Cassazione Civile, Ordinanza n. 04482/2024 del 20/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una selezione interna dell'INPS per 85 posti di categoria C3 con decorrenza fissata nel bando al 31.12.2006. Il dipendente, inquadrato in C2, era stato inizialmente inserito tra i vincitori con determina del 21.9.2009; successivamente, a seguito di impugnazioni proposte da altri concorrenti e di un giudicato amministrativo, l'ente ha rettificato la graduatoria con determina del 7.11.2011 e poi con ulteriore determina del 22.11.2011 ha riassegnato il livello C3 con decorrenza 31.12.2009. Il lavoratore ha chiesto il riconoscimento del diritto all'inquadramento C3 dal 31.12.2006 e la restituzione delle somme recuperate dall'INPS sulle maggiori retribuzioni nel frattempo corrisposte; il Tribunale ha respinto la domanda di inquadramento ma ha accolto quella di restituzione delle trattenute, mentre la Corte d'appello ha respinto entrambe le impugnazioni. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 2126 c.c. e 52 d.lgs. 165/2001 e, inoltre, degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva illegittimamente riconosciuto una maggiore retribuzione dal 31.12.2006 facendo leva su una presunzione di svolgimento di mansioni di maggior impegno e rilievo, nonostante la decorrenza del C3 fosse solo virtuale fino al 31.12.2009 e non potesse fondare diritti retributivi in assenza di effettivo svolgimento di mansioni superiori; inoltre, nel pubblico impiego contrattualizzato, le mansioni all'interno della medesima area sono equivalenti e non si applica l'art. 2103 c.c. Il ricorso denunciava anche l'erroneità della sentenza per non avere considerato che la rettifica della graduatoria derivava dall'annullamento in autotutela di atti selettivi viziati in esecuzione di giudicato, con conseguente travolgimento degli atti successivi e irrilevanza della pretesa di usare la decorrenza bando come base per retribuzioni maggiorate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che la Corte d'appello aveva contraddittoriamente negato il diritto del lavoratore all'inquadramento C3 dal 31.12.2006 ma, al contempo, gli aveva riconosciuto una retribuzione maggiore per lo stesso periodo sulla base di una presunzione di svolgimento di mansioni più impegnative. Secondo la Cassazione, la data del 31.12.2006 era meramente virtuale e non poteva essere usata per presumere lo svolgimento di mansioni retribuibili superiori, perché il diritto alla maggiore retribuzione poteva derivare solo da prestazioni effettive e non dal mero effetto retroattivo del bando. La Corte ha inoltre precisato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il CCNL applicabile considera equivalenti le mansioni interne alla stessa area e che il giudice non può trattarle come superiori; pertanto la prova dello svolgimento di mansioni diverse costituiva fatto costitutivo della domanda, non onere difensivo del datore di lavoro. Ha infine richiamato l'annullamento in autotutela della graduatoria e il conseguente travolgimento degli atti successivi. In applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore di restituzione delle differenze retributive per il periodo 31.12.2006-31.12.2009. Ha disposto la compensazione integrale delle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La norma sulla prestazione di fatto può operare solo in presenza di prestazioni effettivamente rese; non consente di riconoscere retribuzioni maggiorate per una decorrenza meramente virtuale e non ancora operativa.
art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato rileva il criterio dell'equivalenza delle mansioni nell'ambito dell'area di inquadramento; non è configurabile, all'interno della stessa area, uno svolgimento di mansioni superiori ai fini retributivi come nel lavoro privato.
Lo svolgimento di mansioni che giustifichino la maggiore retribuzione è fatto costitutivo della pretesa e non grava sul datore di lavoro l'onere di provare il contrario.
La censura riguarda l'erronea valutazione del materiale probatorio e l'uso di una presunzione illogica per inferire fatti non dimostrati.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le violazioni di legge e il vizio di motivazione sono stati dedotti come categorie di ricorso per cassazione.
art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001
La contrattazione collettiva del pubblico impiego è norma di diritto rilevante ai fini del giudizio di legittimità.
art. 21-novies della legge n. 241 del 1990
L'annullamento in autotutela della graduatoria è stato ritenuto correttamente esercitato nei tempi e nella forma.
art. 35, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato per distinguere la qualifica superiore acquisita tramite procedure selettive dalle mere progressioni interne di area.
È esclusa la sua applicazione diretta al pubblico impiego contrattualizzato, che è regolato dal sistema delle aree e dall'equivalenza delle mansioni nel CCNL.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
È stato escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della retribuzione, rileva lo svolgimento effettivo di mansioni effettivamente dovute e non una mera decorrenza teorica o virtuale di un inquadramento poi travolto.
- Quando il CCNL considera equivalenti le mansioni all'interno della stessa area, il giudice non può trasformare una progressione di area in mansioni superiori né riconoscere differenze retributive sulla base di una presunta maggiore complessità delle attività.
- Nel giudizio avente ad oggetto differenze retributive, lo svolgimento delle mansioni che giustificano il maggior trattamento costituisce fatto costitutivo della domanda e resta a carico di chi la propone provarlo; non può essere imposto al datore di lavoro un onere di dimostrare il mancato svolgimento di mansioni superiori.
- L'annullamento in autotutela di una graduatoria selettiva per eseguire un giudicato travolge gli atti conseguenti e impedisce di fondare pretese economiche su effetti giuridici già eliminati.
- La prestazione di fatto ex art. 2126 c.c. tutela il lavoro effettivamente reso, non consente di attribuire vantaggi economici per attività non ancora eseguite o solo ipoteticamente riferite a una data di decorrenza retroattiva.
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