Parere n. 1649/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con domanda cautelare, proposto dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS- contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia - e nei confronti dei signori -OMISSIS- per l’annullamento del decreto n. 1501 del 19 dicembre 2025, recante “Provvedimenti organizzativi della Direzione Digitale e Innovazione – Area Servizi Generali”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto n. 1501 del 19 dicembre 2025 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, recante provvedimenti organizzativi della Direzione Digitale e Innovazione – Area Servizi Generali, nonché atti presupposti, connessi e conseguenti.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il decreto organizzativo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare. Ha dedotto l’insufficienza e l’apparenza della motivazione, con particolare riferimento al mutamento dell’indirizzo organizzativo; la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.; l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà con precedenti atti e difetto di istruttoria; l’erronea qualificazione dell’intervento come mero aggiustamento interno anziché come scelta di macro-organizzazione; l’illogicità e contraddittorietà nell’esercizio del potere organizzativo; la violazione del principio di buon andamento; nonché la carenza di trasparenza e di effettivo coinvolgimento del personale interessato. In sede cautelare la questione consisteva nello stabilire se il decreto avesse prodotto un pregiudizio grave e irreparabile, tale da giustificare la sospensione. La Sezione ha inoltre rilevato la mancata trasmissione della relazione ministeriale richiesta e ha disposto ulteriori adempimenti istruttori per la definizione del merito.
Il parere
La Sezione ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. Il pregiudizio prospettato è stato considerato meramente eventuale e non adeguatamente comprovato, poiché il decreto avrebbe inciso sulla diversa assegnazione di funzioni senza modificare la qualifica, il rapporto di lavoro o il trattamento economico della ricorrente. La Sezione ha precisato che la decisione cautelare è adottata allo stato degli atti, nonostante la mancata trasmissione della relazione ministeriale, il cui ritardo non può pregiudicare la ricorrente. Ogni valutazione sulle eccezioni preliminari e sui motivi di merito è stata espressamente riservata. Il parere definitivo è stato sospeso e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato incaricato di trasmettere una documentata relazione istruttoria, previa comunicazione alla ricorrente e assegnazione di almeno venti giorni per osservazioni e controdeduzioni. La trattazione è stata rinviata al primo trimestre del 2027.
Osservazioni
Domanda cautelare
La domanda cautelare è stata rigettata per difetto del periculum in mora. Il pregiudizio allegato è stato ritenuto meramente eventuale e non adeguatamente provato, in quanto il decreto incide sulla distribuzione delle funzioni senza modificare qualifica, rapporto di lavoro o trattamento economico.
Relazione ministeriale e istruttoria
La mancata trasmissione della relazione ministeriale richiesta non può pregiudicare la ricorrente. Ai fini del parere definitivo il Ministero deve trasmettere con urgenza una relazione istruttoria documentata, contenente le osservazioni e controdeduzioni dell’amministrazione.
Contraddittorio istruttorio
La relazione ministeriale deve essere previamente comunicata alla ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per la proposizione di osservazioni e controdeduzioni.
Esame del merito
Ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito, comprese l’ammissibilità del ricorso e le censure relative a motivazione, macro-organizzazione, buon andamento, istruttoria e trasparenza, è stata riservata all’esito degli adempimenti istruttori.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente lo invoca per contestare l’insufficienza e l’apparenza della motivazione del decreto organizzativo; il merito della censura è stato riservato.
art. 97 Cost.
La ricorrente lo invoca in relazione ai principi di buon andamento e trasparenza dell’azione organizzativa; la Sezione non ha ancora definito tali censure.
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso è trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il testo non indica specifici articoli applicati nella decisione cautelare.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la mancata acquisizione della relazione istruttoria richiesta all’amministrazione non può determinare un pregiudizio per il ricorrente; il Consiglio di Stato può comunque esaminare la domanda cautelare allo stato degli atti e disporre ulteriori adempimenti per la decisione definitiva.
- La sospensione cautelare di un provvedimento organizzativo richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera diversa assegnazione di funzioni, in assenza di incidenza sulla qualifica, sul rapporto di lavoro o sul trattamento economico, non dimostra di per sé il periculum in mora.
- Quando la definizione del ricorso straordinario richiede ulteriori accertamenti, la relazione istruttoria dell’amministrazione deve essere documentata e previamente comunicata al ricorrente, al quale deve essere garantito un termine congruo per osservazioni e controdeduzioni.
- Il rigetto della domanda cautelare non implica la definizione delle questioni di rito e di merito quando il parere dichiara espressamente di riservarne l’esame e sospende la decisione finale in attesa dell’istruttoria.
Impugnazione del provvedimento organizzativo
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale contro il decreto n. 1501 del 19 dicembre 2025, recante provvedimenti organizzativi della Direzione Digitale e Innovazione – Area Servizi Generali. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto e la sospensione cautelare dei suoi effetti.
Motivi dedotti
La ricorrente ha contestato il provvedimento sotto diversi profili:
- motivazione insufficiente e apparente, soprattutto in relazione al mutamento dell’indirizzo organizzativo;
- violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.;
- eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà con precedenti atti e difetto di istruttoria;
- erronea qualificazione dell’intervento come mero aggiustamento interno, anziché come scelta di macro-organizzazione;
- illogicità e contraddittorietà nell’esercizio del potere organizzativo;
- violazione del principio di buon andamento;
- carenza di trasparenza e di effettivo coinvolgimento del personale interessato.
Istruttoria preliminare
A seguito del deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato, la Sezione aveva richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione dettagliata e documentata sui fatti, da comunicare anche alla ricorrente per consentirle di formulare osservazioni e controdeduzioni.
Alla data dell’adunanza del 23 luglio 2026 la relazione non era ancora pervenuta, neppure con riguardo alla sola domanda cautelare. La Sezione ha tuttavia ritenuto che il ritardo dell’amministrazione non potesse pregiudicare la posizione della ricorrente e ha esaminato la cautela sulla base degli atti disponibili.
Valutazione cautelare
La domanda cautelare è stata rigettata per difetto del periculum in mora. Secondo la Sezione, le deduzioni della ricorrente prospettano un detrimento meramente eventuale e non adeguatamente comprovato.
In particolare, dagli elementi disponibili risulta che il decreto determina una diversa assegnazione di funzioni, senza incidere sulla qualifica rivestita, sul rapporto di lavoro o sul trattamento economico. In assenza della prova di un pregiudizio grave e irreparabile, non sussistono i presupposti per la sospensione cautelare dell’atto.
Ulteriori adempimenti istruttori
La Sezione ha sospeso l’adozione del parere definitivo e ha disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta una relazione istruttoria documentata. La relazione deve contenere le osservazioni e controdeduzioni dell’amministrazione e deve essere previamente comunicata alla ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per formulare proprie osservazioni e controdeduzioni.
La Sezione ha inoltre precisato che restano impregiudicate tutte le ulteriori valutazioni in rito e nel merito, comprese quelle relative all’ammissibilità del ricorso e alle censure sulla motivazione, sulla natura dell’intervento organizzativo, sull’istruttoria, sul buon andamento e sulla trasparenza.
Conclusioni
Il parere esprime il rigetto della domanda cautelare e sospende, per il resto, l’adozione del parere definitivo in attesa degli adempimenti istruttori. La trattazione dell’affare è stata rinviata a un’altra adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027.
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