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Parere

Parere n. 1648/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto con deposito diretto ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla signora Amato Caterina contro la Città di Manfredonia per l’annullamento del provvedimento prot. n.17311 del 17 marzo 2026, notificato il 19 successivo, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei canoni di affitto e l’invito al rilascio di immobile.

Giustizia amministrativa202600358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della richiesta di pagamento di euro 11.686,12 per utenze dell’alloggio di servizio e dell’invito al rilascio dell’immobile

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Manfredonia le ha intimato, insieme agli altri eredi del precedente assegnatario, il pagamento di euro 11.686,12 per il rimborso delle utenze dell’alloggio di servizio e il rilascio dell’immobile. Ha dedotto, da un lato, violazioni delle regole sul procedimento amministrativo, per carenza dell’indicazione del responsabile del procedimento, dell’istruttoria, della ricostruzione dei fatti, della motivazione e dei riferimenti normativi; dall’altro, l’errata applicazione delle norme sul rilascio, sostenendo che il contratto di comodato, originariamente concesso al coniuge quale custode dell’istituto scolastico e al suo nucleo familiare, fosse rimasto efficace nei confronti del coniuge superstite unico erede. È stata inoltre proposta istanza cautelare, fondata sul pregiudizio derivante dal rilascio dell’immobile e dalle precarie condizioni economiche della ricorrente. Il Ministero ha contestato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, rilevando anche che le censure sarebbero già state dedotte in un precedente ricorso straordinario rigettato.

Il parere

La Sezione ha ritenuto che la controversia riguardi una richiesta di pagamento di somme di denaro e di rilascio di un immobile dell’amministrazione occupato senza titolo, venuto meno con la cessazione dal servizio del custode originario. Non risultando esercizio di poteri pubblici discrezionali, neppure con riferimento alla richiesta di rilascio e alla pretesa di permanenza del rapporto di comodato, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso straordinario è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; l’istanza cautelare è assorbita. Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, secondo la traslatio iudicii, se la domanda viene riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del parere, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

Osservazioni

Primo motivo - Violazione delle norme sul procedimento amministrativo

La censura relativa alla carenza del responsabile del procedimento, dell’istruttoria, della ricostruzione dei fatti, della motivazione e dei riferimenti normativi non è stata esaminata nel merito, poiché la controversia è stata ritenuta estranea alla giurisdizione amministrativa.

Secondo motivo - Rilascio dell’immobile e perdurante efficacia del comodato

La questione relativa alla validità ed efficacia del rapporto di comodato e al rilascio dell’alloggio attiene a una controversia di natura patrimoniale e civilistica, da sottoporre al giudice ordinario, non essendo stato esercitato un potere pubblico discrezionale.

Istanza cautelare

L’istanza di sospensione è stata dichiarata assorbita in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971, art. 11, comma 2

    deposito diretto al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata in relazione al deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato e alle peculiarità della traslatio iudicii nel procedimento consultivo.

  • codice del processo amministrativo, art. 11, comma 2

    facoltà per la ricorrente di riproporre la domanda dinanzi al giudice ordinario nei sensi e nei termini di cui in motivazione

    In caso di difetto di giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se essa viene riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del parere, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamata dalla ricorrente per denunciare carenze procedimentali e motivazionali, ma le relative censure non sono esaminate nel merito a causa del difetto di giurisdizione amministrativa.

  • codice di procedura civile, art. 447-bis

    È invocato dalla ricorrente con riferimento alla procedura per il rilascio dell’immobile; la questione è ricondotta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla richiesta di pagamento di somme e al rilascio di un immobile dell’amministrazione, quando non sia accompagnata dall’esercizio di poteri pubblici discrezionali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La cessazione della funzione pubblica che giustificava l’assegnazione di un alloggio di servizio può determinare il venir meno del titolo di occupazione; le controversie sul successivo rapporto di godimento e sul rilascio hanno natura patrimoniale e civilistica quando l’amministrazione agisce senza esercitare poteri autoritativi.
  • Nel ricorso straordinario, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo comporta l’inammissibilità del ricorso e l’assorbimento dell’istanza cautelare, con possibilità di riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., entro tre mesi dalla comunicazione del parere, salvi preclusioni e decadenze già maturate.

Impugnazione della richiesta di pagamento e rilascio dell’alloggio di servizio

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una coniuge superstite contro la Città di Manfredonia. Il provvedimento impugnato intimava il pagamento di euro 11.686,12 per utenze relative a un alloggio di servizio e il rilascio dell’immobile, assegnato al coniuge della ricorrente quale custode di un istituto comprensivo.

Premesse fattuali

Il precedente assegnatario aveva cessato dal servizio nel settembre 2023 ed era deceduto il 13 febbraio 2025. Il Comune ha ritenuto venuto meno il titolo di occupazione dell’alloggio con la cessazione della funzione di custode e ha richiesto alla ricorrente e agli altri eredi il rimborso delle utenze, intimando anche il rilascio dell’immobile.

La ricorrente, quale unica erede dopo la rinuncia degli altri chiamati, ha sostenuto che il comodato originariamente concesso al coniuge e al nucleo familiare fosse ancora efficace nei suoi confronti.

Motivi dedotti e istanza cautelare

La ricorrente ha articolato due motivi:

  • ha contestato la validità formale e procedimentale del provvedimento, lamentando la mancata indicazione del responsabile del procedimento, l’assenza di una regolare istruttoria, la carenza della ricostruzione dei fatti, della motivazione e dei riferimenti normativi;
  • ha contestato le modalità di rilascio dell’immobile, invocando la perdurante efficacia del comodato e la mancata attivazione della procedura prevista dall’art. 447-bis c.p.c.

A sostegno della sospensione dell’efficacia dell’atto ha dedotto il pregiudizio derivante dal rilascio, avuto riguardo alle sue precarie condizioni economiche e alla percezione della sola pensione di reversibilità.

Valutazione sulla natura della controversia

La Sezione ha qualificato la controversia come avente a oggetto, in sostanza, una richiesta di pagamento di somme di denaro e di rilascio di un bene dell’amministrazione occupato senza titolo. Secondo il parere, il titolo di occupazione era venuto meno con la cessazione dal servizio del custode originario.

Il Comune non ha esercitato poteri pubblici discrezionali. Ciò vale anche per la richiesta di rilascio, rispetto alla quale la ricorrente chiedeva di accertare la permanenza dell’efficacia del comodato quale coniuge superstite. La questione presenta quindi natura patrimoniale e civilistica e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Esito del ricorso e traslatio iudicii

La Sezione ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure procedimentali e quelle relative al comodato. L’istanza cautelare è stata assorbita.

È stata riconosciuta la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono fatti salvi se la controversia viene riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del parere, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e ripartoPatrimonio e alienazioni
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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