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Parere

Parere n. 1647/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dall’ingegnere Luca Flaim e dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di Tuenno contro il Comune di Ville d’Anaunia, il Responsabile del servizio tecnico соmunale e la Provincia Autonoma di Trento per l’annullamento e/o l’accertamento della nullità e/o l’accertamento dell'inesistenza: - dell’ordinanza n. 6, prot. n. 3125, del 14 aprile 2020, avente ad oggetto: "Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e L.P. 4 marzo 2008 n. 1, art. 125 e successivi 129 e 135 - Ordinanza di sospensione dei lavori e rimessa in pristino per lavori eseguiti in difformità dal titolo autorizzativo”; - dell’atto prot. n. 2146 del 6 marzo 2020, avente ad oggetto: “Violazione urbanistica per lavori eseguiti in difformità a titolo edilizio in C.C. Tuenno e in С.С. Тassullo - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm."; - dell’atto prot. n. 3797 del 12 maggio 2019, avente ad oggetto “Intervento di bonifica e riordino fondiario in Loe. Valgranda in с.с, Tuenno e Tassullo. Committente: Consorzio di Miglioramento fondiario di Tuenno. Ordinanza di sospensione e rimessa in pristino n. 6/2020 Comunicazione”, anche per quanto riguarda l’allegato verbale concernente “Sopralluogo presso il cantiere dei lavori di bonifica e riordino fondiario in С.С. Tassullo II e Tuenno”, senza data, ma relativo al sopralluogo effettuato il 12 marzo 2020; - dell’ordinanza n. 9, prot. n. 3965, del 18 maggio 2020, avente ad oggetto: “Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e L.P. 4 marzo 2008 n. 1, art. 125 e successivi 129 e 135 - Ordinanza di sospensione dei lavori e rimessa in pristino n. 6 di data 14 aprile 2020 prot. 3125 per lavori eseguiti in difformità dal titolo autorizzativo”; - nonché di tutti gli altri provvedimenti presupposto, connessi e comunque consequenziali.

Giustizia amministrativa202501135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’avvenuta opposizione dell’amministrazione e la successiva riassunzione del ricorso davanti al T.A.R. di Trento rendano improcedibile il ricorso straordinario per trasposizione. La Sezione non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla legittimità delle ordinanze e degli altri atti urbanistico-edilizi impugnati.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione di ordinanze di sospensione dei lavori e rimessa in pristino, nonché degli atti presupposti, relativi a lavori di bonifica e riordino fondiario eseguiti in difformità dal titolo autorizzativo.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’ordinanza comunale n. 6 del 14 aprile 2020, l’atto di comunicazione di avvio del procedimento, il verbale di sopralluogo e l’ordinanza n. 9 del 18 maggio 2020, chiedendone l’annullamento e/o l’accertamento della nullità o dell’inesistenza. Sono stati dedotti tre motivi concernenti la violazione e l’erronea applicazione della legislazione urbanistica provinciale, l’errata attivazione del procedimento, l’erroneità dei presupposti, la violazione delle regole procedimentali, il difetto di istruttoria, il travisamento, l’irrazionalità, la contraddittorietà e l’ingiustificato esercizio della discrezionalità. Nel corso del procedimento consultivo il Comune di Ville d’Anaunia ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato quindi riassunto dinanzi al T.A.R. di Trento ai sensi dell’art. 48 c.p.a.

Osservazioni

Trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale

A seguito dell’opposizione proposta dal Comune di Ville d’Anaunia ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e della riassunzione del ricorso dinanzi al T.A.R. di Trento ai sensi dell’art. 48 c.p.a., il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale

    L’opposizione dell’amministrazione consente la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale; una volta effettuata la riassunzione davanti al giudice amministrativo, il ricorso straordinario diviene improcedibile.

  • art. 48 c.p.a.

    atto di costituzione in giudizio e riassunzione del ricorso

    La riassunzione davanti al giudice amministrativo a seguito dell’opposizione determina la prosecuzione della controversia in sede giurisdizionale.

  • artt. 123 e seguenti L.P. 1/2008

    disposizioni provinciali richiamate nei motivi di ricorso

    I ricorrenti hanno invocato tali disposizioni in relazione alla contestata sospensione dei lavori e alla rimessa in pristino, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.

  • art. 93 L.P. 15/2015

    disposizione richiamata nel primo motivo di ricorso

    La disposizione è stata indicata dai ricorrenti quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, senza essere esaminata dalla Sezione per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 78 L.P. 15/2015

    disposizione richiamata nel secondo motivo di ricorso

    La disposizione è stata richiamata in relazione alla disciplina urbanistica applicabile, ma non è stata valutata nel merito.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione propone opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorrente riassume la controversia davanti al giudice amministrativo, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
  • L’opposizione e la successiva riassunzione in sede giurisdizionale impediscono al Consiglio di Stato di esaminare nel merito i motivi dedotti contro gli atti impugnati nel ricorso straordinario.

Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un ingegnere e dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di Tuenno contro il Comune di Ville d’Anaunia, il Responsabile del servizio tecnico comunale e la Provincia Autonoma di Trento. La controversia riguardava provvedimenti urbanistico-edilizi relativi a lavori di bonifica e riordino fondiario eseguiti in difformità dal titolo autorizzativo.

Atti impugnati e motivi di ricorso

I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento, nonché l’accertamento della nullità o dell’inesistenza, dell’ordinanza n. 6 del 14 aprile 2020, con cui erano state disposte la sospensione dei lavori e la rimessa in pristino; della comunicazione di avvio del procedimento; dell’atto relativo al sopralluogo effettuato presso il cantiere; dell’ordinanza n. 9 del 18 maggio 2020 e degli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali.

I motivi dedotti riguardavano:

  • la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 123 e seguenti della L.P. n. 1/2008 e dell’art. 93 della L.P. n. 15/2015, nonché l’errata attivazione del procedimento;
  • la violazione della disciplina urbanistica provinciale, anche in relazione all’art. 78 della L.P. n. 15/2015;
  • l’erroneità dei presupposti, la violazione del procedimento, il difetto di istruttoria, il travisamento, l’irrazionalità, la contraddittorietà e l’ingiustificato esercizio della discrezionalità amministrativa.

Opposizione e riassunzione davanti al T.A.R.

Nel corso del procedimento consultivo il Comune di Ville d’Anaunia ha comunicato di avere notificato, il 29 settembre 2020, l’opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trattata in sede giurisdizionale.

Successivamente, il 5 novembre 2020, il ricorso è stato riassunto davanti al T.A.R. di Trento mediante atto di costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 48 c.p.a. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria, ha quindi ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha rilevato che la controversia era stata effettivamente trasposta nella sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione dell’amministrazione e della riassunzione davanti al T.A.R. competente.

Per tale ragione, il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi relativi alla legittimità delle ordinanze di sospensione dei lavori e di rimessa in pristino, né le censure concernenti il procedimento, l’istruttoria e i presupposti degli atti impugnati.

Conclusione

Il parere ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione. La controversia prosegue, pertanto, nella sede giurisdizionale davanti al T.A.R. di Trento.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilitàAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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