Cassazione Civile, Ordinanza n. 21007/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un operaio stagionale proveniente dalla platea degli addetti alle attività forestali e irrigue trasferite all’ARIF, che aveva svolto per 45 giorni non continuativi, tra luglio e settembre 2010, mansioni di autista di mezzi antincendio ritenute riconducibili al 5° livello del CIRL Puglia. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ordinando l’inquadramento definitivo nel 5° livello dal 1° ottobre 2010 e il pagamento delle differenze retributive, ritenendo applicabile integralmente il CCNL privatistico e il meccanismo di acquisizione della qualifica superiore per effetto dell’esercizio di fatto di mansioni superiori. L’ARIF ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, dell’art. 12 l.r. Puglia n. 3/2010 e dell’art. 97 Cost., sostenendo che il rapporto restava pur sempre di lavoro pubblico privatizzato e che la disciplina generale del pubblico impiego non poteva dirsi inapplicabile; 2) violazione dell’art. 12 l.r. Puglia n. 3/2010 e dell’art. 32 l.r. Puglia n. 45/2012, deducendo che la successiva abrogazione dei commi richiamati dalla Corte territoriale smentiva la tesi della natura privatistica del rapporto; 3) violazione degli artt. 52 e 35 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 97 Cost., assumendo che l’esercizio di fatto di mansioni superiori non potesse comportare né l’acquisizione definitiva del livello superiore né il diritto alle differenze retributive in mancanza di incarico formale e di posto vacante in organico; 4) violazione dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 165/2001 e della normativa regionale, contestando che la prova delle mansioni superiori potesse fondarsi sul solo attestato di servizio formato a posteriori e da organo incompetente.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo applicabile al rapporto di lavoro dell’ARIF l’art. 52 d.lgs. 165/2001 nonostante la disciplina economico-normativa del CCNL privatistico; ha rigettato il terzo e il quarto motivo, ribadendo che, anche nel pubblico impiego privatizzato, l’esercizio di fatto di mansioni superiori dà diritto alle corrispondenti differenze retributive, ma non comporta l’acquisizione definitiva della qualifica superiore. Tuttavia, la Corte d’appello aveva erroneamente riconosciuto il diritto per l’intero periodo successivo al 1° ottobre 2010 senza accertare se le mansioni superiori fossero state effettivamente svolte per tutto l’arco temporale rilevante. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Si applica anche ai rapporti di lavoro con enti pubblici non economici che, per alcuni aspetti, siano regolati da contratti collettivi di diritto privato; l’esercizio di fatto di mansioni superiori dà diritto alle differenze retributive ma non determina l’acquisizione definitiva della qualifica superiore.
art. 12 l.r. Puglia 25 febbraio 2010, n. 3
La disciplina regionale non esclude l’applicazione delle regole generali del lavoro pubblico privatizzato, salvo espressa previsione contraria.
art. 32 l.r. Puglia n. 45/2012
La successiva abrogazione dei commi richiamati non consente di ritenere superato il regime applicabile ratione temporis alla vicenda.
art. 97 Cost.
È evocato dalla ricorrente a sostegno della necessità di rispettare i principi di imparzialità e buon andamento nella gestione del personale pubblico.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al reclutamento e alla gestione del personale pubblico.
art. 36 Cost.
Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato.
La prestazione resa in fatto, anche se in presenza di illegittimità dell’assegnazione, mantiene tutela economica nei limiti della prestazione lavorativa eseguita.
La Corte rinvia alla motivazione di precedente conforme senza ripeterla integralmente.
Richiamato con riferimento alla memoria depositata dal controricorrente nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico privatizzato, la sottoposizione del rapporto a un CCNL di diritto privato non comporta di per sé l’uscita dal regime generale del d.lgs. 165/2001, salvo diversa e specifica previsione di legge.
- Per il personale di enti pubblici non economici, l’esercizio di fatto di mansioni superiori dà diritto alle relative differenze retributive, ma non alla stabilizzazione del superiore inquadramento.
- La tutela economica delle mansioni superiori non è esclusa dalla mera illegittimità o irregolarità dell’assegnazione; il limite è rappresentato dalle ipotesi di svolgimento all’insaputa o contro la volontà dell’ente, da collusione fraudolenta o da violazione di principi pubblicistici fondamentali.
- Chi agisce per le differenze retributive da mansioni superiori deve allegare e provare che le mansioni di livello superiore siano state effettivamente svolte per tutto il periodo per il quale richiede il compenso.
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