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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32981/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un lavoratore, già dipendente della società poi fallita, aveva proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l'ammissione di un credito di lavoro, in particolare della quota di trattamento di fine rapporto. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, ammettendo alcuni importi privilegiati ma rigettando la domanda relativa al TFR. La decisione di merito si fondava su due autonome rationes: da un lato, il credito TFR non era ritenuto esigibile perché il rapporto di lavoro era proseguito con la cessionaria del ramo d'azienda e, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, non era maturato il presupposto della cessazione del rapporto nei confronti della fallita; dall'altro, era ritenuto non provato il quantum del credito, anche in ragione della distinzione tra quote maturate prima e dopo il 1 gennaio 2007 e della diversa disciplina del Fondo di garanzia. Il ricorrente ha impugnato il decreto con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 105 l. fall., 47 l. 428/1990 e 2112 c.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente escluso il fatto costitutivo del diritto al TFR; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 2120 c.c., 2 l. 297/1982 e 1, commi 755 e 756, l. 296/2006, deducendo che, una volta accertata la cessazione del rapporto, il credito avrebbe dovuto essere ammesso e che la prova del quantum era stata male apprezzata.

La decisione

La Corte ha esaminato il primo motivo richiamando un precedente conforme e ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina previgente, escludendo che la novella dell'art. 47 l. 428/1990 introdotta dal codice della crisi fosse applicabile alla fattispecie per ragioni temporali. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva efficacemente censurato l'accertamento del tribunale secondo cui il rapporto era proseguito con la cessionaria e che il tribunale aveva ravvisato una duplice autonoma ratio decidendi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché, caduta o comunque non scalfita la prima ratio, la seconda, anche se eventualmente fondata, non avrebbe potuto condurre alla cassazione del decreto. Ne è conseguito il rigetto complessivo del ricorso, senza statuizione sulle spese per assenza di difese della parte intimata, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 105 l. fall.

    richiamato come base della vendita dell'azienda nel concordato/fallimento e del regime di trasferimento dei rapporti di lavoro; il ricorrente ne invocava l'effetto per sostenere la domanda di TFR.

  • art. 47 l. 428/1990

    la Corte distingue tra la disciplina previgente e quella novellata dal codice della crisi; la versione applicabile ratione temporis non consente di considerare esigibile il TFR nei termini sostenuti dal ricorrente, mentre la nuova disciplina del comma 5-bis non si applica retroattivamente.

  • art. 2112 c.c.

    la Corte ribadisce che, quando il rapporto prosegue con il cessionario, il diritto al TFR nei confronti del cedente non è ancora esigibile secondo la disciplina previgente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova dei fatti costitutivi del credito azionato in passivo.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nella critica alla valutazione probatoria del tribunale.

  • art. 2120 c.c.

    richiamato come base sostanziale del diritto al trattamento di fine rapporto e della sua maturazione progressiva.

  • art. 2 l. 297/1982

    richiamato per la disciplina del pagamento del TFR tramite Fondo di garanzia per le quote maturate entro il 31 dicembre 2006.

  • art. 1, commi 755 e 756, l. 296/2006

    richiamato dal ricorrente per la disciplina del Fondo di garanzia in relazione alle quote di TFR successive.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire alla motivazione di un precedente della stessa Corte.

  • art. 389, comma 1, d.lgs. 14/2019

    utilizzato per individuare la data di entrata in vigore della novella.

  • art. 368, comma 4, lett. c) e d), d.lgs. 14/2019

    richiamato per il testo novellato dell'art. 47 l. 428/1990 e per l'introduzione del comma 5-bis.

  • art. 51 d.lgs. 81/2015

    richiamato nella disciplina dei contratti collettivi in deroga nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 47 l. 428/1990.

  • art. 2113, ultimo comma, c.c.

    richiamato nel testo novellato per gli accordi individuali in sede protetta.

  • art. 84, comma 5, codice della crisi e dell'insolvenza

    richiamato nel testo novellato come parametro per la corresponsione integrale del TFR da parte del Fondo di garanzia in sede di concordato preventivo.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    richiamato nel testo novellato per la corresponsione di crediti di lavoro diversi dal TFR.

Massime di principio

  • Nel regime previgente applicabile ai trasferimenti d'azienda in procedure concorsuali, se il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario, il credito per TFR nei confronti del cedente non è ancora esigibile, perché il presupposto della cessazione del rapporto non si è verificato.
  • Le modifiche introdotte dal codice della crisi in tema di immediata esigibilità del TFR nei trasferimenti d'azienda da imprese in procedura concorsuale non hanno applicazione retroattiva e non possono essere utilizzate per fattispecie anteriori alla loro entrata in vigore.
  • Quando una decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il ricorso inammissibile o comunque non utile all'annullamento.
  • La censura che presupponga un diverso accertamento in fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità se mira, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Il lavoratore che insinua al passivo un credito da TFR deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, compresi quelli rilevanti per distinguere tra quote anteriori e successive a diversi snodi normativi e, quando necessario, per individuare il quantum dovuto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniMaturazione del TFR
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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