo e contestava specificamente la gettata di cemento, la pavimentazione esterna e la trasformazione della finestra in porta. Non essendo stata impugnata, essa ha consolidato i propri effetti.

Ne consegue che il ricorrente non aveva più interesse a contestare, mediante l’impugnazione del successivo provvedimento di inefficacia delle CILA, il carattere abusivo di quelle opere. Anche un eventuale annullamento del provvedimento del 2025 non avrebbe eliminato l’ordine di ripristino né riaperto la questione relativa all’abusività degli interventi già sanzionati. Per questa parte il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Limiti della CILA postuma e dell’edilizia libera

Il Collegio ha osservato che la CILA successiva non presentava un contenuto diverso rispetto alle opere già contestate e non poteva legittimare interventi per i quali il Comune aveva già esercitato il potere repressivo previsto dall’art. 27 del d.P.R. 380/2001.

È stata inoltre fornita un’interpretazione restrittiva della disciplina dell’edilizia libera relativa alle pavimentazioni e finiture degli spazi esterni. Tali opere possono essere eseguite senza titolo soltanto quando siano concretamente irrilevanti sotto il profilo urbanistico-edilizio. La pavimentazione esterna può infatti trasformare permanentemente il suolo, ridurre la superficie filtrante, incidere sul deflusso delle acque, risultare percepibile nel contesto urbano e creare una superficie utile, anche senza determinare nuova volumetria.

In applicazione del principio di ragionevolezza, sono quindi sottratte al controllo edilizio solo le opere di entità minima, valutata sia in termini assoluti sia in rapporto al contesto e all’edificio cui accedono. Il parere richiama, sul punto, T.a.r. Piemonte, sez. II, 27 gennaio 2023, n. 106; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, 6 settembre 2018, n. 2049; e Consiglio di Stato, sez. VI, 18 maggio 2023, n. 4965.

CILA relativa alle opere interne

Il primo motivo è stato invece ritenuto fondato con riferimento alla CILA prot. n. 4953 dell’11 aprile 2022. La comunicazione riguardava soltanto la diversa distribuzione interna dell’appartamento, opere riconducibili all’art. 6 del d.P.R. 380/2001, come recepito dall’art. 3 della l.r. Sicilia n. 16/2016.

Il Collegio ha ritenuto che tali opere fossero scindibili e autonomamente valutabili rispetto agli interventi esterni. Esse erano circoscritte all’interno dell’unità immobiliare, presentavano un modesto impatto edilizio e risultavano conformi alla documentazione depositata e asseverata. L’amministrazione non aveva formulato contestazioni specifiche nei loro confronti e l’ordinanza di ripristino riguardava esclusivamente le opere esterne e la trasformazione della finestra in porta.

Pertanto, il Comune non poteva dichiarare inefficace anche la CILA relativa alla diversa distribuzione interna. Il provvedimento del 7 aprile 2025 è stato annullabile, in parte qua, per difetto del presupposto e travisamento dei fatti.

Assenso condominiale e ulteriori censure

Per le opere interne oggetto della prima CILA, il Collegio ha escluso la necessità di un assenso del condominio o di altri enti, sulla base della documentazione asseverata e della loro natura interna. La censura fondata sull’art. 1102 c.c. è stata quindi ritenuta erroneamente posta dall’amministrazione a fondamento della dichiarazione di inefficacia.

Le ulteriori doglianze, relative alla tardività dell’intervento comunale, alla partecipazione procedimentale, all’autotutela ex art. 21-nonies della l. 241/1990, alla motivazione e all’istruttoria, non hanno condotto a un esito diverso. Il ricorso è stato ritenuto, per la restante parte, inammissibile e infondato.

Esito

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso il parere che il ricorso debba essere accolto parzialmente: è illegittima la dichiarazione di inefficacia della CILA dell’11 aprile 2022 relativa alle opere interne, mentre resta ferma la situazione derivante dall’ordinanza di ripristino per le opere esterne e per la trasformazione della finestra in porta. Per tale ultima parte il ricorso è inammissibile o infondato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniSCIA e liberalizzazioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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