Cassazione Civile, Ordinanza n. 28832/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti della società poi incorporata e consolidata dalla resistente, che aveva evidenziato due profili per l’annualità 2007: da un lato la cessione di un ramo d’azienda denominato "Supply Support", nella quale l’Ufficio aveva disconosciuto vantaggi fiscali connessi a fondi rischi e oneri trasferiti; dall’altro il riaddebito a una consociata svedese di costi di ricerca e sviluppo, rispetto al quale l’Ufficio contestava l’omessa contabilizzazione di ricavi. La CTP aveva annullato il primo rilievo e confermato il secondo; la CTR, invece, aveva accolto sia l’appello dell’Agenzia sia quello della società, riformando la decisione di primo grado sul ramo d’azienda e riconoscendo la fondatezza della ripresa relativa ai costi riaddebitati. In Cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 37 e 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ricondotto l’accertamento all’art. 37-bis pur trattandosi di applicazione della clausola generale antiabuso; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, dell’art. 85 d.P.R. 637/1985 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse mal valutato la prova dell’accordo annuale relativo ai ricavi riaddebitati. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale di quattro motivi: con i primi due ha contestato la riconduzione della fattispecie all’elusione ex art. 37-bis e la pretesa carenza motivazionale della sentenza; con il terzo e quarto ha dedotto, rispettivamente, l’assenza del vantaggio fiscale indebito e l’omesso esame di tale fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse perché diretto contro un capo di sentenza favorevole alla ricorrente principale; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, mirava in realtà a censurare l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove. Sul ricorso incidentale della società, i primi due motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili, mentre il terzo e il quarto sono stati accolti perché la CTR aveva omesso di esaminare la decisiva questione dell’esistenza o meno di un indebito vantaggio fiscale, requisito necessario per l’abuso del diritto; pertanto la sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese e per l’esame dello ius superveniens sulle sanzioni.
Norme richiamate
Richiamato nel contesto dell’accertamento fiscale, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione diretta nel motivo principale, dichiarato inammissibile.
La deduzione come violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché, nella sostanza, censurava la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
La Corte ribadisce che l’abuso del diritto/elusione fiscale richiede che l’atto impositivo renda chiari le operazioni prive di sostanza economica e il vantaggio fiscale indebito; nel caso concreto, tuttavia, la questione procedurale è stata ritenuta in parte inconferente e in parte non decisiva rispetto al decisum.
Invocato dall’Agenzia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare l’apprezzamento del fatto.
Invocato dall’Agenzia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare l’apprezzamento del fatto.
Richiamato da entrambe le parti in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio; la Corte lo utilizza implicitamente per affermare che la CTR avrebbe dovuto valutare compiutamente le contrapposte allegazioni, specie sul vantaggio fiscale indebito.
art. 85 d.P.R. n. 637/1985
Richiamato nel secondo motivo dell’Agenzia, ma la censura è stata qualificata come attacco alla valutazione di merito e quindi inammissibile.
Invocato dalla società per denunciare motivazione apparente; la Corte esclude il vizio, ritenendo che la motivazione, pur involuta, fosse comunque presente e intellegibile.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per dedurre nullità della sentenza tributaria; la Corte ritiene non sussistente la motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per i motivi di violazione di legge; la Corte distingue la violazione di legge dall’erronea ricognizione del fatto concreto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo ritiene fondato in relazione al mancato scrutinio del vantaggio fiscale indebito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.
Richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato, non applicabile all’Agenzia per il regime di prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, è inammissibile la censura proposta dalla parte che è risultata vittoriosa sul capo di sentenza investito dal motivo, se il motivo mira soltanto a correggere la motivazione senza incidere sul dispositivo.
- La violazione di legge ricorre solo quando si contesti l’erronea interpretazione della norma astratta; se invece si lamenta una cattiva valutazione delle risultanze di causa o dei fatti storici, la doglianza investe il merito ed è inammissibile in sede di legittimità come violazione di legge.
- In materia di abuso del diritto/elusione fiscale, l’avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere chiaramente le operazioni contestate e il loro vantaggio fiscale indebito; la motivazione è sufficiente se rende intellegibili an e quantum della pretesa.
- L’abuso del diritto richiede non solo operazioni prive di sostanza economica o prive di valide ragioni extrafiscali non marginali, ma anche la realizzazione di un indebito vantaggio fiscale; la mancata verifica di quest’ultimo elemento integra vizio di motivazione e/o omesso esame di fatto decisivo.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o sia così contraddittoria da non consentire di ricostruire la ratio decidendi; una motivazione involuta ma comprensibile non determina nullità della sentenza.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è fondata quando il giudice di merito omette di confrontarsi con un tema decisivo espressamente devoluto dalle parti e idoneo, se valutato, a mutare l’esito della controversia.
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