Parere n. 1650/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Giovanni Falappa e Camilla Valentini contro il Comune di Viterbo: 1. per l’annullamento: - dell’ordinanza dirigenziale n. 37 del 2 gennaio 2026, avente ad oggetto: “ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’articolo 31 del DPR 380/2001 e s.m.i. e dell’art. 15 della L.R. 15/2008 e s.m.i.”, con la quale è stato ordinato “di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni”; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento allo stesso connesso, antecedente e/o conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo dei loro interessi; 2. nonché per la condanna del Comune di Viterbo al risarcimento dei danni patiti e patiendi e alla refusione dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati; 3. in subordine, qualora il ricorso venga rigettato ovvero dichiarato inammissibile, per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria mediante la fiscalizzazione dell’abuso, con condanna del Comune resistente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione del Comune di Viterbo e, poiché il ricorso straordinario è rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti, ha dichiarato il ricorso improcedibile per trasposizione. L'istanza cautelare è stata assorbita; non sono stati esaminati i motivi di merito, la richiesta di perizia, la domanda di fiscalizzazione e la domanda risarcitoria.
Ordinanza dirigenziale n. 37 del 2 gennaio 2026 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 15 l.r. 15/2008
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato, con istanza cautelare, l'ordinanza dirigenziale del Comune di Viterbo che ha imposto la demolizione di opere edilizie e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. Hanno dedotto violazioni dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, dell'art. 24 delle N.T.A. del P.R.G., del r.d. 3267/1923, del r.d. 1126/1926, della l.r. 53/1998 e della d.G.R. 90/2022. Hanno inoltre chiesto l'ammissione di una perizia per verificare se la demolizione della parte difforme potesse arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità, anche ai fini della fiscalizzazione dell'abuso, nonché il risarcimento dei danni. Prima dell'esame dell'affare, il Comune di Viterbo ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione
L'opposizione del Comune di Viterbo, notificata il 15 luglio 2026, è stata ritenuta rituale e tempestiva. Essa comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e determina l'improcedibilità del ricorso straordinario.
Istanza cautelare
L'istanza cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell'improcedibilità per trasposizione.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971
Consente alla parte di opporsi al ricorso straordinario e chiedere la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
art. 31 d.P.R. 380/2001
ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 31 del DPR 380/2001
È indicato quale base normativa dell'ordinanza edilizia impugnata, ma non è stato esaminato nel merito a causa della trasposizione.
art. 15 l.r. 15/2008
ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 15 della L.R. 15/2008
È indicato quale ulteriore fondamento dell'ordinanza impugnata, senza esame della relativa applicazione.
Massime di principio
- L'opposizione rituale e tempestiva della parte resistente ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e l'improcedibilità del procedimento consultivo.
- Il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti; l'opposizione costituisce lo strumento mediante il quale una parte può adire il giudice precostituito per legge.
- La proposizione dell'opposizione e la conseguente improcedibilità del ricorso straordinario assorbono l'esame dell'istanza cautelare proposta in quella sede.
Ordinanza edilizia e opposizione al ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da privati contro il Comune di Viterbo per l'annullamento di un'ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 15 l.r. 15/2008.
Premesse e domanda dei ricorrenti
I ricorrenti hanno contestato la legittimità dell'ordinanza deducendo la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, dell'art. 24 delle N.T.A. del P.R.G., del r.d. 3267/1923, del r.d. 1126/1926, della l.r. 53/1998 e della d.G.R. 90/2022. Hanno chiesto anche una perizia per accertare se la demolizione della parte difforme potesse arrecare pregiudizio alla parte realizzata conformemente, questione rilevante ai fini dell'eventuale fiscalizzazione dell'abuso. Era stata inoltre formulata una domanda cautelare e una domanda risarcitoria.
Opposizione del Comune
Il Comune di Viterbo ha notificato il 15 luglio 2026 un atto di opposizione ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che l'opposizione risultava effettivamente depositata e l'ha ritenuta rituale e tempestiva. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti al suo utilizzo. L'opposizione consente quindi alla parte di adire il giudice precostituito per legge e comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Esito
Il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. L'istanza cautelare è stata assorbita. La Sezione non ha esaminato i motivi relativi all'ordinanza di demolizione, la richiesta di perizia, la fiscalizzazione dell'abuso né la domanda di risarcimento dei danni. Il principio è conforme ai precedenti richiamati nel parere: Consiglio di Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
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