Parere n. 1628/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva e nei confronti dello Stato Maggiore della Marina per l’annullamento della determinazione -OMISSIS-del 13 febbraio 2025 di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità esofagite da reflusso cronicizzata associata a pregressa ulcera duodenale positiva da HP, in uno a ogni altro atto presupposto, connesso o collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di esofagite da reflusso cronicizzata associata a pregressa ulcera duodenale positiva da HP
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del 13 febbraio 2025 con cui il Ministero della difesa ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ritenendola tardiva perché presentata il 16 gennaio 2025, a quasi venti anni dalla cessazione dal servizio avvenuta l’8 dicembre 2006. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la patologia gli era stata diagnosticata soltanto nel luglio 2024 e confermata nel settembre 2024, sicché il termine avrebbe dovuto decorrere dalla conoscenza dell’infermità e non dalla cessazione del rapporto di servizio. La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 2 del d.P.R. 461/2001, in particolare il termine per presentare la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio e la rilevanza del termine quinquennale, elevato a dieci anni per le infermità a eziopatogenesi non definita o idiopatica, previsto dal comma 4.
Il parere
La Sezione ha ritenuto fondata la censura di violazione di legge e ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti della motivazione. Ha chiarito che il termine per la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio decorre dal momento in cui il dipendente ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione, secondo il termine previsto dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. 461/2001, e non automaticamente dalla cessazione del rapporto di impiego. Il termine quinquennale, elevato a dieci anni nei casi previsti, contenuto nel comma 4, riguarda la manifestazione della menomazione ai fini dell’equo indennizzo e non preclude, di per sé, la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. L’accoglimento non comporta il riconoscimento sostanziale del nesso causale: resta fermo il potere-dovere dell’Amministrazione di verificare l’effettiva sussistenza dell’infermità e il rapporto causale con il servizio svolto, tenendo conto anche del tempo trascorso.
Osservazioni
Termine per la domanda di riconoscimento della causa di servizio
Il termine per la presentazione della domanda ha natura decadenziale, ma decorre dal momento in cui il dipendente abbia acquisito conoscenza dell’infermità o della lesione e delle relative conseguenze, non automaticamente dalla data di cessazione del rapporto di impiego.
Conoscenza dell’infermità e riconducibilità al servizio
Rileva principalmente il momento oggettivamente accertabile della percezione della malattia e delle sue conseguenze, mentre la percezione soggettiva della riconducibilità a fatti di servizio non costituisce, di regola, il momento determinante, salvo evidenze nuove e sopravvenute all’insorgenza della patologia.
Termine quinquennale o decennale dell’art. 2, comma 4, d.P.R. 461/2001
Il termine quinquennale, elevato a dieci anni per le invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica, non è preclusivo della presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; esso opera nell’ambito della disciplina della menomazione rilevante ai fini dell’equo indennizzo.
Accertamento successivo dell’Amministrazione
L’annullamento del diniego non equivale al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. L’Amministrazione deve procedere all’accertamento dell’infermità e della sussistenza del nesso causale con l’attività di servizio, valutando anche il tempo trascorso.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. 461/2001
Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità [...] presenta domanda scritta [...] entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento.
Il termine per la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio decorre dalla conoscenza dell’infermità o della lesione; la norma non collega espressamente tale termine alla cessazione del rapporto di impiego.
art. 2, comma 2, d.P.R. 461/2001
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d’impiego.
La disciplina può operare anche per menomazioni manifestatesi dopo la cessazione del rapporto di impiego.
art. 2, comma 4, d.P.R. 461/2001
La menomazione [...] è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d’impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.
Il termine quinquennale o decennale riguarda la manifestazione della menomazione ai fini dell’equo indennizzo e non impedisce, in sé, la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Cons. Stato, sez. II, 3 giugno 2021, n. 4254
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il termine per la presentazione della domanda ha natura decadenziale e decorre dal momento in cui il dipendente abbia acquisito piena consapevolezza dell’infermità e della sua possibile riconducibilità causale al servizio.
Il termine è decadenziale e richiede la conoscenza dell’infermità; la tardività deve essere valutata sulla base della conoscenza effettiva e della prova della sua decorrenza.
Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2022, n. 1901
È richiamato il principio secondo cui rileva il momento della percezione della malattia e delle sue conseguenze, oggettivamente accertabile.
Cons. Stato, sez. III, 9 ottobre 2015, n. 4680
È richiamato il principio secondo cui il momento determinante è quello della conoscenza oggettiva della patologia, salvo evidenze nuove e sopravvenute.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione, come modificata dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è richiamata per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è soggetta a un termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell’infermità o della lesione e delle relative conseguenze, secondo quanto previsto dall’art. 2 del d.P.R. 461/2001, e non dalla sola cessazione del rapporto di impiego.
- Ai fini della decorrenza del termine rileva principalmente il momento oggettivamente accertabile in cui l’interessato ha percepito la malattia e le sue conseguenze; la mera conoscenza soggettiva della possibile riconducibilità della patologia al servizio non costituisce, di regola, il dato decisivo, salvo evidenze nuove e sopravvenute.
- Il termine quinquennale dalla cessazione del rapporto, elevato a dieci anni per le infermità a eziopatogenesi non definita o idiopatica, previsto dall’art. 2, comma 4, del d.P.R. 461/2001, riguarda la manifestazione della menomazione rilevante ai fini dell’equo indennizzo e non preclude automaticamente la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
- L’accoglimento dell’impugnazione del diniego per tardività non determina il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dovendo l’Amministrazione procedere all’accertamento dell’infermità e del nesso causale con il servizio, anche alla luce del tempo trascorso.
Diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un militare della Marina in congedo contro il Ministero della difesa, per l’annullamento del diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia gastroesofagea.
Premesse e richiesta
Il ricorrente aveva presentato il 16 gennaio 2025 domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per “esofagite da reflusso cronicizzata associata a pregressa ulcera duodenale attiva positiva da HP”. L’Amministrazione aveva respinto la domanda con determinazione del 13 febbraio 2025, ritenendola tardiva in quanto il rapporto di servizio era cessato l’8 dicembre 2006.
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la patologia era stata diagnosticata soltanto nel luglio 2024 e confermata nel settembre 2024. Secondo tale prospettazione, il termine avrebbe dovuto decorrere dalla conoscenza dell’infermità.
Quadro normativo
La Sezione ha esaminato l’art. 2 del d.P.R. 461/2001. Il comma 1 prevede che la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio sia presentata entro sei mesi dall’evento dannoso oppure dalla conoscenza dell’infermità, della lesione o dell’aggravamento.
Il comma 2 stabilisce che la disciplina si applica anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto di impiego. Il comma 4 prevede, nell’ambito dell’equo indennizzo, che la menomazione si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto, elevati a dieci anni per le invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.
Valutazioni sulla decorrenza del termine
La Sezione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il termine per la domanda ha natura decadenziale e decorre dal momento in cui il dipendente ha acquisito piena consapevolezza dell’infermità e della sua possibile riconducibilità causale al servizio. È stato tuttavia precisato che assume rilievo soprattutto il momento, oggettivamente verificabile, della percezione della malattia e delle sue conseguenze, piuttosto che quello della percezione soggettiva della riconducibilità a fatti di servizio, salvo che vi siano evidenze completamente nuove e sopravvenute.
L’art. 2 non collega espressamente la decorrenza del termine alla cessazione del rapporto di lavoro. La Sezione ha osservato che alcune patologie possono avere tempi di incubazione molto lunghi e che il decorso di un intervallo significativo dalla cessazione del servizio non può, da solo, impedire la presentazione dell’istanza.
Distinzione tra riconoscimento della causa di servizio ed equo indennizzo
Il termine quinquennale, elevato a dieci anni nei casi di eziopatogenesi non definita o idiopatica, non è stato ritenuto preclusivo della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Esso opera nella disciplina della menomazione rilevante ai fini dell’equo indennizzo e non costituisce un termine generale riferito alla presentazione della domanda di accertamento della causa di servizio.
Esito del ricorso e limiti dell’accoglimento
La Sezione ha ritenuto fondata la censura di violazione di legge e ha espresso il parere che il ricorso debba essere accolto nei sensi e nei limiti della motivazione, con annullamento del diniego.
L’accoglimento è circoscritto alla rimozione della preclusione fondata sulla presunta tardività. Non comporta il riconoscimento della dipendenza della patologia dal servizio. L’Amministrazione conserva il potere-dovere di verificare l’effettiva sussistenza dell’infermità e del nesso causale con l’attività svolta, valutando anche il tempo trascorso.
Protezione dei dati sanitari
Il parere dispone l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003, dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018.
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