Parere n. 1646/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Comune di Pomigliano D’Arco e nei confronti dei signori -OMISSIS-e -OMISSIS- per l’annullamento: - del provvedimento di cui alla comunicazione 11 ottobre 2018, n. 20469, del Comune di Pomigliano d'Arco ex art. 7 della legge n. 241/1990, di verifica di pretesa conformità ai titoli abilitativi delle opere, tra cui una tettoia, in corso di realizzazione in -OMISSIS-di proprietà del signor -OMISSIS- - del contestuale provvedimento di autorizzazione di -OMISSIS- alla ripresa dei lavori di cui alle SCIA nn. 221/2014 e 100/2017; - della stessa comunicazione n. 20469/2018; - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenti e quindi di quelli con cui non si è provveduto all'accertamento ex art. 19 della legge n. 241/1990 della carenza dei requisiti e dei presupposti, con conseguente adozione di atti di inibizione dei lavori inerenti a: 1. SCIA acquisita al n. SUE/100/2017, prot. 6515, del 29 marzo 2017 e presentata da -OMISSIS- in variante a una sua precedente SCIA n. 221/2014 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento sismico di tettoie in -OMISSIS-; 2. SCIA n. 221/2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della comunicazione comunale dell’11 ottobre 2018, n. 20469, relativa alla verifica della conformità di opere edilizie, tra cui una tettoia, e alla ripresa dei lavori oggetto delle SCIA n. 221/2014 e n. 100/2017.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, contro gli atti comunali con cui il Comune di Pomigliano d’Arco aveva comunicato l’avvio della verifica della pretesa conformità ai titoli abilitativi di opere edilizie in corso di realizzazione e aveva consentito la ripresa dei lavori relativi a due SCIA. Sono stati dedotti plurimi motivi di legittimità, tra cui violazione della disciplina sul condono edilizio, del d.P.R. n. 380/2001, della legge n. 241/1990, delle distanze civilistiche, delle norme di attuazione del PUA e dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, nonché difetto di motivazione, eccesso di potere e illegittimità derivata. Nel corso del procedimento il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del gravame e ha chiesto la compensazione delle spese.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse imponesse, in applicazione del principio dispositivo, la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario. La Sezione non ha quindi esaminato nel merito i motivi di impugnazione né la fondatezza degli atti edilizi contestati. È stata inoltre ritenuta estranea al ricorso straordinario la domanda di compensazione delle spese, poiché il rimedio disciplinato dall’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di atti amministrativi definitivi, non domande di accertamento o di condanna.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla trattazione del gravame comporta, in applicazione del principio dispositivo applicabile anche al ricorso straordinario, la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Domanda di compensazione delle spese
La richiesta di compensazione delle spese è estranea al perimetro del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che consente esclusivamente azioni di annullamento e non domande di accertamento o di condanna.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse
La norma configura il ricorso straordinario come rimedio tipicamente impugnatorio, finalizzato all’annullamento di atti amministrativi definitivi; restano escluse le domande di accertamento e di condanna.
art. 7 l. n. 241/1990
comunicazione di avvio del procedimento
La disposizione è richiamata nell’oggetto dell’impugnazione, senza essere esaminata nel merito a causa dell’improcedibilità.
art. 19 l. n. 241/1990
accertamento della carenza dei requisiti e dei presupposti della SCIA e adozione degli atti inibitori
La disposizione è richiamata con riferimento alla contestata mancata adozione di provvedimenti inibitori rispetto alle SCIA, ma non è oggetto di valutazione sostanziale.
d.P.R. n. 380/2001
in particolare artt. 12, 31 ss.
La disciplina edilizia è stata invocata dal ricorrente, ma i relativi motivi non sono stati esaminati per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 32, comma 25 ss., d.l. n. 269/2003
La disciplina sul condono edilizio è stata richiamata tra i motivi di ricorso, senza esame nel merito.
artt. 3 e 5 l.r. Campania n. 10/2004
Le disposizioni regionali sono state richiamate dal ricorrente, ma non valutate nel merito.
artt. 907 ss. c.c.
Le norme sulle distanze sono state richiamate tra i motivi di ricorso, senza esame sostanziale.
artt. 64 ss. c.p.a.
Le disposizioni sono state richiamate dal ricorrente, ma non hanno formato oggetto di valutazione a causa dell’improcedibilità.
Cons. Stato, Sez. I, pareri n. 1683/2020, n. 1286/2020, n. 978/2020 e n. 115/2019
Sono richiamati quali precedenti a sostegno dell’estraneità delle domande di accertamento e di condanna al petitum del ricorso straordinario.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente l’esercizio di un’azione di annullamento contro atti amministrativi definitivi.
- Nel ricorso straordinario non possono essere proposte domande autonome di accertamento o di condanna, comprese quelle relative alla regolazione o compensazione delle spese di giudizio.
Improcedibilità del ricorso straordinario relativo a opere edilizie e SCIA
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il Comune di Pomigliano d’Arco, relativo alla verifica della conformità di opere edilizie, tra cui una tettoia, e alla ripresa dei lavori oggetto delle SCIA n. 221/2014 e n. 100/2017.
Premesse e oggetto dell’impugnazione
Il ricorrente aveva impugnato la comunicazione comunale dell’11 ottobre 2018, n. 20469, adottata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, nonché il contestuale atto con cui era stata consentita la ripresa dei lavori. Erano inoltre contestati gli atti omessi o non adottati dal Comune in relazione all’accertamento della carenza dei requisiti e dei presupposti delle SCIA e all’eventuale adozione di provvedimenti inibitori ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990.
Il ricorso riguardava:
- la SCIA n. 100/2017, presentata in variante alla SCIA n. 221/2014;
- la SCIA n. 221/2014, relativa a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento sismico di tettoie.
Motivi dedotti
Il ricorrente aveva denunciato, tra l’altro, la violazione della disciplina sul condono edilizio, del d.P.R. n. 380/2001, della legge n. 241/1990, della normativa regionale, delle norme civilistiche in materia di distanze e delle norme di attuazione del PUA. Erano stati inoltre dedotti violazione degli artt. 3 e 97 Cost., difetto di motivazione, errore, eccesso di potere e illegittimità derivata.
Era stata proposta anche un’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. La Sezione aveva adottato pareri interlocutori e disposto acquisizioni istruttorie, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva inizialmente espresso un orientamento favorevole all’accoglimento della sospensiva. La domanda cautelare era stata tuttavia respinta con parere interlocutorio del 20 settembre 2021, con contestuale richiesta di ulteriore relazione istruttoria.
Sopravvenuta carenza di interesse
A seguito dell’inerzia nella trasmissione della relazione istruttoria, la Sezione aveva invitato le parti a dichiarare la persistenza dell’interesse alla decisione o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità. Con comunicazione del 22 novembre 2024 il difensore del ricorrente ha dichiarato che il proprio assistito non aveva più interesse alla trattazione del ricorso.
La Sezione ha ritenuto tale dichiarazione decisiva. Il principio dispositivo opera infatti anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ne consegue che, quando il ricorrente manifesta la sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile senza esame dei motivi di legittimità.
Natura del ricorso straordinario e spese
Il Consiglio di Stato ha precisato che l’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 configura il ricorso straordinario come rimedio tipicamente impugnatorio contro atti amministrativi definitivi, finalizzato alla loro eliminazione mediante una pronuncia di annullamento.
Sono pertanto estranee al petitum del ricorso straordinario le domande autonome di accertamento e di condanna. Per la stessa ragione, la richiesta del ricorrente di compensazione delle spese di lite non è stata esaminata, essendo estranea all’ambito decisorio proprio del rimedio.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I motivi relativi alla legittimità degli atti edilizi e delle SCIA non sono stati esaminati nel merito.
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